Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Settembre 2003

Ordinanza 25 gennaio 1993

Pretura di Milano. Ordinanza 25 Gennaio 1993.

(omissis)

Con ricorso depositato in data 27 aprile 1992, Zippel Edoardo denunciava di condurre in locazione dal 1979 un immobile di proprietà dell’opposta, sito in Milano, via Cellini n. 2, adibito all’esercizio del culto ebraico aperto al pubblico sotto la denominazione di “Oratorio Ohel Jakov”.
Faceva altresì presente il ricorrente che, a causa di una controversia fra le parti, facente seguito ad altra in cui l’odierna opposta aveva rivendicato la restituzione dell’immobile per una data precedente, il pretore di Milano aveva disposto, con ordinanza ex art. 665 c.p.c., il rilascio del citato immobile in favore della Montblanc Srl, fissando per l’esecuzione la data del 31 dicembre 1992.
Proseguiva lo Zippel segnalando che, in forza del predetto titolo esecutivo, l’odierna opposta aveva dato principio all’esecuzione e, in conseguenza di ciò, dichiarava di opporsi tanto all’esecuzione quanto agli atti esecutivi.
Rilevava lo Zippel, in ordine al diritto della parte istante a procedere all’esecuzione, che l’art. 15 della legge 8 marzo 1989 n. 101, intervenuta durante la vigenza “de iure” del rapporto, aveva stabilito che gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartenenti a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell’Unione e, per quanto riguardava la legittimità degli atti esecutivi intrapresi, osservava l’opponente che non poteva l’ufficiale giudiziario valersi nei futuri accessi della preannunciata assistenza della forza pubblica, ostandovi il 3º comma del citato articolo, il quale prevede che, salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l’esercizio delle sue funzioni nei predetti edifici, senza previo avviso e previ accordi con la Comunità competente.
Costituitasi, la società proprietaria dell’immobile rilevava in primo luogo che la legge di cui sopra era intervenuta quando, come testimoniato dalla sussistenza di altro giudizio fra le parti avente ad oggetto la finita locazione per una data anteriore, era già indiscutibile la sua volontà di procedere al recupero dell’immobile, ed in secondo luogo evidenziava diversi profili di illegittimità costituzionale della normativa in parola, sia sotto l’aspetto della compressione sine die del diritto di proprietà, sia sotto il profilo di disparità di trattamento dei locatori in relazione a situazioni pendenti all’epoca di entrata in vigore della legge, sia, infine, avuto riguardo alla mancata comparazione delle condizioni economiche dei soggetti del rapporto contrattuale scaduto.
Devesi preliminarmente eccepire che le argomentazioni concernenti l’inopponibilità della richiamata disciplina normativa alla società opposta, per aver questa già precedentemente rivendicato l’immobile occupato dallo Zippel, non possono essere condivise.
Invero la controversia devoluta a questo pretore riguarda solo la compatibilità, con le citate norme, del rilascio da eseguirsi in forza dell’unico titolo esecutivo allo stato esistente, e costituito dalla sopra richiamata ordinanza di rilascio del pretore, intervenuta nel giudizio di finita locazione per la scadenza del 31 dicembre 1990; dunque per una data successiva a quella di entrata in vigore della legge 8 marzo 1989 n. 101, alla quale deve qui presumersi, salvo diversa pronuncia del tribunale adito o del pretore a conclusione del giudizio dinnanzi a lui pendente.
Da ciò consegue che, salvi eventuali aspetti di illegittimità costituzionale, la richiamata disciplina non può non considerarsi pertinente al caso de quo, pacifico essendo tra le parti il concreto utilizzo del bene quale luogo di culto ebraico, aperto al pubblico.
