Macellazione rituale e benessere animale. La Corte di giustizia UE e la legge regionale fiamminga
La Corte di giustizia UE ha chiarito che l’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le misure contenute in una legge regionale fiamminga consentono di garantire un giusto equilibrio tra l’importanza connessa al benessere degli animali e la libertà di manifestare la propria religione dei fedeli ebraici e musulmani e che tali misure sono, di conseguenza, proporzionate.