Ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica. Il TAR Lazio e la necessità di ridurre i tempi tra la scelta di avvalersi dell’IRC e delle singole attività alternative
Autorità:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Data:
9 ottobre 2020
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Il TAR Lazio ha accolto il ricorso promosso dall'UAAR, annullando la disposizione di una circolare del MIUR che prevedeva il differimento della scelta specifica delle attività alternative rispetto a quella riguardante l'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica: l’esercizio dell’opzione in ordine alla decisione di avvalersi o meno di quest'ultimo era prevista all’atto dell’iscrizione, mentre la scelta specifica delle attività alternative era operata all'inizio dell'anno scolastico. Se infatti è vero che al fine di non condizionare dall'esterno la coscienza individuale nell’esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attività alternative, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento.