Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Dicembre 2004

Protocollo di intesa 23 aprile 1993

Provincia di Pistoia e Comune di Pistoia – Vescovo di Pistoia: “Convenzione tra la Provincia di Pistoia, il Comune di Pistoia e il Vescovo di Pistoia per la pubblica fruizione degli istituti culturali ecclesiastici”, 23 aprile 1993.

PREMESSO

A) che i sotto elencati Istituti culturali ecclesiastici:

1) Archivio vescovile, situato in Palazzo Vescovile, Via Puccini, 27;

2) Archivio diocesano, situato in Seminario Vescovile, Via Puccini, 36;

3) Archivio del Seminario, situato in Seminario Vescovile, Via Puccini 36 (per la sua apertura al pubblico, l’archivio del Seminario dovra` essere trasferito in altro locale rispetto all’attuale);

4) Archivio Capitolare, situato in Cattedrale, Piazza Duomo;

5) Biblioteca Leoniana, situata in Seminario Vescovile, Via Puccini, 36;

6) Biblioteca Fabroniana, situata in Piazzetta S. Filippo;

conservano un patrimonio bibliografico e documentario di rilevante interesse storico, culturale e civile per le comunita` pistoiesi e, in generale, l’intera collettivita`;

B) che i predetti Istituti operano sotto la giurisdizione dei seguenti Enti ed autorita` ecclesiastiche, che ne detengono rispettivamente i relativi poteri e responsabilita` di gestione:

— la Curia Vescovile, quanto agli Archivi vescovile e diocesano;

— il Capitolo della Cattedrale, quanto all’archivio capitolare ed alla Biblioteca Fabroniana;

— il Rettore del Seminario, quanto all’archivio del Seminario ed alla Biblioteca Leoniana;

C) che i medesimi Istituti sono in atto disciplinati da propri regolamenti che, allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

D) che gli stessi sono attualmente diretti dalle persone indicate nell’allegato e che gli orari della loro apertura al pubblico risultano nell’allegato medesimo, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

PREMESSO ALTRESI`

E) che il Comune, alla stregua di quanto disposto dalla Deliberazione Consiglio Comunale di Pistoia n. 50 del 22.2.93, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema di Convenzione, e la Provincia di Pistoia alla stregua di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 49 del 30.1.93, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dello schema di Convenzione, nel riconoscimento del ruolo che la Chiesa Cattolica locale ha nel tempo esercitato anche nella vita sociale e civile delle comunita` pistoiesi e dell’importanza generale della sua conoscenza, sono interessati ad ampliare le possibilita` di pubblica fruizione dei Beni culturali ecclesiastici conservati nei predetti Istituti ecclesiastici, al fine di pervenire al loro inserimento, senza pregiudizio della rispettiva autonomia, nel circuito complessivo degli istituti e dei Beni culturali della citta` e della provincia di Pistoia;

F) che il Vescovo di Pistoia, anche per le altre Autorita` ecclesiastiche subordinate competenti, nell’ambito della funzione di servizio alla comunita` e nel quadro dello sviluppo dei rapporti di reciproca collaborazione con le istituzioni locali, consente e conviene con tali intendimenti;

G) che il perseguimento dei comuni obiettivi sopra enunciati, considerato il preminente interesse pubblico che li caratterizza, dovra` realizzarsi senza oneri aggiuntivi a carico delle Istituzioni ecclesiastiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. I contraenti di parte ecclesiastica si impegnano:

a) a rendere disponibile alla pubblica consultazione, nel rispetto delle vigenti norme ecclesiastiche, il patrimonio bibliografico, documentario e archivistico conservato negli Istituti di cui in premessa, alle condizioni della presente convenzione e secondo le modalita` previste dalle norme di cui all’art. 5.a;

b) a redigere a tal fine appositi elenchi di consistenza, contenenti la descrizione dei documenti conservati in ciascun istituto e lo stato attuale di inventariazione, ordinamento, catalogazione;

c) a indicare il personale attualmente addetto a ciascun istituto, con specifica del tipo di rapporto, dei titoli e qualifiche, delle mansioni e dell’impiego orario;

d) a garantire a proprio carico la continuita` dei livelli di servizio in essere, quali risultano dagli allegati e dall’impegno di cui alla lettera c);

e) a favorire l’impegno volontario di persone qualificate disponibili a svolgere attivita` di servizio negli istituti culturali ecclesiastici.

