Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Luglio 2004

Progetto di legge 12 settembre 2003, n.1694

Senato della Repubblica. XIV legislatura. Disegno di legge, di iniziativa del Senatore Filadelfio Guido Basile, n. 1694 del 12 settembre 2003: “Delega al Governo per il riordino del turismo termale, venatorio, sportivo, religioso, naturalistico, nonchè del commercio equo e solidale”.

Onorevoli Senatori – Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della materia concernente i vari settori del turismo: termale, venatorio, sportivo, religioso, naturalistico, e commercio equo e solidale.
Così operando si riconosce al turismo, in tutte le sue manifestazioni, un ruolo strategico nei settori di maggiore rilevanza per lo sviluppo economico e sociale del nostro paese, in un contesto non solo europeo ma anche internazionale.
Il Governo, nell’attuare la delega, dovrà anche favorire la crescita competitiva dell’offerta del sistema turistico locale, regionale, nazionale, valorizzando e tutelando le risorse ambientali, le tradizioni locali e i beni culturali.
Si dovrà anche sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore con particolare riguardo alle imprese individuali di persone e di capitali, piccole e medie, al fine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi.
Si dovrà tutelare il singolo soggetto che accede ai servizi turistici attraverso l’informazione e la formazione professionale degli addetti; si dovrà altresì promuovere la ricerca e la conoscenza del fenomeno turistico rilanciando l’immagine turistica nazionale sui mercati mondiali e nazionali, con la valorizzazione delle risorse ambientali riconoscendo agli spazi rurali una particolare vocazione turistica.
Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche intersettoriali e infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica.
Il presente disegno di legge consta di tre articoli; l’articolo 1 contiene la delega al Governo, l’articolo 2 contiene i princìpi direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell’emanazione dei decreti legislativi, ed infine l’articolo 3 inerisce le procedure di attuazione della delega, con l’acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della normativa concernente:
a) il turismo termale;
b) il turismo venatorio;
c) il turismo sportivo;
d) il turismo religioso;
e) il turismo naturalistico;
f) il commercio equo e solidale.

Art. 2.
(Princìpi direttivi)

1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell’articolo 1, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione, classificazione e delimitazione delle varie tipologie di turismo;
b) definizione delle competenze dello Stato, delle regioni e delle comunità montane in base agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
c) revisione della normativa ambientale;
d) revisione delle norme per i pubblici esercizi;
e) tutela delle tradizioni locali e valorizzazione dei beni culturali;
f) promozione dell’informazione attraverso l’intesa con le associazioni locali e nazionali dei consumatori;
g) adozione di interventi fiscali per quanto attiene in particolare:
1) alla riduzione dell’IVA e dell’ICI per l’edilizia pubblica e privata;
2) alle agevolazioni fiscali per le attività produttive e commerciali;
3) alle agevolazioni in campo energetico;
4) alle agevolazioni per la spesa sanitaria;
5) alle agevolazioni per la viabilità.

Art. 3.
(Procedure)

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all’articolo 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai princìpi dei decreti legislativi di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi.