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    Parere 30 novembre 1994, n.700/93

    Riconoscimento della personalità giuridica di un seminario vescovile

    Data: 30 novembre 1994
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Enti ecclesiastici e patrimonio, Riconoscimento
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Personalità giuridica, Riconoscimento, Religione, Culto, Patrimonio, Requisiti, Seminario vescovile, Congruità, Fine
    La situazione patrimoniale finanziaria di un Seminario vescovile si può ritenere adeguata ai fini del riconoscimento della personalità giuridica allorché risulti che l’ente può avvalersi, oltre che delle semplici offerte dei fedeli, anche di un contributo annuo da parte della Diocesi, di titoli bancari depositati a proprio nome e di un immobile gratuitamente offerto dalla Diocesi stessa.

    Consiglio di Stato. Sezione Prima. Parere 30 novembre 1994, n. 700/93.

    Considerato

    1. L’ente ecclesiastico in oggetto, regolarmente eretto con provvedimenti canonici della competente autorità ecclesiastica, ha chiesto il riconoscimento civile ai sensi della legge n. 222 del 1985.

    2. L’istanza è stata esaminata da questa Sezione nella seduta del 23 giugno 1993. In quella occasione, il Collegio ha osservato che l’ente in questione, appartenendo alla categoria dei seminari, rientra fra quelli cui la legge n. 222/85, art. 2, riconosce de jure il possesso del requisito della finalità di religione e di culto.

    Ha però aggiunto che, a parte questo importante aspetto, valutato preventivamente dal legislatore, all’autorità governativa non è sottratto ogni margine di discrezionalità nel valutare i presupposti del riconoscimento civile, sotto altri punti di vista: con riferimento, in particolare, alla valutazione del patrimonio dell’ente, che rappresenta l’unica garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dall’ente nell’esercizio della sua attività. E poiché nella fattispecie la dotazione patrimoniale del Seminario appariva di gran lunga inferiore all’ammontare delle spese annue documentate, ha chiesto al Ministero di acquisire presso l’autorità ecclesiastica richiedente migliori elementi di giudizio.

    3. Il Ministero riferisce ora che l’Ordinario Diocesano ha assunto a carico della Diocesi l’onere di versare un contributo annuo di quaranta milioni di lire ed ha attestato che una somma di pari importo viene assicurata grazie alle offerte dei fedeli raccolte nella "giornata diocesana pro Seminario". Inoltre, è stato documentato che alla data del 29 giugno 1994 risultavano depositati presso la Banca Popolare Sud Puglia, a nome del Seminario Vescovile di Ugento, titoli (buoni del tesoro poliennali e certificati di credito del tesoro) per complessive lire 197 milioni.

    4. La Sezione prende atto di queste nuove informazioni ed osserva che la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, in queste condizioni, si può ritenere sufficiente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, tenuto anche conto della circostanza (già evidenziata in occasione della prima richiesta di parere) che per quanto riguarda la sede il Seminario si avvale di un immobile messo gratuitamente a disposizione dalla Diocesi.

    5. Per quanto riguarda lo statuto dell’ente (la cui versione aggiornata è stata trasmessa con la seconda relazione del Ministero) si osserva che non sembrano sufficientemente chiariti i rapporti fra il rettore, titolare dell’ordinaria amministrazione, e il consiglio, titolare dell’amministrazione straordinaria e della funzione di approvare i bilanci preventivi e consuntivi. Sembra dunque preferibile sostituire la frase "Il consiglio d’amministrazione è composto di cinque membri nominati dal Vescovo diocesano" con la frase: "Il consiglio d’amministrazione è composto dal rettore che lo presiede, e da altri quattro membri nominati dal Vescovo diocesano".

    Conclusivamente si può esprimere parere favorevole, con la suddetta osservazione.

    (omissis)

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