Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Marzo 2004

Raccomandazione 28 giugno 1958, n.R111

Raccomandazione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni del 28 giugno 1958.

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958 nella sua quarantaduesima sessione,

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia di impiego e di professione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che le proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulla discriminazione (impiego e professioni), 1958,

adotta oggi, ventotto giugno millenovecentocinquantotto, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla discriminazione (impiego e professioni), 1958.

La Conferenza raccomanda agli Stati membri di applicare le seguenti disposizioni.

I. – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente raccomandazione il termine « discriminazione » comprende:

ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione;
ogni altra distinzione, esclusione o preferenza avente per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, e di altri organismi appropriati.

2. Le distinzioni, le esclusioni o le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.

3. Ai fini della presente raccomandazione i termini « impiego » e « professione » comprendono l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e alle differenti professioni e condizioni di impiego.

II. – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA POLITICA

1. Ogni Stato membro dovrebbe formulare una politica nazionale rivolta ad eliminare la discriminazione in materia di impiego e di professioni. Questa politica dovrebbe essere applicata mediante disposizioni di legge, contratti collettivi tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori e con ogni altro mezzo adatto alle circostanze e alle consuetudini nazionali e dovrebbe tenere pienamente conto dei principi seguenti:

le misure destinate a promuovere l’uguaglianza delle possibilità e del trattamento in materia di impiego e di professioni costituiscono materia di interesse pubblico;
ogni individuo dovrebbe godere senza discriminazione della uguaglianza di possibilità e di trattamento per quanto riguarda:
l’accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento;
l’accesso alla formazione professionale e all’impiego di sua scelta, secondo le attitudini personali per questa formazione o per questo impiego;
la promozione, secondo le sue qualità personali, la sua esperienza, le sue attitudini e la sua applicazione al lavoro;
la sicurezza dell’impiego;
la remunerazione per un lavoro di valore uguale;
le condizioni di lavoro, ivi compresi la durata del lavoro, i periodi di riposo, le ferie annuali pagate, le misure di sicurezza e di igiene del lavoro, le misure di sicurezza sociale, i servizi sociali e le prestazioni sociali connessi con l’impiego;
gli organismi governativi dovrebbero applicare in tutte le loro attività una politica di impiego senza alcuna discriminazione;
i datori di lavoro non dovrebbero praticare né tollerare alcuna discriminazione per ciò che riguarda l’assunzione, la formazione, la promozione, la conservazione dell’impiego o le condizioni di lavoro; nell’applicazione di questo principio essi non dovrebbero venir ostacolati od essere oggetto di interventi, diretti o indiretti, da parte di individui o di organizzazioni;
nelle contrattazioni collettive e nelle relazioni professionali le parti dovrebbero rispettare il principio dell’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di impiego e di professioni e sorvegliare che i contratti collettivi non contengano alcuna disposizione di natura discriminatoria per ciò che concerne l’accesso all’impiego, la formazione, la promozione, la conservazione dell’impiego o le condizioni di lavoro;
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non dovrebbero praticare o tollerare alcuna discriminazione per ciò che riguarda l’ammissione dei membri, il mantenimento della qualità di membro o la partecipazione alle attività sindacali.

2. Ogni Stato membro dovrebbe:

assicurare l’applicazione dei principi di non discriminazione;
in ciò che riguarda gli impieghi sottoposti al controllo diretto di una autorità nazionale;
nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, sottoposti al controllo di una autorità nazionale;
favorire, per quanto possibile e necessario, l’applicazione di questi principi per quanto concerne gli altri impieghi e gli altri servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, soprattutto:
incoraggiando l’applicazione dei detti principi da parte dei servizi e degli organismi degli Stati membri o delle provincie di uno Stato federale e delle amministrazioni locali, e da parte delle industrie e delle fabbriche di proprietà pubblica o sottoposte al controllo di una autorità pubblica;
subordinando la concessione di contratti che comportano spese pubbliche all’applicazione di questi principi;
subordinando all’applicazione di questi principi la concessione di sovvenzioni agli enti di insegnamento professionale e di licenze agli uffici privati di collocamento e di orientamento professionale.

3. Dovrebbero essere creati organismi appropriati, aiutati, qualora possibile, da commissioni consultive composte di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, e di altri organismi interessati, per promuovere l’applicazione di questa politica nel campo dell’impiego pubblico e privato in particolare;

per adottare ogni misura tendente a far conoscere al pubblico ed a far accettare i principi della non discriminazione;
per ricevere ed esaminare le lagnanze fondate sull’inosservanza della politica stabilita e fare inchiesta su queste lagnanze e modificare, se occorre con una procedura di conciliazione, ogni pratica considerata incompatibile con questa politica;
esaminare ulteriormente ogni lagnanza a cui una procedura di conciliazione non abbia potuto portare soluzione e dare pareri a decidere sui provvedimenti da prendere per correggere le pratiche discriminatorie constatate.

4. Ogni Stato membro dovrebbe abrogare ogni disposizione legislativa e modificare le disposizioni o pratiche amministrative contrarie alla politica di non discriminazione.

5. L’applicazione di questa politica non dovrebbe pregiudicare le misure speciali destinate a tener conto dei bisogni particolari delle persone nei confronti delle quali è in linea generale riconosciuta necessaria una protezione o un’assistenza speciale, per ragioni quali il sesso, l’età, l’invalidità, i carichi di famiglia o il livello sociale o culturale.

6. Non dovrebbero essere considerate discriminazioni le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi .ad una attività dannosa per la sicurezza dello stato o che di fatto svolga questa attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.

7. Per quanto concerne i lavoratori immigrati di nazionalità straniera e i membri delle loro famiglie bisognerebbe tener conto delle disposizioni della Convenzione sui lavoratori emigranti (riveduta), 1949, che stabilisce l’uguaglianza di trattamento e di quelle della Raccomandazione sui lavoratori emigranti (riveduta), 1949, che prevede la soppressione delle restrizioni di impiego.

8. Si dovrebbe instaurare una collaborazione permanente tra la autorità competente, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi appropriati per esaminare quali altre misure positive, secondo le circostanze nazionali, possano essere necessarie per assicurare l’applicazione dei principi di non discriminazione.

III. – COORDINAMENTO DELLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE IN TUTTI I SETTORI

1. Le autorità cui è affidato il compito di lottare contro la discriminazione in materia di impiego e di professioni dovrebbero collaborare strettamente e in maniera continua con le autorità cui è affidato il compito di lottare contro la discriminazione negli altri settori, per assicurare il coordinamento di tutte le misure prese a questo scopo.