Parere 13 novembre 2012, n.4802
Ministero dell'economia e delle finanze. Schema di decreto recante regolamento da adottare ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del d.l. n. 1/ 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012 e integrato dall’art. 9, comma 6, del d.l. n. 174/2012
Consiglio di Stato. Parere 8-13 novembre 2012, n. 4802: "Ministero dell'economia e delle finanze. Schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamento da adottare ai sensi dell’art. 91-bis, comma 3, del d.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’art. 9, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174".
LA SEZIONE
Premesso:
Considerato:
2. Per la parte del regolamento, non oggetto di modifiche e non riguardante l’estensione del potere regolamentare (artt. 2, 5, 6 e 7), non si devono formulare osservazioni, essendosi la Sezione già espressa in senso positivo con il precedente parere.
3. I suddetti principi vanno applicati con riferimento ai requisiti contenuti nell’art. 4 dello schema di regolamento, che non appaiono rispettarli quanto meno con riferimento all’attività assistenziale, sanitaria, didattica e ricettiva.
4. Per l’attività didattica, il requisito principale è fissato dall’art. 4, comma 3, lett. c), che prevede che “l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di rette di importo simbolico e tali da non coprire integralmente il costo effettivo del servizio”.
5. Per le attività ricettive, l’art. 4, comma 4, stabilisce che “Lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se è prevista l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché, relativamente alla ricettività sociale, se le iniziative sono dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o sono rivolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Le rette devono essere di importo simbolico e, in ogni caso, non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali”.
6. Per le attività culturali, ricreative e sportive si rimette alla valutazione dell’amministrazione la decisione se lasciare l’attuale criterio (più restrittivo) contenuto nei commi 5 e 6 dell’art. 4 del regolamento (a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico) o se utilizzare il diverso criterio sopra indicato.
7. Sotto il profilo formale, si rileva che nelle premesse il sesto “visto” contiene un errore materiale, che va quindi corretto, essendo stata riportata due volte la frase “gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale”.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.
Il Presidente Luigi Cossu
L'Estensore Roberto Chieppa