Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Ottobre 2003

Ordinanza 13 dicembre 1996

Tribunale Amministrativo Regionale per La Sicilia. Sezione staccata di Catania. Ordinanza 13 dicembre 1996.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italina” n. 3, prima serie speciale, del 21 gennaio 1998)

(Zingales; Campanella)

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza

(omissis)

Diritto

1. – I due ricorsi, attesa la connessione soggettiva ed oggettiva sussistente fra gli stessi, vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

2. – Cio’ premesso, il Collegio osserva che tutti i motivi di censura, posti a base dei due ricorsi, non possono essere condivisi:

a) Con il primo motivo di gravame, si deduce la “violazione e/o falsa applicazione del punto 2.5 del d.P..R. 16 dicembre 1985, n. 751, come modificato dal d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, alla luce della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 182 del 1 luglio 1991”.

Tale censura non puo’ essere condivisa, attesa la puntuale dizione del secondo comma del medesimo punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, che cosi’ recita: “Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti, l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall’autorita’ scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento di ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee ed in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4″.

L’elemento fondamentale, nella subiecta materia, si rinviene, incontestabilmente, nell'”intesa” con l’ordinario diocesano.

Tuttavia, il vero significato di siffatta intesa non appare chiaramente quello di un accordo vero e proprio sul nominativo dell’insegnante da nominare; essa si esplica, invece, attraverso la proposizione del nominativo da parte dell’ordinario diocesano, il quale esercita, al riguardo, la piu’ ampia discrezionalita’, insindacabile dall’amministrazione scolastica dello Stato, sulla base delle indicazioni di esigenze di servizi e di orari da parte del preside dell’istituto interessato.

Laddove siffatta intesa venga a mancare, il preside, a prescindere da ogni problematica di vacanza di posto, non potrebbe giammai operare conferme o sostituzioni, senza violare le disposizioni sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane (protocollo addizionale delle intese Stato-Chiesa, adottato con legge 25 marzo 1985, n. 121).

La circolare n. 182 dell’11 luglio 1991, richiamata dalla ricorrente, a parte la sua inidoneita’ a modificare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, non regola i criteri d’affidamento degli incarichi agli insegnanti di religione, ma da’ soltanto istruzioni circa il trattamento economico degli insegnanti supplenti rispetto agli incaricati, tanto che e’ stata emana dalla Direzione generale del personale, Ufficio 2 di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

Peraltro, che il contenuto di cui alla predetta circolare, invocato dalla ricorrente, non concerna i criteri di nomina dei docenti, si ricava dalla sua stessa formulazione, del seguente tenore: “A differenza di quanto stabilito per i docenti di religione in possesso dei titoli di applicazione o di specializzazione i quali, come e’ noto, cessano dall’incarico solo per soppressione del posto o per revoca dell’idoneita’ all’insegnamento da parte dell’ordinario diocesano, oltre che, naturalmente, per raggiunti limiti d’eta’, i docenti non in possesso del titolo devono annualmente essere nominati sui posti disponibili sino a quando perduri tale loro posizione soggettiva.

è chiaro che, con tale proposizione, si e’ voluta puntualizzare la differenza tra i supplenti temporanei e gli incaricati annuali al fine di distinguere l’assoggettamento delle due categorie alla disciplina giuridica ed economica, senza che si sia inteso dare, come sostiene invece la ricorrente, istruzioni in merito al conferimento degli incarichi, tanto meno nel senso che gli insegnanti incaricati devono essere riconfermati dal preside presso la stessa scuola presso cui hanno insegnato l’anno precedente, in assenza di una specifica proposta da parte dell’ordinario diocesano.

Quindi, nessun provvedimento di riconferma avrebbe potuto adottare il preside dell’istituto “Marconi” di Messina, presso cui la ricorrente era stata incaricata all’insegnamento per l’anno scolastico 1993-94, senza la relativa proposta dell’ordinario diocesano.

Quanto appena esposto trova conferma in alcune autorevoli pronunce (cfr.: C.G.A., n. 365 del 16 settembre 1991); in particolare, il Consiglio di Stato – sez. VI, con sentenza n. 756 del 12 maggio 1994, ha affermato quanto segue: “E’ concetto oramai acquisito che gli insegnanti di religione nelle scuole statali, pur godendo di pari dignita’ e pur essendo, nella sfera pedagogica, equiparati agli altri insegnanti, non possono farsi rientrare nel novero dei normali insegnanti di ruolo e non di ruolo dello Stato. Essi costituiscono, infatti, nell’ordinamento scolastico, una categoria speciale di docenti posta ai margini dell’organizzazione scolastica, caratterizzata dalla peculiarita’ della materia insegnata, dallo speciale sistema di reclutamento a base pattizia fra lo Stato italiano e la Santa Sede e, soprattutto, dal continuo controllo esercitato, dall’autorita’ ecclesiastica, sugli insegnanti, con potere di quest’ultima di far cessare l’incarico”.

Ne consegue che gli insegnanti di religione non appartengono ai ruoli dei docenti statali ne’ sono destinati a transitare in essi.

E’ quindi carente il presupposto stesso dell’applicazione delle citate disposizioni legislative nei confronti delle ricorrenti, presupposto che e’ costituito dalla sistemazione in ruolo del personale statale precario e secondo procedura di scelta gestite esclusivamente dall’amministrazione dello Stato.

a1) La dott.ssa Prinzi ritiene, inoltre, che sia stato leso, nel caso di specie, il principio della “continuita’ didattica”, atteso che, prima di essere nominata presso la scuola media di Furnari, avrebbe gia’ svolto, nel mese di settembre, venti giorni d’insegnamento, per l’anno scolastico 1994/95, presso la scuola “Marconi”.

L’assunto viene confutato dall’ordinario diocesano resistente, il quale chiarisce che la ricorrente aveva soltanto partecipato agli esami di riparazione, cui sono tenuti ad intervenire tutti gli incaricati che hanno insegnato nell’anno precedente.

b) Infondato appare anche il secondo motivo di censura, con cui si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 842/1930 e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il disposto dell’art. 5 (e non 6) della legge 5 giugno 1930, n. 842, conferma quanto sottolineato, e cioe’ che l’insegnamento di religione e’ affidato per incarico annuale.

E un’importante conferma scaturisce dall’art. 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che, al secondo comma, cosi’ recita: “Per l’insegnamento della religione cattolica il capo d’istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano …”.

Circa l’assenta violazione dell’art. 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985, non si puo’ che ribadire quanto esposto in relazione al primo gruppo di motivi di gravame, e cioe’ che nessun diritto poteva e puo’ vantare la ricorrente per la mancata riconferma da parte del preside dell’istituto “Marconi” di Messina.

Sostanzialmente, non e’ stato quest’ultimo a provvedere alla sostituzione della ricorrente; e’ esatto, invece, affermare che, cessato l’incarico della dott.ssa Prinzi per l’anno scolastico 1993-94, e’ stato nominato, per l’anno scolastico 1994-95, il sacerdote Rosario Scibilia, proposto dall’ordinario diocesano, in relazione all’art. 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985 ed all’ultimo comma dell’art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, che cosi’ recita: “L’incarico e’ affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall’autorita’ ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall’ordinario diocesano”.

b1) Non corrisponde, poi, a verita’, come chiarisce l’ordinario diocesano resistente, che non siano state osservate, nel caso di specie, le modalita’ per il raggiungimento dell’intesa.

Come si evince dalla documentazione allegata agli atti di causa, la proposta dell’ordinario diocesano al preside della scuola media di Furnari, per la nomina della dott.ssa Prinzi, e’ stata trasmessa il 1 settembre 1994, in riscontro alla nota del preside n. 1158/C21/C del 22 luglio 1994 (con cui si comunicavano le classi disponibili per l’insegnamento della religione); mentre al preside dell’istituto “Marconi” Ia proposta di nomina del sac. Scibilia e’ stata trasmessa in data 30 agosto 1994, in riscontro alla comunicazione dello stesso preside n. 1835 del 25 luglio 1994 (con la quale si comunicava il numero delle classi disponibili per l’insegnamento della religione).

Ne’ puo’ aver, ovviamente, rilievo il fatto che la nomina sia avvenuta alcuni giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico.

c) Per quanto riguarda il terzo motivo di gravame, con cui si fa riferimento specie alla c.m. n. 182/1991, il Collegio si riporta alle precedenti considerazioni.

Per quanto concerne l’eccepita violazione dell’art. 32 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo al “trasferimento” della ricorrente presso la scuola media di Furnari, si rileva che il termine “trasferimento”, usato dal direttore dell’ufficio catechistico della Curia di Messina, con lettera del 12 settembre 1994, di risposta al preside dell’istituto “Marconi”, vuole significare che l’insegnante Prinzi era stata proposta per altra sede.

