Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Marzo 2009

Ordinanza 26 febbraio 2009

Tribunale di Milano. Sezione Giudice per le indagini preliminari. Ordinanza 26 febbraio 2009: “Simboli religiosi e poteri di disciplina dell’udienza ex art. 470 c.p.p. Rifiuto dell’imputato di presenziare in aula a capo scoperto”.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott.ssa Alessandra Cerreti,

premesso

che l’imputato K. M.S.B.H., detenuto per questa causa, presenziava in udienza con un copricapo;
che, aperta l’udienza, il Giudice lo ha invitato a toglierlo;
che l’imputato ha rifiutato di adempiere alla disposizione impartita dal Giudice e ha rinunciato alla prosecuzione dell’udienza;
che l’avv. Clementi si è opposto all’allontanamento dell’imputato, eccependo violazioni del diritto di difesa;

rilevato

che l’imputato non è stato allontanato dal Giudice, ma ha legittimamente rinunciato alla prosecuzione dell’udienza, a seguito del rifiuto a togliere il copricapo;
che rientra tra i poteri di disciplina dell’udienza, attribuiti al Giudice ex art. 470 c.p.p., la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per garantire il decoro e il rispetto nei confronti della A.G., funzionali alla ordinata celebrazione dell’udienza;
che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell’Ordine adibite alla sicurezza dell’udienza stessa;
che gli stessi Ufficiali di PG, qualora presenti in udienza per finalità diverse da quelle della sicurezza (ad es. assunzione di testimonianza), seppur in divisa, devono presentarsi a capo scoperto;
che l’imputato, pertanto, è stato invitato a togliere il copricapo, così come sarebbe avvenuto per qualsiasi altra persona presente in udienza;
che l’imputato ha rifiutato di adempiere all’invito del Giudice e ha legittimamente rinunciato alla prosecuzione dell’udienza;
che, conseguentemente, nessun diritto della difesa appare violato;

PQM

respinge l’eccezione della difesa e dispone procedersi oltre.

Milano, 26 febbraio 2009
IL GIUDICE
dott.ssa Alessandra Cerreti