3. Gli Enti locali contraenti, nell’ambito della programmazione provinciale, si impegnano:

a) ad attivare la richiesta di contributi finalizzati al finanziamento delle attivita` e dei programmi di cui alla presente convenzione, presso le Amministrazioni dello Stato, la Regione Toscana ed altri Enti pubblici o privati;

b) a determinare, nell’ambito della suddetta programmazione provinciale propri contributi in misura paritaria fra i due Enti, per il finanziamento delle attivita` e dei programmi concordemente stabiliti tra le parti ai sensi dei successivi articoli.

4. Per l’attuazione dei fini della presente Convenzione e` istituita una Commissione tecnica formata da:

1) il responsabile dell’Ufficio Cultura della Provincia;

2) il Bibliotecario della Provincia di Pistoia;

3) il dirigente del settore Istituti ed attivita` culturali del Comune di Pistoia;

4) il diligente del servizio Biblioteche del Comune di Pistoia;

5) il responsabile dell’archivio storico del Comune di Pistoia;

6) i direttori o responsabili degli Istituti culturali ecclesiastici oggetto della presente Convenzione, ferma restando la composizione paritetica della Commissione.
In caso di assenza o impedimento di alcuno dei componenti, le parti rispettivamente competenti provvedono a designare idonei sostituti.

5. La Commissione tecnica ai fini organizzativi e` coordinata dal responsabile dell’Ufficio Cultura della Provincia o suo delegato. La Commissione tecnica:

a) redige disposizioni aggiuntive ai regolamenti, norme per l’accesso e l’uso dei servizi degli Istituti culturali ecclesiastici;

b) determina, secondo le regole dell’arte, le modalita` di inventariazione, ordinamento, catalogazione e conservazione del patrimonio documentario bibliografico e archivistico, ai fini della sua migliore fruizione pubblica;

c) propone i criteri di organizzazione dei servizi e, secondo principi di graduale ottimizzazione, gli orari di apertura dei medesimi;

d) formula annualmente, in relazione alle risorse prevedibilmente disponibili o reperibili, programmi concernenti:

— il recupero, restauro, riordino, inventariazione, catalogazione e conservazione del patrimonio documentario, bibliografico e archivistico;

— la formazione e l’aggiornamento professionale del personale impegnato negli Istituti oggetto della presente Convenzione;

— la promozione di mostre, pubblicazioni ed altre iniziative utili alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio culturale degli Istituti culturali ecclesiastici di cui alla presente Convenzione;

e) verifica l’applicazione dei regolamenti e delle Norme aggiuntive per l’accesso e l’uso dei servizi degli Istituti culturali ecclesiastici di cui alla precedente lettera a) e l’andamento e la realizzazione dei programmi di cui alla precedente lettera d).

6. La Commissione tecnica opera in rapporto con la Soprintendenza ai Beni archivistici della Toscana, la Regione Toscana, Servizio Beni librari e con gli omologhi referenti dell’Istituzione ecclesiastica.
La Commissione tecnica e` convocata dall’Ente coordinatore almeno due volte all’anno e quando due terzi dei componenti ne facciano espressa richiesta.

7. Le Norme per l’accesso e l’uso dei servizi degli Istituti culturali ecclesiastici di cui al precedente art. 5 lettera a) e le proposte ed i programmi di cui al precedente art. 5 lettere c) e d) diventano operativi dopo l’approvazione concorde da parte del Vescovo e dei competenti organi del Comune e della Provincia.

8. La presente Convenzione ha validita` di anni cinque e si intende tacitamente rinnovata se non in caso di espressa disdetta di una delle parti comunicata entro sei mesi dalla scadenza della presente Convenzione a mezzo di lettera raccomandata.