Il termine “trasferimento”, nella fattispecie, non riveste il significato consueto di tale espressione, ma quello, diverso, che si e’ proposta la dott.ssa Prinzi per l’insegnamento in altra sede rispetto a quella dell’anno precedente, tenuto conto delle disponibilita’ delle ore d’insegnamento nell’ambito delle scuole statali presenti nel territorio dell’Arcidiocesi. E’ evidente che gli insegnanti di religione non sono docenti di ruolo e, quindi, agli stessi, in mancanza di un organico specifico, non e’ possibile applicare le norme relative alla mobilita’ ed ai trasferimenti del personale docente in genere.

d) Va disatteso pure il motivo di censura con cui si deduce che i provvedimenti impugnati sono inficiati del vizio di sviamento di potere. Ed invero, sia la nomina del preside di Furnari a favore della dott.ssa Prinzi che quella del preside dell’istituto “Marconi” di Messina a favore del sac. Scibilia non possono essere viziati di sviamento di potere, atteso che appaiono sostanzialmente vincolati alla proposta dell’ordinario diocesano.

Ed e’ risaputo che il vizio dedotto non puo’ che riferirsi a provvedimenti discrezionali.

d1) Non puo’ essere neppure condivisa l’asserzione della ricorrente che “l’ordinario diocesano, pur di raggiungere il suo scopo, pare si sia spinto fino al punto di retrodatare l’atto con cui ha proposto il nominativo della dott.ssa Prinzi al preside della scuola media di Furnari, e cio’, sempre secondo la ricorrente, per il fatto che “mentre questo atto, datato 1 settembre 1994 ed inviato al preside della scuola media di Furnari, riporta il numero di protocollo 149/94, la lettera datata 12 settembre 1994, inviata sempre dall’ordinario diocesano al preside dell’istituto Marconi, riporta il numero di protocollo 112/94”. Non si vede perche’ l’errore nell’indicazione del numero 149/94 di protocollo da parte dell’ufficio catechistico debba attribuirsi ad una volonta’ di retrodatare la lettera diretta al preside della scuola di Furnari, rispetto alla lettera del 12 settembre 1994, n. 112/94, diretta al preside dell’istituto “Marconi”, in risposta alla nota dello stesso n. 1933, atteso, peraltro, che la proposta d’incarico per il sac. Scibilia era stata inviata dall’ordinario diocesano al preside dell’istituto “Marconi” il 30 agosto 1994 (prot. n. 60/94).

d2) Per quanto concerne, infine, il motivo di gravame, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Collegio rileva che la sua infondatezza si deduce da quanto gia’ affermato a confutazione delle altre censure.

Ed invero, atteso che il provvedimento di nuova assegnazione, non impugnato dalla ricorrente, non costituisce giuridicamente un trasferimento, bensi’ un’assegnazione ex novo, ne deriva che nessun avvio del procedimento doveva essere portato a conoscenza dell’interessata.

Ne’ puo’ ritenersi che tale procedura partecipativa debba applicarsi anche per ogni assegnazione di sede sarebbe evidente l’inceppo che in tal caso verrebbe causato alla correntezza dell’azione amministrativa.

Da quanto esposto, discende l’infondatezza del ricorso n. 6074/1994.

3) Infondato, appare, altresi’, il ricorso n. 6161/1995, essendo nche quest’ultimo basato sugli stessi motivi di censura, appena disattesi, addotti a sostegno del primo.

4) Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi in esame dovrebbero essere, quindi, rigettati.

Tuttavia, questa sezione nutre forti dubbi circa la legittimita’ costituzionale di alcune disposizioni normative che disciplinano la materia in questione e che non consentono una pronuncia favorevole sui due ricorsi.

Va ricordato, preliminarmente, l’intero quadro normativo che regola la materia in questione.

L’art. 5 della legge 5 giugno 1930, n. 824, al primo comma, 1 dispone: “L’insegnamento religioso e’ affidato per incarico normalmente, per non piu’ di 18 ore settimanali, a persone scelte all’inizio dell’anno scolastico dal capo dell’istituto, inteso l’ordinario diocesano”. Il successivo art. 6 della stessa legge prevede che l’incarico possa essere revocato “anche durante l’anno, d’accordo con l’autorita’ ecclesiastica”. L’art. 9 del testo del nuovo concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, ha stabilito – all’art. 9.2 – che lo Stato italiano “continuera’ ad assicurare, nel quadro delle finalita’ della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie”, ribadendo (protocollo addizionale 5 a) che “l’insegnamento della religione cattolica … e’ impartito da insegnanti riconosciuti idonei dall’autorita’ ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorita’ scolastica”. Il successivo d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, recante l’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e la CEI, ribadisce, al punto 2.5:

“L’insegnamento della religione cattolica e’ impartito da insegnanti in possesso di idoneita’ riconosciuta dall’ordinario diocesano e da esso non revocata; nominati, d’intesa con l’ordinario diocesano, dalle competenti autorita’ scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del raggiungimento dell’intesa per la nomina dei singoli docenti l’ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dell’autorita’ scolastica delle esigenze anche orarie relative all’insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4″.

Tali disposizioni sono state trasfuse nel capo 3 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

In particolare, i primi tre commi dell’art. 309 cosi’ recitano:

1) Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l’insegnamento della religione cattolica e’ disciplinato dall’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera h).

2) Per l’insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

3) I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica”.

La lettura congiunta di tale normativa conferma quanto gia’ affermato, e cioe’ che la nomina degli insegnanti di religione ha efficacia annuale, che nei loro confronti non puo’ configurarsi alcuna nomina a tempo indeterminato, ne’, tantomeno, come e’ ovvio, alcun passaggio nei ruoli dei docenti.

Ad avviso del Collegio, una tale limitazione appare lesiva di alcuni principi fissati dalla Costituzione.

1) Appare, in primo luogo, vulnerato l’art. 3 della Costituzione che, al primo comma, cosi’ recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Non puo’ correre alcun dubbio, anzitutto, sulla circostanza che il menzionato art. 3 si riferisce non soltanto al cittadino in quanto destinatario di diritti fondamentali, quali la liberta’ di pensiero, di religione, ecc., ma anche al cittadino inserito “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’” (come sottolinea il precedente art. 2). Orbene, non puo’ disconoscersi che la categoria degli insegnanti si identifica in una formazione sociale caratterizzata da notevole decoro e prestigio, dalla quale discende l’attribuzione di uno status. Nell’ampia categoria degli insegnanti si identificano, ovviamente, delle posizioni differenziate (basta ricordare i diversi livelli d’insegnamento: universita’, scuole medie superiori ed inferiori, elementari, ecc.).

Non puo’ giustificarsi, invece, che una categoria (l’unica) di essi non possa godere di uno dei piu’ elementari diritti, comune non soltanto alla categoria degli insegnanti considerata nell’accezione piu’ ampia, ma anche alla categoria dei pubblici dipendenti in genere: quello alla stabilita’, anche se non assoluta, del posto d’impiego.

In concreto, si verifica un ingiustificato trattamento deteriore a danno dei soli insegnanti di religione; ne’ le caratteristiche, per certi versi, peculiari, del relativo insegnamento appaiono sufficienti a giustificare una tale disparita’ di trattamento.

Vero e’ che l’insegnamento di religione appare, in un certo qual senso, “facoltativo” rispetto alle altre discipline d’insegnamento, che, relativamente ad esso, e’ previsto, in luogo di voti e di esami, la redazione di una “nota”, da comunicare alla famiglia; tuttavia queste peculiarita’, assieme all’altra, forse piu’ rilevante, della designazione praticamente “vincolante” da parte dell’ordinario diocesano, non possono giustificare un tale trattamento cosi’ pregiudizievole.

Lo stesso trascritto terzo comma dell’art. 309 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, riconosce, in fondo, che gli insegnanti di religione fanno parte del Collegio dei docenti con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri colleghi.

Ne’ potrebbe, a ragione, affermarsi che, in tal modo, si tutelano meglio le giuste prerogative che lo Stato italiano ha riconosciuto alla Chiesa cattolica in tema d’insegnamento religioso. In altre parole, si potrebbe sostenere che la designazione annuale da parte dell’ordinario diocesano soddisfa alle esigenze di un controllo piu’ penetrante, perche’ ripetuto, circa l’idoneita’ del personale designato. Una tale precauzione sarebbe eccessiva e ingiustificata, oltre che contraria al piu’ elementare buon senso. L’accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita’, richiesti per l’insegnamento della religione, riservato all’ordinario di religione trova adeguate garanzie nelle disposizioni vigenti nello Stato italiano. Queste ultime non possono non applicarsi agli insegnanti di religione, talche’ anche nei loro confronti devono ritenersi vigenti tutte le norme sanzionatorie (comprese quelle espulsive) previste per la generalita’ degli insegnanti, a tutela di un corretto e competente esercizio di tale importante professione.

L’unico tratto distintivo deve rinvenirsi nella circostanza che, per tale tipo d’insegnamento, l’ordinario diocesano conserva un potere di controllo, logico e necessario corollario del potere di designazione.

Ed un’indubbia conferma di tale ragionamento si rinviene nell’art. 6 della stessa legge 5 giugno 1930, n. 824, che recita nel senso che l’incarico di religione puo’ essere revocato anche durante l’anno, d’accordo con l’autorita’ ecclesiastica”.

2) Le disposizioni in questione appaiono in contrasto anche con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, i quali riconoscono a tutti i cittadini il diritto al lavoro, con conseguente tutela per tutte le sue forme ed applicazioni.

Nel caso in questione, l’incarico soltanto annuale dell’insegnamento di religione, con la possibilita’, se non probabilita’, che lo stesso non venga rinnovato, lede uno dei piu’ importanti aspetti del diritto al lavoro: quello della stabilita’, sia pure relativa. E’ appena il caso di ricordare che la piu’ recente legislazione e’ orientata nel senso di ridurre per quanto possibile il fenomeno del precariato, favorendo, possibilmente, il lavoro part time, purche’ dotato del carattere della stabilita’.

3) Le disposizioni menzionate appaiono, poi, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione che, al primo comma, cosi’ recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione”. E’ evidente che il principio di buon andamento presuppone, oltre che la preparazione, anche l’esperienza dell’insegnante. In un certo senso, i due concetti sono collegati, l’esperienza arricchisce il bagaglio culturale dell’insegnante, come di qualsiasi altro professionista. Orbene, non puo’ correre alcun dubbio sul fatto che il permanere in servizio nella stessa sede rappresenta una garanzia di continuita’ didattica, fonte di vantaggi certi per il miglior espletamento del servizio, attesa la conoscenza dell’ambiente di lavoro e la gia’ rodata collaborazione con i colleghi e con i genitori degli alunni. Non va, naturalmente, sottovalutata la maggiore serenita’ che non puo’ non riscontrarsi in capo all’insegnante stabilizzato; quest’ultimo puo’, ovviamente, meglio programmare la propria vita, conoscendo la sua sede “definitiva”, presso la quale fissare il domicilio anche dei suoi familiari. Non e’ certamente il caso di elencare gli inconvenienti ed i disagi di chi deve, magari annualmente, spostare se stesso e la propria famiglia; ed e’ fatale che tali disagi debbano ripercuotersi pesantemente sul rendimento dell’insegnante, ossia proprio sul buon andamento del servizio.

Ed e’ soprattutto in tale ottica che si e’ consolidata una giurisprudenza amministrativa secondo la quale, sia pure in posizione subordinata rispetto alle esigenze di servizio, che conservano valore preminente, nel caso di trasferimento d’ufficio, devono essere valutati i motivi di studio e di famiglia (Consiglio di Stato – IV sezione, n. 431 del 27 giugno 1989; T.A.R. Lazio – 2 sezione, n. 1703 dell’8 novembre 1995). Si puo’, in proposito, tranquillamente affermare che tali elementi di valutazione non sono previsti solo ad esclusivo vantaggio dell’interessato, ma anche con riferimento ad un migliore funzionamento dei servizi, atteso che quest’ultimo presuppone, oltre che la preparazione, anche un sufficiente stato di serenita’ in capo al pubblico dipendente.

5) Pertanto, atteso che le descritte questioni di costituzionalita’ appaiono rilevanti per la decisione dei due ricorsi, e non manifestamente infondate, si rende necessario sospendere il presente giudizio, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sull’eccezione di incostituzionalita’, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, degli artt. 5, primo comma, e 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, dell’art. 9.2 della legge 25 marzo 1985, n. 121, dell’art. 309, secondo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove prevedono che la nomina dell’insegnante di religione, e la relativa proposta da parte dell’ordinario diocesano, hanno efficacia annuale, con l’impossibilita’, da parte dell’insegnante medesimo, di essere nominato a tempo indeterminato, di essere inserito stabilmente nell’organico dei docenti, e di essere, invece, rimosso ad libitum.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, sez. 3, previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 5, primo comma, dell’art. 6 della legge 5 giugno 1930, n. 824, dell’art. 9, secondo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dell’art. 309, secondo comma, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, laddove prevedono che la nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell’ordinario diocesano, ha efficacia annuale, senza alcuna possibilita’ di essere inseriti nell’organico dei docenti, e con possibilita’ di revoca ad libitum dell’incarico, in violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione,

dispone, a norma dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso.

Manda alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

(omissis)