Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Maggio 2013

Ordinanza 21 marzo 2013, n.7046

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 marzo 2013, n. 7046: "Ordine Mauriziano e giurisdizione del Giudice amministrativo".
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE           
SEZIONI UNITE CIVILI 
                      
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PREDEN       Roberto                – Primo Presidente f.f. –
Dott. ROVELLI      Luigi Antonio             – Presidente di Sez. –
Dott. RORDORF      Renato                    – Presidente di Sez. –
Dott. SALVAGO      Salvatore                        – Consigliere –
Dott. PICCININNI   Carlo                            – Consigliere –
Dott. MACIOCE      Luigi                            – Consigliere –
Dott. SPIRITO      Angelo                      – rel. Consigliere –
Dott. D'ALESSANDRO Paolo                            – Consigliere –
Dott. D'ASCOLA     Pasquale                         – Consigliere –
 
ha pronunciato la seguente: 
                                       
ordinanza 
                                    
sul ricorso 11818-2012 proposto da:
 
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONTANARO RICCARDO, TORTONESE MARIO, per delega in calce al ricorso;
ricorrente
 
contro
 
REGIONE   PIEMONTE,   in   persona del   Presidente   pro   tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIOVANO MARCO, per delega a margine del controricorso;
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO CASTELLOTTI, GARIBALDI ELIO GIANNI, COGO MARIA DANIELA, per delega in calce al controricorso;
controricorrenti
 
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3773/2009 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
uditi gli avvocati Guido Francesco ROMANELLI, Gabriele PAFUNDI, Alfredo CODACCI PISANELLI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. FIMIANI Pasquale, il quale chiede alla Corte l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
 
La Corte:
 
RILEVATO
 
che:
 
nel 2003 l'Ente Ordine Mauriziano stipulò con la Regione Piemonte un protocollo d'intesa con il quale era stabilito che la gestione di alcuni immobili destinati a presidi ospedalieri passava dall'Ordine stesso alle ASL competenti per territorio e che, a tal fine, gli immobili venivano concessi in comodato gratuito, per la durata di cinque anni, con accollo da parte del comodatario delle spese di gestione e manutenzione, nonchè facoltà d'acquisto nel termine di scadenza;
successivamente, la Fondazione Ordine Mauriziano, subentrata nella titolarità del patrimonio dell'Ente, deducendo la sopravvenuta scadenza del comodato, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Alessandria la Regione Piemonte e l'ASL AL, chiedendone la condanna al rilascio dell'immobile denominato "Ospedale Mauriziano di Valenza" ed alla corresponsione dell'indennità per l'occupazione senza titolo;
le convenute eccepirono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che il protocollo del 2003 era da qualificarsi come accordo tra PP.AA., ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 15, e che l'immobile in questione era destinato allo svolgimento del pubblico servizio ospedaliero (D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, poi abrogato dal codice del processo amministrativo, ma applicabile ratione temporis);
la Fondazione ha proposto, allora, regolamento di giurisdizione, insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario;
resistono la Regione e la ASL AL;
le parti hanno depositato memorie;
il P.G. ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del G.A..
 
osserva che:
 
queste SU hanno già affermato che l'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro ha la natura di ente pubblico non economico a norma sia della disposizione finale quattordicesima della Costituzione, che conserva tale Ordine come "ente ospedaliero", sia della L. 5 novembre 1962, n. 1596, che riconosce allo stesso Ordine la personalità di diritto pubblico, assegnandogli fini di beneficenza, di istruzione e di culto (Cass. SU 21 maggio 1975, n. 2000);
la stessa natura di ente ospedaliero di diritto pubblico risulta attribuita alla Fondazione da Cass. SU 6 marzo 2009, n. 5454; 20 ottobre 2010, n. 21498; 24 giugno 2011, n. 13910;
al menzionato protocollo del 2003 tra la Regione e l'Ordine deve essere, dunque, attribuita la natura di "accordo tra pubbliche amministrazioni" di cui alla L. n. 241 del 1990, allora vigente art. 15, in relazione al quale il comma 5, art. 11 della legge stessa (oggi art. 133 c.p.a., comma 1, lett. A) stabilisce che "Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo";
dalla lettura del ricorso introduttivo della controversia in questione (idoneo ad individuare il petitum sostanziale necessario per distinguere la giurisdizione) emerge (cfr. in particolare le pagg. dalla 13 in poi) che al centro del dibattito è l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del più volte menzionato protocollo del 2003, con la conseguenza che, per le suddette ragioni, la giurisdizione sulla controversia stessa deve essere attribuita al giudice amministrativo;
la particolarità della questione consiglia l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio per il regolamento.
 
P.Q.M.
 
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale rimette le parti. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per regolamento di giurisdizione.
 
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013.