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    Ordinanza 07 ottobre 2008, n.5311

    Respinto il ricorso contro l'ordinanza di sospensione delle Linee guida della Lombardia per l'attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194

    Data: 07 ottobre 2008
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Interruzione gravidanza
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Interruzione di gravidanza, Diritto alla salute, Donne, Trattamenti sanitari, Maternità, Aborto terapeutico, Tutela dei diritti fondamentali, Responsabilità professionale
    Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Ordinanza 7 ottobre 2008, n. 5311: “Respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. In OLIR: –TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707 –Atto di indirizzo per la attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 […]

    Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Ordinanza 7 ottobre 2008, n. 5311: “Respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”.

    In OLIR:
    –TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707
    –Atto di indirizzo per la attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta

    composto dai Signori:
    Pres. Stefano Baccarini
    Cons. Filoreto D’Agostino
    Cons. Claudio Marchitiello
    Cons. Marco Lipari
    Cons. Roberto Capuzzi Est.

    ha pronunciato la presente

    ORDINANZA

    nella Camera di Consiglio del 07 Ottobre 2008
    Visto l’art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
    Visto l’appello proposto da:

    REGIONE LOMBARDIA, rappresentato e difeso da:
    Avv. BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO
    Avv. MARIA EMILIA MORETTI
    Avv. PIO DARIO VIVONE
    con domicilio eletto in Roma, VIA DI PORTA PINCIANA, 6 presso BENIAMINO CARAVITA DI TORITTO

    contro

    C.A. , rappresentato e difeso da:
    Avv. ILEANA ALESSO
    Avv. MARILISA D’AMICO
    Avv. SERGIO VACIRCA
    Avv. VITTORIO ANGIOLINI
    con domicilio eletto in Roma, VIA FLAMINIA 195 presso SERGIO VACIRCA,

    B.M.A., rappresentato e difeso da:
    Avv. ILEANA ALESSO
    Avv. MARILISA D’AMICO
    Avv. SERGIO VACIRCA
    Avv. VITTORIO ANGIOLINI
    con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 195 presso SERGIO VACIRCA

    S.F. non costituitosi;

    C.M.L. non costituitosi;

    V.T. rappresentato e difeso da:
    Avv. ILEANA ALESSO
    Avv. MARILISA D’AMICO
    Avv. SERGIO VACIRCA
    Avv. VITTORIO ANGIOLINI con domicilio eletto in Roma, VIA FLAMINIA 195 presso SERGIO VACIRCA

    R.S. non costituitosi;

    F.L. rappresentato e difeso da:
    Avv. ILEANA ALESSO
    Avv. MARILISA D’AMICO
    Avv. SERGIO VACIRCA
    Avv. VITTORIO ANGIOLINI
    con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 195 presso SERGIO VACIRCA

    G.E.M., rappresentato e difeso da:
    Avv. ILEANA ALESSO
    Avv. MARILISA D’AMICO
    Avv. SERGIO VACIRCA
    Avv. VITTORIO ANGIOLINI
    con domicilio eletto in Roma VIA FLAMINIA 195 presso SERGIO VACIRCA

    per la riforma dell’ordinanza del TAR LOMBARDIA – MILANO, Sezione III, n. 707/2008, resa tra le parti, concernente LINEE DI ATTUAZIONE OPERATIVE L. 22/5/1978 N. 194 NELLE STRUTTURE LOMBARDE;

    Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
    Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio di: […]

    Udito il relatore Cons. Roberto Capuzzi e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Vivone, Carovita di Torritto, Angiolini e Alessio;

    Considerato che la sentenza n. 35 del 1997 della Corte costituzionale ha definito la legge n. 194 del 1978 nei suoi aspetti procedurali “a contenuto costituzionalmente vincolato” in quanto diretta alla tutela di diritti fondamentali, in particolare di quelli della donna gestante e del nascituro;

    Ritenuto che gli atti impugnati, pur connotati da contenuti prevalentemente operativi, in particolare con riguardo al ruolo dei consultori familiari, sono suscettibili di incidere, specificando il contenuto di norme lasciate volutamente indeterminate dal legislatore, sul delicato equilibrio delle procedure e delle valutazioni riservate, alla stregua della legge n.194 del 1978, alla donna ed al medico professionista in attuazione degli artt. 32 e 33 Cost.;

    Considerato che, con riferimento agli artt. 6 e 7, 3° comma della legge n. 194/78, deve escludersi la possibilità di un intervento regionale amministrativo teso a specificare i termini indicati alla legge statale;

    Considerato che l’atto di indirizzo impugnato impone al medico professionista la consulenza di altri specialisti che la legge n. 194 del 1978 riserva alla sua esclusiva valutazione professionale;

    Considerato il carattere sostanzialmente inscindibile ed unitario delle direttive impugnate;

    Ritenuto che con riferimento a tali specifici aspetti ricorre il pregiudizio lamentato di aggravamento dei rischi della responsabilità professionale dei medici ricorrenti;

    P.Q.M.

    Respinge l’appello (Ricorso numero: 5949/2008).

    La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Roma, 07 Ottobre 2008

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