Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Febbraio 2010

Ordinanza 25 febbraio 2010

Comune di Milano – Direzione Centrale Mobilità Trasporti e Ambiente. Settore Attuazione Mobilità e Trasporti
Milano, 25 Febbraio 2010

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO. LIMITAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 NELLA GIORNATA DEL 28 FEBBRAIO 2010.

IL SINDACO

Preso atto che la situazione dell’inquinamento atmosferico, rilevata dal sistema di monitoraggio della qualità dell’aria gestito dal Dipartimento di Milano di ARPA ed in
particolare per le tre stazioni di rilevamento milanesi di Via Pascal,Via Senato, Verziere, ha presentato particolare criticità per quanto attiene il parametro PM10 le cui concentrazioni medie annuali e medie giornaliere non hanno rispettato, nel 2010, per 37 giorni i valori limite per la protezione della salute umana previsti dal D.M. 2 aprile 2002
n°60;

(omissis)
 

ORDINA


nella giornata di domenica 28 febbraio 2010 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, su tutto il territorio cittadino, il divieto di circolazione dinamica dei veicoli mossi da motore a combustione interna a qualsiasi uso destinati.

(omissis)

Fanno inoltre eccezione, e quindi possono circolare, i seguenti veicoli accompagnati da adeguata documentazione:
(omissis)
p. veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni relative a battesimi e matrimoni e alle Sacre manifestazioni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
q. veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri;
r. veicoli di ministri di culto di qualsiasi confessione nello svolgimento
delle proprie funzioni;
(omissis)

Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (autodichiarazioni) ad esclusione dei casi previsti al punto b) delle deroghe.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero; le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice
Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

(omissis)

IL SINDACO