Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Giugno 2010

Provvedimento 01 aprile 2010

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 1° aprile 2010: " Ricerche di tipo sociologico su aderenti a confessioni religiose: profili attinenti alla protezione dei dati".

[Bollettino – Garante per la protezione dei dati personali n. 115 /aprile 2010, consultabile sul sito www.garanteprivacy.it ]

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" promosso dal Garante ai sensi dell'art. 12 del Codice (Provv. del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2004, n. 190), entrato in vigore il 1° ottobre 2004;

VISTI i reclami e le segnalazioni presentate da taluni adepti dell'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai nei confronti della sede di Torino dell'Istituto e del Cesnur (Centro Studi sulle Nuove Religioni);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale reggente ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Sono pervenute all'Autorità diverse istanze (tre reclami e alcune segnalazioni) con cui sono state prospettate possibili violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (di seguito, "l'Istituto") e del Centro Studi sulle Nuove Religioni (di seguito "il Cesnur"), in quanto, in occasione dello svolgimento di una ricerca di tipo sociologico, sarebbe stato chiesto agli aderenti all'Istituto di compilare un questionario volto ad acquisire approfondite informazioni, ― anche di natura sensibile e, talora, riferite a terzi ― su molteplici profili della loro vita personale (a titolo esemplificativo: opinioni ed orientamenti politici; abitudini e tendenze sessuali; comportamenti in campo religioso; condizioni di salute; stili e scelte di vita su tematiche particolarmente delicate quali l'interruzione della gravidanza).

A detta dei richiedenti, il questionario distribuito tra gli adepti, pur non contenendo i nominativi degli interessati, avrebbe comunque consentito di identificare i singoli compilatori in virtù del possibile collegamento tra talune informazioni ivi contenute (quali l'anno di nascita; la città di residenza; la composizione del nucleo familiare; il ruolo rivestito nell'ambito dell'associazione) ed altri dati sugli associati detenuti dall'Istituto per altre finalità. Pertanto, gli istanti, che hanno lamentato di non aver ricevuto dall'Istituto l'informativa di cui all'art. 13 del Codice in relazione al caso di specie, hanno chiesto il blocco e/o il divieto di trattamento dei dati personali asseritamente trattati mediante il questionario.

2. Nel corso dell'istruttoria, l'Istituto e il Cesnur hanno dichiarato che:

– l'Istituto non avrebbe effettuato il lamentato trattamento di dati personali "non avendo mai provveduto alla […] registrazione né alla conservazione dei questionari compilati", né "ad alcuna interconnessione di dati" in vista di una "ipotetica identificazione degli aderenti che si fossero prestati a rispondere ai questionari" (v. nota dell'Istituto dell'8 giugno 2009 agli atti del fasc. n. 64195; in tal senso v. altresì nota dell'Istituto del 16 luglio agli atti del fasc. n. 63498);

– ciascun questionario (la cui premessa prevede espressamente che "[il medesimo] è completamente anonimo e non sarà in alcun modo possibile risalire all'identità di chi lo ha compilato"), compilato su base volontaria dal singolo, sarebbe stato inviato al Cesnur, il quale, per la realizzazione del progetto di ricerca scientifica e statistica al quale afferisce anche lo stesso questionario, si era avvalso:

a) della "consulenza metodologica" del Dipartimento di scienze sociali dell'Università di Torino – che "ha in atto diverse ricerche relative alle minoranze sociali e al pluralismo socio-religioso" (v. all. 9, p. 5, punto E), nota del Cesnur del 3 settembre 2009 agli atti del fasc. 63498) – prestata da un'équipe di ricerca (composta da docenti universitari e da ricercatori operanti presso la Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento di scienze sociali dell'Università di Torino) già coinvolta in una precedente iniziativa analoga riguardante la popolazione cinese a Torino (v. nota 3 settembre 2009 cit., p. 2, punto 6 e p. 4, punto 15);

b) della "collaborazione" dell'Istituto Buddista Soka Gakkai, che si era concretizzata nella presentazione dell'iniziativa, incluso il testo del questionario, in occasione di specifiche riunioni tenute con dirigenti e membri della Soka Gakkai (v. nota 3 settembre 2009 cit., p. 2, punto 9 e p. 3, punto 11);

c) dell'attività della società Terrazza Solferino, con la quale erano intercorsi "i rapporti tipici da cliente a fornitore", alla quale erano stati consegnati i questionari affinché provvedesse al loro "caricamento servendosi del programma SPSS"; all'esito di tale attività, alla produzione di "un file di frequenze" contenente esclusivamente dati numerici e percentuali; e alla conservazione dei medesimi questionari "fino alla fine della ricerca e alla sua eventuale pubblicazione" (v. nota 3 settembre 2009 cit., punto 13 e all. 11 alla stessa nota; v. anche nota Cesnur del 27 maggio 2009);

