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    Ordinanza 01 ottobre 2010, n.700

    Sospesa l'ordinanza comunale che vieta l'accattonaggio ed il commercio abusivo

    Data: 01 ottobre 2010
    Autore:
    Tribunale Amministrativo
    Argomento:
    Libertà religiosa, Immigrazione
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Ordine pubblico, disturbo, Minori, Emarginazione, Sfruttamento, Accattonaggio, Commercio abusivo
    L’ordinanza impugnata, sebbene non intenda sanzionare di per sé la mendicità, ma solo quella posta in essere recando disturbo e molestia, si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale. Infatti l’articolo 54 TUEL novellato, che attribuisce al Sindaco un vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a prescindere da situazioni di urgenza, è potenzialmente eversivo della gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino.

    Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Ordinanza sospensiva 1 ottobre 2010, n. 700: "Sospesa l'ordinanza comunale che vieta l'accattonaggio ed il commercio abusivo".

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 910 del 2010, proposto da:
    Associazione "Comunità Papa Giovanni Xxiii" Ente Ecclesiastico di Diritto Pontificio, rappresentato e difeso dall'avv. Laila Simoncelli, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

    contro

    Comune di Crema, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Borsieri, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; Sindaco del Comune di Crema Quale Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

    per l'annullamento
    previa sospensione dell'efficacia,
    dell'ordinanza n. 2010/00186 del 13/5/2010, con la quale il Sindaco del Comune di Crema dispone il divieto di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio e di commercio abusivo, nonchè di ogni altro atto connesso.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Crema e di Sindaco del Comune di Crema Quale Ufficiale di Governo;
    Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
    Visto l'articolo 55 cod. proc. amm.;
    Visti tutti gli atti della causa;

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Rilevato:
    – che con il provvedimento impugnato di cui meglio in epigrafe si impone il divieto di “porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio e di commercio abusivo che rechi disturbo e sia fonte di molestie ai cittadini in ogni spazio del territorio comunale pubblico o aperto al pubblico” (doc. 1 ricorrente, copia ordinanza impugnata);

    – che il provvedimento in questione si fonda dichiaratamente sulle nuove disposizioni dell’articolo 54, comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale prevede la possibilità, per il Sindaco, di adottare ordinanze, come quella in esame, a contenuto normativo, ad efficacia indeterminata nel tempo ed anche prive dei caratteri della contingibilità e della urgenza;

    – che il ricorso appare a un primo sommario esame ammissibile in quanto l’Associazione ricorrente ha tra i suoi scopi statutari quello di adoperarsi per rimuovere le cause che creano ingiustizia ed emarginazione (cfr. l’articolo 3 dello Statuto, ultimo periodo, contenuto in copia nel doc. 3 ricorrente), di cui la mendicità e il commercio abusivo sulla pubblica strada sono senza dubbio espressione, e dichiara di svolgere la propria attività anche nel Comune di Crema (cfr. doc. 4 ricorrente, dichiarazione del legale rappresentante in ordine all’esistenza di strutture di aiuto dell’associazione anche in Crema; il fatto deve ritenersi localmente notorio);

    – che l’ordinanza impugnata, sebbene, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, non intenda sanzionare di per sé la mendicità, ma solo quella posta in essere recando disturbo e molestia, si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale. Infatti, come risulta dall’ordinanza TAR Veneto 22 marzo 2010 n°40, i cui contenuti si condividono, l’articolo 54 TUEL novellato di cui si è detto attribuisce al Sindaco un vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a prescindere da situazioni di urgenza, e come tale è potenzialmente eversivo della gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino;

    – che la pendenza della relativa questione di legittimità costituzionale è bastevole a ravvisare il fumus del ricorso;

    – che il periculum in mora sussiste in quanto l’ordinanza è immediatamente efficace ed incide sulla sfera di libertà dei cittadini e quindi sull’ambito che l’associazione ricorrente intende tutelare, dovendosi poi osservare, dal punto di vista dell’interesse pubblico, che una sua sospensione non integra alcun vuoto di tutela, data la presenza di norme nazionali che sanzionano comunque sia il commercio abusivo, sia la mendicità invasiva connessa a comportamenti illeciti o all’impiego di minori;

    – che in conclusione la domanda cautelare è fondata e va accolta, e, per l’effetto, va sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, della pendente questione di legittimità costituzionale;

    – che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo esaurita la fase cautelare;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e rinvia per prosecuzione alla camera di consiglio del 30 marzo 2011.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
    Giuseppe Petruzzelli, Presidente
    Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
    Carmine Russo, Referendario

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