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    Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

    Inapplicabilità al Sovrano Militare Ordine di Malta della normativa di cui all’art. unico del r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621

    Data: 08 gennaio 1992
    Autore:
    Tribunale Amministrativo
    Argomento:
    Enti ecclesiastici e patrimonio
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Beni, Esclusione, Applicabilità, Sovrano Militare Ordine di Malta, Esecuzione forzata, Condizione di reciprocità, Note diplomatiche, Scambio
    É inapplicabile nei confronti del Sovrano Militare Ordine di Malta la normativa di cui all’art. unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621, concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno, convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad integrare la condizione di reciprocità ivi richiesta. É fondato, a livello di fumus boni iuris, il ricorso avverso il decreto del ministero di grazia e giustizia 17 ottobre 1991, col quale è stata negata l’autorizzazione a procedere esecutivamente su beni del Sovrano militare ordine di Malta per ragioni di inopportunità, in quanto esso non tiene in alcuna considerazione che il credito in oggetto concerne retribuzioni di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita costituzionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di convenienza fra Stato italiano ed organizzazioni internazionali.

    Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. Ordinanza 8 gennaio 1992, n. 3.

    Il ricorso, pur nella sommaria delibazione consentita in questa sede, appare assistito dal fumus boni iuris in relazione ai seguenti profili:

    a) la mancanza della “reciprocità”, rende inapplicabile al caso di specie il r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621;

    b) il semplice scambio di note diplomatiche non appare sufficiente per la materia in questione, trattandosi di “regolamento giudiziario che importa modificazioni di legge” (art. 80 Cost.);

    c) l’impugnato d.m. 17 ottobre 1991, nella valutazione di “inopportunità”, non tiene alcun conto che i crediti in questione concernono retribuzioni di lavoro subordinato e quindi attengono ad un bene della vita costituzionalmente protetto (art. 35, 2º comma, e art. 36, 1º comma, Cost.), non meno di quello dei rapporti di convenienza dello Stato italiano con le organizzazioni internazionali;

    d) quanto alla assunta “litigiosità tutt’ora in atto” dei detti crediti, occorre ovviamente che la loro esigibilità sia giudizialmente accertata nel procedimento giudiziario che il decreto impugnato tenderebbe a paralizzare; inoltre la fondatezza almeno parziale della pretesa patrimoniale trova riscontro nella proposta di transazione proveniente dallo stesso ente debitore e della quale vi è traccia nel fascicolo di parte resistente.

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