– l'Istituto "[aveva] espressamente chiesto il rispetto […] agli enti ideatori e conduttori del progetto di ricerca, dell'assoluto anonimato del questionario al dichiarato fine di garantire la riservatezza dei propri fedeli. [Era] infatti assente nel predetto questionario qualunque dato relativo a nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico o altra informazione che [potesse] direttamente e immediatamente ricondurre [al compilatore]" (v. nota del 16 luglio 2009 cit., p. 2; nello stesso senso, v. anche nota medesima, p. 4);

– l'anonimato sarebbe stato garantito non solo dall'assenza del "[…] nome e cognome di chi lo [avrebbe compilato]", ma anche dal fatto che "la società Terrazza Solferino, e lo stesso personale […] del Cesnur [che ha raccolto i questionari], che peraltro si è limitato ad una rapida verifica formale", non sarebbero in possesso di un'anagrafica dei membri della Soka Gakkai, né li conoscerebbero. Inoltre, "gli stessi ricercatori dell'équipe – che peraltro non hanno alcun contatto diretto con i singoli questionari ma lavorano solo con il file di frequenze che li riassume – conoscono solo alcuni dirigenti della Soka Gakkai e i membri che si sono volontariamente offerti di partecipare alle interviste qualitative di profondità" (v. nota 3 settembre 2009 cit., p. 4, punto 14);

– in occasione di riunioni con i membri dell'Istituto Buddista, volte a spiegare le caratteristiche del progetto, era stata prospettata la possibilità di consegnare i questionari compilati "o direttamente al Cesnur […] ovvero – a loro scelta, del tutto volontaria e per semplice comodità […] – ai responsabili del loro gruppo della Soka Gakkai, che avrebbero poi provveduto a inoltrarli, in busta chiusa, al Cesnur" (v. nota 3 settembre 2009 cit., punto 13);

– la finalità perseguita con il progetto di ricerca sarebbe consistita nel creare "sia un "filmato" (storico) sia una "fotografia" (sincronica) della presenza di praticanti buddisti della scuola Soka Gakkai nell'area urbana di Torino", anche mediante indagini sulla presenza di praticanti a Torino, sulla loro organizzazione in gruppi, sulle modalità di funzionamento istituzionali della Soka Gakkai e, in genere, sull'"identikit" del praticante torinese;

– a metà 2008, il numero totale di aderenti alla sede torinese dell'Istituto (presso cui è stata condotta la ricerca) era di 2070 "membri"; di questi, 1133 sarebbero stati "praticanti" (v. rapporto scientifico intermedio sull'avanzamento del progetto redatto a marzo 2009 dal Cesnur in all. 10 alla nota del 3 settembre cit., pp. 24 e 26).

3. Nel corso dell'istruttoria, due delle reclamanti, nel replicare alle dichiarazioni rese dall'Istituto e dal Cesnur, hanno sostenuto che:

– la "distribuzione e la raccolta dei questionari sono avvenute, almeno in una prima fase, in seno all'Istituto [che] ha partecipato attivamente alla diffusione tra i propri fedeli del questionario avvalendosi dei responsabili territoriali della Soka Gakkai […]", ed hanno sottolineato che, dal 27 marzo al 29 aprile 2009, l'unico luogo destinato alla raccolta dei questionari era stata la sede dell'Istituto (ove era stato adibito a tale scopo fino al 14-18 aprile uno "scatolone" e, da tale data al 29 aprile, "un'urna sigillata") e "soltanto dal 29 aprile 2009 [era] stata offerta anche la possibilità di consegnare il questionario in una busta preindirizzata predisposta dagli enti titolari del progetto di ricerca";

– i compilatori sarebbero facilmente identificabili incrociando le risposte contenute nei questionari, riconsegnati attraverso i responsabili dell'Istituto, con i dati degli adepti già in possesso del medesimo.

4. A seguito di un'ulteriore richiesta di informazioni del 28 dicembre 2009, l'Istituto e il Cesnur hanno precisato ulteriori circostanze.

L'Istituto ha puntualizzato che la distribuzione dei questionari era stata effettuata, a decorrere dal 27 marzo 2009, "dal Cesnur a rappresentanti dell'Istituto e da questi, attraverso i responsabili di vario livello, […] ai membri dell'Istituto", mentre "la raccolta dei questionari compilati […] da quei membri dell'Istituto che hanno spontaneamente e liberamente deciso di aderire e partecipare alla ricerca […]" sarebbe avvenuta all'interno dell'Istituto solo in una prima fase, mediante un'urna.

Quanto alla facoltà di restituire il questionario direttamente presso la sede del Cesnur o presso l'Università di Torino, essa sarebbe stata prospettata ai compilatori "sin dalla prima riunione, tenutasi in data 27 marzo 2009", mentre "in occasione delle riunioni del 14-18 aprile 2009 [sarebbe] stato ribadito – e non comunicato per la prima volta – che i questionari avrebbero potuto essere [ivi] consegnati […]"; infine, in merito allo "scatolone" menzionato dalle reclamanti, esso coincideva con l'urna sigillata, predisposta, in una prima fase, dall'Istituto (e svuotata da incaricati del Cesnur o dell'Università) e, in una seconda, dal Cesnur. "In entrambi i casi, tuttavia, i questionari venivano ivi riposti senza possibilità che gli stessi venissero poi visionati. E' invece vero che dal 29 aprile 2009 venne offerta […] la possibilità di inviare il questionario compilato spedendolo in busta preindirizzata" (v. nota dell'Istituto del 28 gennaio 2010).

Il Cesnur, a sua volta, ha confermato che "fin dalla prima riunione del 27 marzo 2009" era stata prospettata la possibilità di consegnare i questionari, alternativamente, presso l'Istituto o direttamente al Cesnur, aggiungendo che la sede dell'Istituto non è mai stata, a rigore, "il luogo adibito alla raccolta dei questionari" e che, invece, "il luogo di raccolta e prima sommaria verifica dei questionari era il Cesnur"; inoltre, ha ribadito "che dal momento in cui i questionari sono giunti al Cesnur non solo gli esponenti dell'Istituto Soka Gakkai" ma neppure i ricercatori vi hanno avuto accesso, e che "dopo breve verifica formale da parte di personale […] del Cesnur estraneo alla ricerca", essi sono stati trasmessi alla società incaricata dell'elaborazione che ha fornito ai ricercatori e al Cesnur la sola "elaborazione riassuntiva" (in atti), che non consente "di risalire ai singoli questionari", i quali attualmente sono custoditi dalla società Terrazza Solferino, "non sono a disposizione dei ricercatori (né di altri) e saranno distrutti decorsi i termini di legge". Infine, è stato evidenziato che, "fin dal primo incontro del 27 marzo", alcuni esponenti dell'Istituto avevano fatto presente ai ricercatori "che non intendevano in nessun modo partecipare alla ricerca o compilare qualsivoglia questionario" e che hanno aderito all'iniziativa, restituendo il questionario compilato, "circa il 15% del totale dei membri torinesi" (v. nota Cesnur del 28 gennaio 2010).

5.1. Dall'esame della documentazione acquisita emerge che il questionario è stato predisposto in modo da non consentire di raccogliere dati identificativi atti ad individuare "direttamente" gli interessati.

5.2. Si prende atto, inoltre, di quanto dichiarato dall'Istituto, e cioè di non aver comunicato a terzi i dati personali riferiti ai propri adepti (informazioni tuttora detenute); di non averli trattati per finalità estranee a quelle proprie, e che nessuno, al suo interno, ha avuto modo di visionare, registrare o conservare i questionari compilati, o di effettuare operazioni di interconnessione tra le informazioni in vista di un'ipotetica identificazione "indiretta" di coloro che hanno risposto.

Analogamente, si prende atto che il Cesnur ha dichiarato che né la società Terrazza Solferino, né il proprio personale addetto alla raccolta dei questionari, sono mai stati in possesso di un'anagrafica dei membri dell'Istituto Buddista Soka Gakkai; ha riferito che i ricercatori dell'équipe, anziché utilizzare i singoli questionari, hanno lavorato solo con il file di frequenze riassuntivo, recante informazioni esclusivamente numeriche, e che essi sono entrati in contatto solo con alcuni dirigenti dell'Istituto e con coloro che si sono volontariamente offerti di partecipare alle interviste qualitative di profondità, successive alla fase di compilazione del questionario; ha affermato che i soggetti contrari all'iniziativa non hanno compilato i questionari distribuiti presso l'Istituto, sicché i loro dati personali non possono essere stati trattati.

Tale ultima circostanza, che trova conferma anche in talune dichiarazioni rese dalle reclamanti con note dell'8 ottobre 2009 (in particolare laddove si rappresenta che "dopo aver valutato il contenuto del questionario", esse avevano ritenuto di non distribuirlo tra i componenti della struttura affidata alle rispettive responsabilità), fa venir meno ogni esigenza cautelare e, di conseguenza, rende ultroneo l'esame delle richieste di blocco e di divieto del trattamento dei dati riferiti alle istanti.

5.3. Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere comprovato l'avvenuto trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di coloro che hanno aderito all'iniziativa (o di eventuali terzi cui si riferiscano le informazioni rese compilando i questionari), atteso che, stando alle dichiarazioni dell'Istituto e del Cesnur, le informazioni fornite, per loro natura tali da non consentire l'identificazione "diretta" del compilatore o di terzi, non sarebbero state utilizzate, allo stato, dai soggetti coinvolti nell'attività di ricerca, neanche per l'identificazione "indiretta" degli interessati.

Tuttavia, deve rilevarsi l'esistenza, presso l'Istituto, di un archivio nominativo e di altre fonti di informazione contenenti dati identificativi riferiti ai propri adepti; inoltre, esistono risorse tecnologiche presso il Cesnur (in ragione della propria natura di ente di ricerca) e presso la società Terrazza Solferino della quale il Centro si è avvalso per l'elaborazione dei dati nel caso oggetto di definizione con l'odierno provvedimento, astrattamente in grado di permettere l'identificazione indiretta degli interessati mediante un'interconnessione tra le informazioni riportate nei questionari (in specie nella sezione 12) – tuttora in possesso della menzionata società – e quelle conservate nel predetto archivio.

L'identificabilità indiretta degli interessati (v. combinato disposto tra gli artt. 1, comma 1, lett. c) e art. 4 del "codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici", promosso dal Garante ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 12 e 106 del Codice e in vigore dal 1° ottobre 2004) è agevolata, nel caso di specie, anche dall'entità alla quale sono riferiti i dati trattati (art. 1, comma 1, lett. b), codice deontologico cit.), atteso il ristretto numero di membri della sede dell'Istituto che hanno aderito all'iniziativa (circa il 15% dei membri della sede torinese dell'Istituto).

5.4. Pur essendo stati adottati, in concreto, alcuni accorgimenti volti ad assicurare l'"anonimato" degli interessati (avuto riguardo, in particolare, all'assenza nel corpo del questionario di campi idonei alla raccolta dei nominativi o di altri dati personali riferiti ai compilatori in grado di consentirne l'identificazione diretta e all'accessibilità dei ricercatori alle sole informazioni di livello aggregato, relative al "risultato complessivo" delle analisi effettuate), si osserva che, soprattutto in considerazione della natura del tutto peculiare delle informazioni raccolte mediante il questionario (con particolare riguardo a quelle contenute nelle sezioni 8, 9 e 10), tali accorgimenti avrebbero dovuto essere integrati con misure idonee ad impedire, fin dalla fase di raccolta dei (dati contenuti nei) questionari compilati, anche l'identificabilità indiretta dei soggetti interessati alla rilevazione. A tale scopo ― a prescindere dal soggetto presso il quale la raccolta veniva effettuata ―, avrebbe dovuto essere prevista la consegna in busta chiusa quale sola modalità di restituzione dei questionari compilati. Detta soluzione, adottata dal 29 aprile 2009 (data in cui è stata offerta, per la prima volta, la possibilità di inviare il questionario compilato spedendolo in busta chiusa e pre-indirizzata al Cesnur), è stata invece preceduta da scelte organizzative (individuazione della sede del Cesnur come luogo di raccolta e prima sommaria verifica dei questionari compilati, salvo che l'interessato non decidesse, discrezionalmente, o di effettuare la consegna in plico aperto a componenti dell'Istituto che ne avrebbero curato il successivo inoltro al Cesnur in busta chiusa, oppure di inserire direttamente il questionario, sempre in plico aperto, ancorché in un'urna apposita) inadeguate a garantire la non identificabilità indiretta dei soggetti coinvolti.