Ciò premesso, sembra a questo pretore che la tutela della “destinazione” disposta dall’art. 15, 1º comma della legge 8 marzo 1989 n. 101 sia da valutare come cosa ben diversa dall’indiscriminata difesa dell’attuale disponibilità di questo o quel soggetto, e che pertanto, non possa avere pregio la tesi dell’opponente, secondo cui il vincolo di destinazione sia rispettato solo se e fino a quando conduttore dell’immobile resti il solo Zippel Edoardo (vedi al riguardo Cass. 14 febbraio 1992 n. 1932, a conferma di Corte di Appello Firenze 20 marzo 1987, Ceccherini c. Righi Parenti in Foro It. 1992).
E ciò, sia perché nell’ambito dell’intesa fra lo Stato italiano e l’Unione delle Comunità israelitiche italiane ciò che rileva non è la salvaguardia, soggettiva, di singoli conduttori o occupanti, ma la tutela, oggettiva, del luogo, perché esso sia disponibile all’uso da parte dei fedeli; dall’altro perché il mantenimento coatto di un singolo rapporto locatizio, se spinto alle estreme conseguenze raggiungibili in forza dell’omessa sanzione degli aspetti patologici del rapporto stesso, condurrebbe ad affermare che, in nessun caso, e non solo per scadenza del termine, ma anche nei casi di grave morosità e perfino di recesso da parte del conduttore, questi dovrebbe o potrebbe rilasciare l’immobile, senza il consenso della Comunità competente o dell’Unione.
Ora, una simile interpretazione della norma condurrebbe indubbiamente il suo autore ad avanzare dubbi sulla sua legittimità costituzionale della disposizione in parola, per l’insostenibile compressione derivantene al diritto di proprietà, ed è invece noto il costante orientamento della giurisprudenza, anche della stessa Corte costituzionale, secondo il quale, fra due interpretazioni di una norma, l’una conforme, l’altra contrastante con la Costituzione, deve scegliersi quella che appaia conforme a quest’ultima (Corte Cost. 14 luglio 1988, n. 823, ma anche Cass. 3 febbraio 1986 n. 661 e TAR Lazio, sez. I, 26 gennaio 1987, n. 164).
Alla stregua di quanto sopra esposto, sembra pertanto doversi concludere che il recupero da parte della società opposta dell’immobile in questione non concreti “tout court” la sottrazione dell’immobile alla destinazione di culto, qualora appunto questa si identifichi nella sola indicazione vincolata del potenziale uso dell’immobile, e tale interpretazione sembra uscire rafforzata dalla lettura del 2º comma della norma in parola, la quale prevede, oltre alla sussistenza di gravi motivi, l’accordo con l’Unione delle Comunità per procedere alla requisizione, all’occupazione, all’espropriazione o alla demolizione, poiché la relativa attività in questo caso postula non solo la cessazione della “dicatio ad cultum” ma, verosimilmente, anche l’irreversibilità della cessazione medesima, laddove, quando il legislatore ha voluto introdurre limiti all’escomio lo ha fatto con chiara espressione (vedi art. 35 legge 23 maggio 1950 n. 253).
Va respinta, pertanto, la richiesta di sospensione dell’esecuzione per le ragioni sopra esposte, mentre a norma dell’art. 616 c.p.c., il relativo procedimento, previa separazione del procedimento di opposizione agli atti esecutivi che resta attribuito alla competenza di questo pretore e che appare maturo per la decisione, deve essere rimesso al Tribunale di Milano, competente per valore, posto che in concreto l’opponente, in forza della normativa richiamata a sua difesa, ritiene che il rapporto inter partes debba intendersi procrastinato sine die, almeno finché non intervenga la cessazione della destinazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 615, 2º comma, 616, 617 e 624 c.p.c.;

rigetta

l’istanza di sospensione dell’esecuzione iniziata dalla Montblanc Srl nei confronti di Zippel Edoardo (Omissis).

Separa

il procedimento di opposizione all’esecuzione da quello relativo all’opposizione agli atti esecutivi.

Rimette

in ordine al procedimento di opposizione all’esecuzione le parti dinanzi al Tribunale di Milano, competente per valore, assegnando alle parti termine di giorni 90 per la riassunzione.

Rinvia

il procedimento di opposizione

(omissis)