Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 ottobre 1979, n.117

La tutela della c.d. liberta` di coscienza dei non credenti rientra
nella piu` ampia liberta` in materia religiosa assicurata dall’art. 19
Cost. e dall’art. 21 Cost. (liberta` di opinione religiosa del non
credente intesa quale manifestazione del pensiero) anche in senso
negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni
differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede
religiosa sia dell’ateismo – L’ammonizione e la formula del giuramento
dei testimoni di cui all’art. 251, comma secondo, c.p.c., nella parte
in cui fanno riferimento rispettivamente all’importanza religiosa del
giuramento e alla responsabilita` assunta davanti a Dio, violano,
rispetto ai non credenti la suddetta liberta` di coscienza –
Conseguentemente e` costituzionalmente illegittimo – per contrasto con
l’art. 19 Cost. – l’art. 251, comma secondo, c.p.c. nella parte in cui
dopo le parole “il giudice istruttore ammonisce il testimone
sull’importanza religiosa…” e dopo le parole “consapevole della
responsabilita` che con il giuramento assumete davanti a Dio…” non
e` contenuto l’inciso “se credente”.

Sentenza 25 maggio 1963, n.85

L’art. 251 cod. proc. civ., che impone ai testimoni l’obbligo –
sanzionato penalmente dall’art. 366, comma secondo, cod. pen. – di
giurare secondo una certa formula, non contrasta con l’art. 8 Cost.,
poiche’ non viola la eguale liberta’ delle confessioni religiose
davanti alla legge, dato che esso ha come destinatari tutti i
cittadini, quale che sia la religione da loro professata, ne’
interferisce negli ordinamenti statutari delle confessioni non
cattoliche o nel procedimento previsto per la disciplina dei rapporti
tra queste confessioni e lo Stato.

Sentenza 06 luglio 1960, n.58

La formula del giuramento contenuta nell’articolo 449 del Codice di
procedura penale non viola, nei confronti dell’ateo, la norma del
primo comma dell’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la
libera manifestazione del pensiero. Le parole “consapevole della
responsabilita’ che col giuramento assume davanti a Dio”, nei
confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso
di un richiamo alla responsabilita’ che il credente, e soltanto lui,
assume con il giuramento davanti a Dio. Il vincolo, nei riguardi
dell’ateo, di dire la verita’ e’ percio’ rafforzato esclusivamente
dalla consapevole responsabilita’ che assume con l’atto del giuramento
davanti agli uomini, responsabilita’ puramente morale, e dalla
minaccia di una sanzione penale; ma non del senso della Divinita’ che
per lui e’ irrilevante.

Sentenza 01 agosto 1995

Tribunale amministrativo austriaco. Sezione di Vienna. Sentenza 1 agosto 1995. Ms. Elfriede Fasching – Pres. e Rel. Obransky (omissis) Der Unabhängige Verwaltungssenat Wien gelangt auf der Basis der vorhandenen Ermittlungsergebnisse zu folgender Beweiswürdigung: Gemäß ß 1 Abs. 2 GewO 1994 wird eine Tätigkeit gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, […]

Atto costitutivo

Patto costitutivo dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia. Preambolo L’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia raccoglie le Chiese che in Italia sono nate per volontà di Dio dall’annuncio dell’evangelo dei predicatori battisti a partire dal 1863 e quelle che successivamente hanno stretto legami di fraternità con esse. Tali chiese si richiamano esplicitamente all’eredità culturale e teologica ricevuta […]

Decisione 15 gennaio 1995

Nonostante l’uso alternativo ed equivoco dei termini “controllo” e
“vigilanza”, le norme statutarie dell’ebraismo italiano, l’art. 25
della legge 8 marzo 1989 n. 101 e l’art. 24 dell’Intesa
attribuiscono all’Unione delle comunità ebraiche italiane il potere
di controllo sull’Istituto Pitigliani.

Carta 22 aprile 2001

Charta Oecumenica. Linee guida per la crescita della collaborazione tra le Chiese in Europa, 22 aprile 2001. “Gloria al Padre, al Figlio, ed allo Spirito Santo!” In quanto Conferenza delle Chiese europee (KEK) e Consiglio delle Conferenze episcopali europee (CCEE) siamo fermamente determinati, nello spirito del messaggio scaturito dalle due Assemblee Ecumeniche europee di Basilea […]

Statuto 01 gennaio 1986

Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Statuto. COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI Art. 1 È costituita la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Essa è l’ente centrale in Italia della Confessione religiosa aderente all’Organizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova rappresentata dalla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (U.S.A.). Ha la sede […]

Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1986, n.783

Decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986: "Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova". VISTA l’istanza in data 28 agosto 1985, con la quale il signor Walter Farneti, in qualità di legale rappresentante della "Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova", con sede in Roma, via della Bufalotta […]

Atto costitutivo 19 giugno 1985

Atto costitutivo dell’Associazione: “Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova”. Repertorio n. 10.126. Raccolta n. 1592. ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L’anno millenovecentottantacinque, il giorno diciannove del mese di giugno (19 giugno 1985) in Roma, nel mio studio. Avanti a me Dr. Giandomenico Cardelli, notaio in Roma, con studio in via del Vantaggio n. 40, […]