Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Aprile 2012

Ordinanza 29 marzo 2012

Ufficio di Sorveglianza. Ordinanza 29 marzo 2012: Detenuti e concessione di permessi in occasione di eventi familiari di particolare gravità.

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA

per le Circoscrizioni dei Tribunali di Alessandria – Acqui T. – Tortona
 
N. SIUS 2012/1290
 
 
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
 
Letta l’istanza del detenuto XXXX, nato a XXXX, detenuto in espiazione di pena nella Casa di Reclusione N.C. San Michele di Alessandria, intesa ad ottenere un breve permesso ex art. 30 O.P. per poter partecipare alla Prima Comunione della propria figlia XXX,
 
OSSERVA
 
quanto segue.
Nell’esaminare la superiore istanza devono essere tenute presenti non solo le disposizioni della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ed in particolare dell’art. 30 disciplinante i permessi c.d. ordinari o di necessità), ma pure quelle della Convenzione sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla l. 27 maggio 1991, n. 176).
Anzi alla stregua dell’art. 3, comma 1, della Convenzione predetta (“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente”) l’art. 30 O.P. deve essere interpretato in modo da tutelare al massimo il “superiore interesse del minore”, la cui considerazione è “preminente” su ogni altro interesse (pubblico o privato) direttamente od indirettamente coinvolto dall’art. 30 cit..
In questa prospettiva anche uno degli avvenimenti in questione (ricevimento da parte del figlio del detenuto del Sacramento dell’Eucarestia o della Confermazione) può integrare “l’evento familiare di particolare gravità”, che in base all’art. 30, comma 2, O.P. può eccezionalmente giustificare la concessione di un permesso al detenuto.
Trattasi, infatti, di eventi che notoriamente nei Paesi di tradizione Cattolica rivestono una fondamentale importanza nella vita della Persona non solo dal punto di vista religioso, ma pure da quello psicologico-evolutivo.
La “Prima Comunione”, invero è spesso il primo avvenimento in cui il minore si sente consapevolmente al centro dell’attenzione di Parenti ed Amici (il “protagonista” quel giorno della vita familiare). Con la cerimonia della “Cresima”, poi, il ragazzo o la ragazza avvertono il peso e l’orgoglio del loro ingresso nel “mondo degli adulti”.
Orbene!
Privare il minore della presenza della fondamentale figura paterna anche in occasione di avvenimenti per lui così importanti significherebbe esporlo a sofferenze o a “domande senza risposta”, che possono gravemente turbare il processo evolutivo della sua personalità durante la “fondamentale” fase di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza.
L’istanza merita, perciò, accoglimento; ma appare opportuno disporre idonee cautele.
 
P.Q.M.
 
visto l’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni,
 
CONCEDE
 
al detenuto XXX, nato a XXXX, un permesso di ore 5 (cinque) decorrenti dalle ore 10.00 alle ore 15.00 del giorno XXX, oltre il tempo necessario per il viaggio, per recarsi, con accompagnamento, in XXXX presso la Parrocchia XXX per partecipare alla cerimonia religiosa della Prima Comunione della propria figlia XXXX e in XXXX, presso l’Azienda Agrituristica XXXX, ove si terrà il pranzo per festeggiare la figlia.
La Direzione della Casa di Reclusione di Alessandria comunicherà tempestivamente a questo Ufficio le notizie relative alla mancata esecuzione della presente ordinanza.
Il permesso non è prorogabile.
Dispone che la scorta sia in abiti civili e che durante la cerimonia religiosa e in presenza dei congiunti al detenuto siano tolte le manette.

Alessandria, 29 marzo 2012
Il Magistrato di Sorveglianza
(Dr. Giuseppe Vignera)