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    Ordinanza 05 febbraio 2015, n.5888

    Certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza: accolta la sospensiva per i medici obiettori di coscienza

    Data: 05 febbraio 2015
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Libertà religiosa, Obiezione di coscienza, Interruzione gravidanza
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Consultori familiari, Certificazione, Interruzione della gravidanza, Medici obiettori di coscienza
    Accolta la sospensiava relativa l’efficacia di parte del decreto del commissario ad acta per la Sanità nel Lazio, con il quale si prevedeva che anche i medici obiettori di coscienza operanti nei consultori della regione fossero obbligati a rilasciare la certificazione necessaria per l’interruzione volontaria di gravidanza.

    Consiglio di Stato. Ordinanza 5 febbraio 2015, n.5888: "Certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza: accolta la sospensiva per i medici obiettori di coscienza".

    N. 00588/2015 REG.PROV.CAU.
    N. 10728/2014 REG.RIC.

    Il Consiglio di Stato
    in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    sul ricorso numero di registro generale 10728 del 2014, proposto da: Federazione Nazionale dei Centri e Movimenti per la Vita D’Italia, Associazione Italiana dei Medici Cattolici (AMCI), Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici (AIGOC), in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Casini e Ciro Intino, con domicilio eletto presso Ciro Intino in Roma, Corso Trieste, n. 173

    contro

    Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio, in persona del Commissario p.t., rappresentato e
    difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

    nei confronti di

    Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n.
    9 per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater n. 4843 del 2014, resa tra le parti, concernente il decreto, in data 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori familiari regionali, nella parte in cui non prevede l’obiezione di coscienza dei medici
    ginecologi.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati
    Visti tutti gli atti della causa
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario della Regione Lazio e della Regione Lazio
    Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado
    Viste le memorie difensive
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti gli avvocati Carlo Casini, Ciro Intino, Massimo Luciani e l’avvocato dello Stato Agnese Soldani Considerato che l’appello cautelare appare assistito da profili di fondatezza nella parte in cui contesta il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978

    Considerato che, anche alla luce delle determinazioni assunte dai competenti organi tecnici, l’appello cautelare non appare invece, allo stato, assistito da sufficienti elementi di fondatezza con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali Ritenuto che il T.A.R., in sede di trattazione del merito può approfondire anche le questioni riguardanti l’ammissibilità del ricorso di primo grado.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie in parte l’appello (Ricorso numero: 10728/2014) e, per l’effetto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione.

    Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R.
    per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10,
    c.p.a.

    Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso
    la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
    Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
    Salvatore Cacace, Consigliere
    Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
    Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
    Massimiliano Noccelli, Consigliere

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