Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 11 gennaio 1995, n.3464/94

Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 11 gennaio 1995, n. 3464/94.

(omissis)

Considerato:

1. L’Ordinario diocesano di Parma ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica civile della Parrocchia “Beato Andrea Carlo Ferrari”, canonicamente eretta con decreto vescovile del 15 settembre 1989.

Questa Sezione, nell’adunanza del 14 luglio 1994, ha espresso parere negativo, richiamandosi al proprio parere di massima DDL 10 novembre 1993, nel quale si era affermata l’impossibilità di conferire la personalità giuridica ad una chiesa, quante volte la proprietà della chiesa-edificio non venga conferita al patrimonio dell’erigendo ente ecclesiastico. E nella fattispecie appariva che la parrocchia in questione usa come chiesa parrocchiale un edificio messo a disposizione di altri.

2. Il Ministero dell’Interno reitera la richiesta di parere, osservando che il richiamo della massima enunciata nel parere 10 novembre 1993 non è pertinente. La questione allora affrontata riguardava espressamente ed esclusivamente le chiese non parrocchiali, o per dir meglio le chiese da erigere in ente separato, siccome non “annesse” ad alcun altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, come previsto dall’art. 11 della legge n. 222 del 1985.

In quel parere, peraltro, veniva sottolineata la differenza tra gli enti-chiesa di cui all’art. 11 della legge n. 222 del 1985, e la generalità degli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fra i quali s’indicavano esplicitamente le parrocchie. Si affermava, infatti, che mentre è concepibile una parrocchia che si serve di una chiesa di proprietà aliena, non è concepibile un ente-chiesa se non in quanto l’edificio sacro sia parte del relativo patrimonio.

Il Ministero deduce, inoltre, che, in punto di fatto, la parrocchia in oggetto acquisterà prossimamente la proprietà di un complesso immobiliare – chiesa inclusa – in via di ultimazione e destinato a fungere da sede definitiva delle attività pastorali. La situazione di utilizzazione di immobili di proprietà aliena era solo transitoria.

3. La Sezione giudica fondate le osservazioni esposte dal Ministero. Va confermato, invero, che il parere di massima del 10 novembre 1993 riguarda solo le chiese da erigere in ente autonomo, siccome non parrocchiali o non annesse ad altro ente ecclesiastico, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 222 del 1985. Solo per esse, infatti, la proprietà dell’edificio sacro appare, per le ragioni logiche e giuridiche esposte nel parere citato, un elemento caratteristico ed essenziale dell’ente.

Il problema non si pone, invece, per le parrocchie. Del resto, per queste ultime, il riconoscimento civile implica l’esercizio di poteri discrezionali assai ridotti. Il fine di religione e di culto è riconosciuto di diritto, in forza dell’art. 2, comma 1, legge n. 222/85. Inoltre l’art. 29 della stessa legge sembra configurare detto riconoscimento come atto sostanzialmente vincolato e con procedura sommaria. é vero che l’art. 29 è una norma transitoria, attinente alla fase di riordinamento degli enti ecclesiastici ed alla soppressione del sistema beneficiale: nondimeno se ne può trarre argomento per sostenere che la parrocchia, una volta canonicamente eretta come tale, non può non essere riconosciuta come personalità giuridica civile. In questa luce, all’autorità governativa competerebbe solo la verifica dei presupposti formali: esistenza del provvedimento canonico di erezione, provenienza dall’autorità ecclesiastica competente, rispondenza delle caratteristiche dell’ente alla tipologia della parrocchia, e simili.

Tutto ciò premesso, si può concludere in senso favorevole al riconoscimento giuridico della parrocchia in oggetto.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.