Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Progetto di legge 17 settembre 1996, n.2232

Camera dei Deputati. Proposta di legge n. 2232 d’iniziativa del deputato Simeone: “Norme in materia di finanziamento delle confessioni religiose”, 17 settembre 1996.

Art.1.

(Determinazione delle scelte non espresse dai contribuenti in materia di finanziamento delle confessioni religiose acattoliche).

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 30, comma 3, secondo periodo, della legge 22 novembre 1988, n.516, le scelte non espresse dai contribuenti si intendono di numero pari a quelle espresse di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n.516.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, comma 2, secondo periodo, della legge 22 novembre 1988, n.517, le scelte non espresse dai contribuenti si intendono di numero pari a quelle espresse di cui al primo periodo del medesimo comma.

3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre 1993, n.409, le scelte non espresse dai contribuenti si intendono di numero pari a quelle espresse di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409.

Art.2.

(Destinazione della quota del gettito IRPEF corrispondente a scelte non espresse dai contribuenti).

1. La ripartizione di cui al secondo periodo del terzo comma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, è operata, secondo i criteri ivi indicati, tra gestione statale e gestione cattolica sulla quota dell’8 per mille del gettito IRPEF corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti, dopo che sia stata detratta, ad esclusivo vantaggio della gestione statale, la quota dell’8 per mille del gettito IRPEF corrispondente alle scelte non espresse, come determinate ai sensi dell’articolo 1 della presente legge.

Art.3.

(Comunicazioni pubblicitarie).

1. Qualsiasi forma di comunicazione pubblicitaria concernente la destinazione della quota dell’8 per mille del gettito IRPEF in favore di gestioni confessionali deve porre nella dovuta evidenza la seguente dicitura: “In caso di scelte non espresse, la corrispondente quota dell’8 per mille è comunque ripartita tra gestione statale e gestione cattolica, in proporzione delle scelte espresse dai contribuenti”.

Art.4.

(Predisposizione dei modelli di dichiarazione).

1. Dopo il primo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Il Ministro delle finanze, nel predisporre i modelli da utilizzare ai fini della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, approvati con proprio decreto, nel quadro relativo alla destinazione della quota pari all’8 per mille del gettito IRPEF, appone, con adeguato rilievo tipografico, la seguente dicitura: “In caso di scelte non espresse, la corrispondente quota dell’8 per mille è comunque ripartita tra gestione statale e gestione cattolica, in proporzione delle scelte espresse dai contribuenti”.