Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Marzo 2004

Parere 15 marzo 1995, n.668

Consiglio di Stato. Sezione I. Parere 15 marzo 1995, n. 668.

Diritto

1. La confraternita “Compagnia del SS. Sacramento nella parrocchia di San Martino di Bertalia”, con sede in Bologna, ha fatto istanza perché sia riconosciuto che essa ha esclusivo o comunque prevalente fine di culto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del 1929 nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262.

Contestualmente chiede che sia approvato il nuovo statuto, deliberato nell’assemblea straordinaria del 26 luglio 1994, ai rogiti del Notaio Arrigo Luca.

Sono acquisiti gli atti di assenso dell’Ordinario Diocesano e (per quanto possa occorrere) della Regione Emilia Romagna, nonché il parere favorevole del Prefetto.

2. Riguardo al possesso della personalità giuridica canonica e di quella civile, da parte della Confraternita in oggetto, si osserva quanto segue.

Quanto alla istituzione canonica, il cancelliere della Curia arcivescovile di Bologna attesta che non si recepisce negli archivi il relativo decreto, ma che si ha prova documentale che la Compagnia risultava già canonicamente eretta nell’anno 1600. Essa infatti risulta esplicitamente menzionata nella relazione della visita pastorale effettuata nella Parrocchia di San Martino di Bertalia il giorno 4 marzo 1600.

Quanto alla personalità giuridica di diritto civile, viene riferito che la Confraternita risulta intestataria di un patrimonio immobiliare pervenuto attraverso lasciti la cui accettazione venne autorizzata con provvedimento 6 novembre 1724 del Vicario generale dell’Archidiocesi. Questo patrimonio venne indemaniato, con verbale di presa di possesso in data 19 gennaio 1867, in quanto ritenuto soggetto alle leggi c.d. eversive; ma venne successivamente restituito, con verbale di dismissione del 31 marzo 1871, in quanto il Ministero delle Finanze, con nota del precedente 23 marzo, aveva riconosciuto che la Confraternita “doveva ritenersi immune dalle leggi di liquidazione dell’asse ecclesiastico”.

La Sezione condivide l’avviso che queste circostante di fatto siano sufficienti a dimostrare che la Confraternita è stata canonicamente eretta nel XVI secolo e che gode della personalità giuridica, anche di diritto civile, per “antico possesso di stato”.

3. Con riferimento alla questione se la Confraternita rivesta i requisiti per ottenere il riconoscimento dell’esclusivo o comunque prevalente fine di culto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, lettera c), del Concordato del 1929 nonché degli articoli 52 e 77 del regolamento approvato con r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262, va premesso che in questo contesto la finalità di culto va intesa in senso restrittivo, ossia con esclusione della beneficenza. Infatti la clausola concordataria è rivolta a sottrarre le confraternite aventi fine di culto al regime pubblicistico introdotto dalla legge del 1890 (legge Crispi) per le istituzioni di beneficenza e per le confraternite a queste assimilate siccome aventi analoghe finalità.

Ciò posto, si osserva che in effetti tutta la documentazione prodotta attesta che l’ente ha, ed ha sempre avuto, fine esclusivo di culto, nel senso ora precisato.

Ciò è reso palese dallo statuto del 1928, a norma del quale “la Compagnia ha per fine principale il culto pubblico della SS.ma Eucarestia (…) ha per fine secondario il bene spirituale dei suoi membri, mediante le istruzioni, gli esercizi di pietà, la frequenza dei SS.mi Sacramenti ed i suffragi dopo morte”. Ma anche la restante documentazione (ad es., lo statuto del 1776, meno esplicito sul punto, e i rendiconti degli anni 1920-1931) concorre a dimostrare che le finalità sono sempre state quelle di culto in senso stretto.

Per questa parte, dunque, si può esprimere parere favorevole all’emissione del provvedimento richiesto.

4. Per quanto riguarda, infine, l’approvazione dello statuto deliberato nel 1994, si può ugualmente esprimere parere favorevole.

Il Ministero esprime qualche perplessità sull’art. 11, che demanda ad un futuro regolamento interno la definizione delle norme concernenti “il funzionamento, le modalità di votazione degli organi, l’articolazione organizzativa e gli impegni degli aderenti”. A suo avviso in tal modo lo statuto verrebbe meno alla sua funzione tipica, che è quella di dettare le regole concernenti tali materie.

Alle ragionevoli obiezioni del Ministero si deve però replicare che, di fatto, lo statuto in esame contiene già tutte le norme essenziali per il funzionamento dell’ente e dei suoi organi. Esso precisa infatti che presidente di diritto è il parroco pro tempore; che l’assemblea è formata da tutti i consociati (e sono dettate anche le regole per l’ammissione a tale qualità); che il consiglio direttivo è formato dal presidente e da altri sei membri eletti dall’assemblea con mandato triennale; che gli atti di ordinaria amministrazione sono di competenza del presidente; che gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del consiglio direttivo, e debbono essere approvati all’autorità ecclesiastica; etc. Pertanto le ulteriori disposizioni previste dall’art. 11 avranno, manifestamente, solo carattere integrativo e la loro eventuale mancanza non ostacolerà il funzionamento dell’ente; occorrendo, si potrà fare ricorso ai princìpi comuni e usuali in materia di organi collegiali.

Anche per questa parte, dunque, si può esprimere parere favorevole.

P.Q.M.

esprime parere favorevole.