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    Provvedimento 17 gennaio 2006

    Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato

    Data: 17 gennaio 2006
    Autore:
    Agenzia delle Entrate
    Argomento:
    Finanziamento confessioni religiose
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Otto per mille, Irpef, Reddito, Dichiarazione dei redditi, Sostituti d'imposta, Trasmissione telematica
    Agenzia delle Entrate. Provvedimento 17 gennaio 2006: “Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche’ della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, […]

    Agenzia delle Entrate. Provvedimento 17 gennaio 2006: “Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche’ della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2006 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale”.

    (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 24 del 30 gennaio 2006 – Supplemento Ordinario n. 21).

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

    Dispone:

    1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2005.
    1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
    a) 730/2006, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2006, per i redditi prodotti nell’anno 2005;
    b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF;

    (omissis)

    2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2006 e nelle schede relative alla scelta dell’otto per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

    (omissis)

    3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, mod. 730-1, da parte dei sostituti d’imposta.
    3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta, di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.
    3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF.
    3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1.
    3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

    (omissis)

    5.6. Per la consegna della scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: «Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF», il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante.
    Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un’unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.

    (omissis)

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