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    Parere 17 gennaio 1996, n.3600/95

    Riconoscimento della personalità giuridica di un Istituto di diritto diocesano

    Data: 17 gennaio 1996
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Riconoscimento
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Statuto, Religione, Culto, Collegio, Approvazione, Istituto, Diritto diocesano, Conti, Revisori, Fine, Istituzione necessaria, Attività economica
    Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e dell’approvazione dello statuto di un Istituto religioso che persegua fini di culto e di religione ed, in forma marginale, intenda svolgere anche attività economiche, occorre che nello statuto si preveda l’istituzione di un collegio di revisori dei conti, a tutela della correttezza contabile della gestione delle attività dell’ente.

    Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 17 gennaio 1996, n. 3600/95.

    (omissis)

    Tenuto conto che trattasi di Istituto di diritti diocesano che persegue fini di culto e di religione curando anche la formazione della donna e dei giovani e che in questo ambito intende svolgere anche attività economiche editoriali, sia pure in forma marginale.

    Rilevato che l’Istituto dispone di un patrimonio iniziale di £ 114.624.714 versato in banca e di una sede adeguata assunta in locazione con un canone modesto.

    Considerato che l’ordinario diocesano di Palermo ha manifestato il proprio avviso pienamente favorevole.

    Osservato che, per quanto attiene allo Statuto, esso, non si presta a rilievi ma occorre che le sue disposizioni vengano integrate con l’inserimento di un collegio di revisori dei conti, a tutela della correttezza contabile della gestione delle attività che l’ente intende sviluppare.

    Visto il parere favorevole espresso dal Prefetto di Palermo, trasmesso dal Ministero senza osservazioni.

    Visto l’art. 3 L. 20 maggio 1985, n. 222.

    Ritenuto che, in base alla documentazione qui trasmessa, non si ravvisano ragioni ostative al rilascio della richiesta autorizzazione sempreché venga prevista nello Statuto la istituzione di un collegio di revisori di conti.

    P.Q.M.

    esprime parere favorevole alle condizioni avanti indicate.

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