Licenziamento per motivi religiosi e organizzazioni di tendenza. La Corte di Giustizia UE e il principio generale del divieto di discriminazioni
La Corte di giustizia UE ha chiarito che il licenziamento di un primario cattolico da parte di un ospedale cattolico per aver contratto un secondo matrimonio dopo un divorzio può costituire una discriminazione fondata sulla religione, vietata dalla direttiva 2000/78/CE.
Il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali riveste infatti carattere imperativo, in quanto principio generale del diritto dell’Unione ora sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, esso è di per sé sufficiente a conferire ai privati un diritto invocabile come tale nell’ambito di una controversia che li veda opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione, anche disapplicando il diritto nazionale, se impossibile da interpretare in maniera conforme alla direttiva.