5.5. Alla luce delle considerazioni svolte e tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda (segnatamente, il Cesnur, l'Istituto e la società esterna deputata all'analisi e all'elaborazione delle informazioni), si deve prescrivere al Cesnur (in qualità di ente titolare della ricerca in corso di ultimazione) di adottare accorgimenti idonei ad escludere il rischio di interconnessione tra i dati personali (in specie i nominativi) degli aderenti all'attività di ricerca (attualmente in possesso del solo Istituto) e le informazioni contenute nei questionari al fine di evitare l'identificazione, sia pure in forma "indiretta", degli interessati. In particolare, i questionari (i cui contenuti sono già stati oggetto di elaborazione), attualmente custoditi presso la società Terrazza Solferino, dovranno essere conservati in luoghi protetti da eventuali accessi indebiti, non dovranno essere trasmessi ad alcuno dei soggetti coinvolti nel progetto di ricerca e andranno distrutti al termine della ricerca.

Al medesimo scopo, si deve disporre, nei confronti dell'Istituto, il divieto di comunicare agli altri soggetti coinvolti nel progetto di ricerca e per le finalità connesse alla ricerca medesima, i dati personali riferiti ai propri adepti dei quali è in possesso, in qualità di autonomo titolare, per finalità di tipo associativo (art. 154, comma 1, lett. d) del Codice).

5.6. Più in generale, si prescrive al Cesnur, in occasione di future iniziative di studio, ricerca o indagine scientifica dalle quali possa discendere un'identificazione, sia pure in forma "indiretta, dei soggetti coinvolti (avuto riguardo, in particolare alle loro opinioni e comportamenti), di assicurare la scrupolosa osservanza e la concreta attuazione, in qualità di ente di ricerca/titolare del trattamento di tali dati, delle disposizioni contenute nel "codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" ― promosso dal Garante ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 12 e 106 del Codice e in vigore dal 1° ottobre 2004 ― e, pertanto, di:

– fornire "le informazioni di cui all'art. 13 del Codice ed all'art. 6 del codice [di deontologia] nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole" (v. art. 13, comma 2, lett. b) del codice di deontologia) fin dalla fase di raccolta dei dati;

– tenere in adeguata considerazione il principio in base al quale "i dati sensibili […] trattati per scopi statistici o scientifici devono essere di regola in forma anonima" (v. art. 9, comma 1 del codice di deontologia);

– porre "specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati", il quale dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel codice deontologico e alle istruzioni ricevute, assicurando "una particolare diligenza nella raccolta di dati sensibili […]" (art. 13 codice di deontologia);

– garantire l'attività di controllo sulla diffusione e il rispetto del codice di deontologia "fra tutti coloro che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti nel trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche" (art. 12 del codice di deontologia cit.).

Ciò, in quanto il rispetto delle regole contenute nel codice di deontologia costituisce condizione di liceità e correttezza dell'eventuale trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti, privati o pubblici, ai quali dette disposizioni si riferiscono (artt. 12, comma 3 e 11, comma 1, lett. a) del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta all'Istituto Buddista Soka Gakkai, con effetto dalla data di ricezione del presente atto, di comunicare agli altri soggetti coinvolti nel progetto di ricerca, e per le finalità connesse alla ricerca medesima, i dati personali riferiti ai propri adepti dei quali è in possesso, in qualità di autonomo titolare, per finalità di tipo associativo (punto 5.5.);

2. ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), prescrive al Centro studi sulle nuove religioni (Cesnur), quali misure necessarie, di:

– adottare accorgimenti idonei ad escludere il rischio di interconnessione tra i dati personali (in specie i nominativi) degli aderenti all'attività di ricerca (attualmente in possesso del solo Istituto) e le informazioni contenute nei questionari al fine di evitare l'identificazione, sia pure in forma "indiretta", dei soggetti coinvolti (punto 5.5.);

– assicurare, in occasione di future iniziative di studio, ricerca o indagine scientifica dalle quali possa discendere un'identificazione, sia pure in forma "indiretta, dei soggetti coinvolti (avuto riguardo, in particolare alle loro opinioni e comportamenti), la scrupolosa osservanza e la concreta attuazione, in qualità di ente di ricerca/titolare del trattamento di tali dati, delle disposizioni contenute nel "codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici" ― promosso dal Garante ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 12 e 106 del Codice e in vigore dal 1° ottobre 2004 (punto 5.6.).

Roma, 1° aprile 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli