Raccomandazione 28 giugno 1958, n.R111
Raccomandazione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni del 28 giugno 1958.
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958 nella sua quarantaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia di impiego e di professione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che le proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulla discriminazione (impiego e professioni), 1958,
adotta oggi, ventotto giugno millenovecentocinquantotto, la seguente raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla discriminazione (impiego e professioni), 1958.
La Conferenza raccomanda agli Stati membri di applicare le seguenti disposizioni.
I. – DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente raccomandazione il termine « discriminazione » comprende:
ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione;
ogni altra distinzione, esclusione o preferenza avente per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia di impiego o di professione, che potrà essere precisata dallo Stato membro interessato sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, e di altri organismi appropriati.
2. Le distinzioni, le esclusioni o le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.
3. Ai fini della presente raccomandazione i termini « impiego » e « professione » comprendono l’accesso alla formazione professionale, l’accesso all’impiego e alle differenti professioni e condizioni di impiego.
II. – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA POLITICA
1. Ogni Stato membro dovrebbe formulare una politica nazionale rivolta ad eliminare la discriminazione in materia di impiego e di professioni. Questa politica dovrebbe essere applicata mediante disposizioni di legge, contratti collettivi tra le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro o dei lavoratori e con ogni altro mezzo adatto alle circostanze e alle consuetudini nazionali e dovrebbe tenere pienamente conto dei principi seguenti:
le misure destinate a promuovere l’uguaglianza delle possibilità e del trattamento in materia di impiego e di professioni costituiscono materia di interesse pubblico;
ogni individuo dovrebbe godere senza discriminazione della uguaglianza di possibilità e di trattamento per quanto riguarda:
l’accesso ai servizi di orientamento professionale e di collocamento;
l’accesso alla formazione professionale e all’impiego di sua scelta, secondo le attitudini personali per questa formazione o per questo impiego;
la promozione, secondo le sue qualità personali, la sua esperienza, le sue attitudini e la sua applicazione al lavoro;
la sicurezza dell’impiego;
la remunerazione per un lavoro di valore uguale;
le condizioni di lavoro, ivi compresi la durata del lavoro, i periodi di riposo, le ferie annuali pagate, le misure di sicurezza e di igiene del lavoro, le misure di sicurezza sociale, i servizi sociali e le prestazioni sociali connessi con l’impiego;
gli organismi governativi dovrebbero applicare in tutte le loro attività una politica di impiego senza alcuna discriminazione;
i datori di lavoro non dovrebbero praticare né tollerare alcuna discriminazione per ciò che riguarda l’assunzione, la formazione, la promozione, la conservazione dell’impiego o le condizioni di lavoro; nell’applicazione di questo principio essi non dovrebbero venir ostacolati od essere oggetto di interventi, diretti o indiretti, da parte di individui o di organizzazioni;
nelle contrattazioni collettive e nelle relazioni professionali le parti dovrebbero rispettare il principio dell’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia di impiego e di professioni e sorvegliare che i contratti collettivi non contengano alcuna disposizione di natura discriminatoria per ciò che concerne l’accesso all’impiego, la formazione, la promozione, la conservazione dell’impiego o le condizioni di lavoro;
le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori non dovrebbero praticare o tollerare alcuna discriminazione per ciò che riguarda l’ammissione dei membri, il mantenimento della qualità di membro o la partecipazione alle attività sindacali.
2. Ogni Stato membro dovrebbe:
assicurare l’applicazione dei principi di non discriminazione;
in ciò che riguarda gli impieghi sottoposti al controllo diretto di una autorità nazionale;
nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, sottoposti al controllo di una autorità nazionale;
favorire, per quanto possibile e necessario, l’applicazione di questi principi per quanto concerne gli altri impieghi e gli altri servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, soprattutto:
incoraggiando l’applicazione dei detti principi da parte dei servizi e degli organismi degli Stati membri o delle provincie di uno Stato federale e delle amministrazioni locali, e da parte delle industrie e delle fabbriche di proprietà pubblica o sottoposte al controllo di una autorità pubblica;
subordinando la concessione di contratti che comportano spese pubbliche all’applicazione di questi principi;
subordinando all’applicazione di questi principi la concessione di sovvenzioni agli enti di insegnamento professionale e di licenze agli uffici privati di collocamento e di orientamento professionale.
3. Dovrebbero essere creati organismi appropriati, aiutati, qualora possibile, da commissioni consultive composte di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, e di altri organismi interessati, per promuovere l’applicazione di questa politica nel campo dell’impiego pubblico e privato in particolare;
per adottare ogni misura tendente a far conoscere al pubblico ed a far accettare i principi della non discriminazione;
per ricevere ed esaminare le lagnanze fondate sull’inosservanza della politica stabilita e fare inchiesta su queste lagnanze e modificare, se occorre con una procedura di conciliazione, ogni pratica considerata incompatibile con questa politica;
esaminare ulteriormente ogni lagnanza a cui una procedura di conciliazione non abbia potuto portare soluzione e dare pareri a decidere sui provvedimenti da prendere per correggere le pratiche discriminatorie constatate.
4. Ogni Stato membro dovrebbe abrogare ogni disposizione legislativa e modificare le disposizioni o pratiche amministrative contrarie alla politica di non discriminazione.
5. L’applicazione di questa politica non dovrebbe pregiudicare le misure speciali destinate a tener conto dei bisogni particolari delle persone nei confronti delle quali è in linea generale riconosciuta necessaria una protezione o un’assistenza speciale, per ragioni quali il sesso, l’età, l’invalidità, i carichi di famiglia o il livello sociale o culturale.
6. Non dovrebbero essere considerate discriminazioni le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi .ad una attività dannosa per la sicurezza dello stato o che di fatto svolga questa attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.
7. Per quanto concerne i lavoratori immigrati di nazionalità straniera e i membri delle loro famiglie bisognerebbe tener conto delle disposizioni della Convenzione sui lavoratori emigranti (riveduta), 1949, che stabilisce l’uguaglianza di trattamento e di quelle della Raccomandazione sui lavoratori emigranti (riveduta), 1949, che prevede la soppressione delle restrizioni di impiego.
8. Si dovrebbe instaurare una collaborazione permanente tra la autorità competente, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi appropriati per esaminare quali altre misure positive, secondo le circostanze nazionali, possano essere necessarie per assicurare l’applicazione dei principi di non discriminazione.
III. – COORDINAMENTO DELLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE IN TUTTI I SETTORI
1. Le autorità cui è affidato il compito di lottare contro la discriminazione in materia di impiego e di professioni dovrebbero collaborare strettamente e in maniera continua con le autorità cui è affidato il compito di lottare contro la discriminazione negli altri settori, per assicurare il coordinamento di tutte le misure prese a questo scopo.
Autore:
O.I.L.
Parole chiave:
Lavoratori, Contrattazioni collettive, Accesso, Misure, Principio di uguaglianza, Esclusione, Impiego, Organismi, Adozione, Colore, Sicurezza, Rappresentanti, Condizioni, Professione, Discriminazione, Rispetto, Preferenza, Coordinamento, Razza, Opinione politica, Religione, Sesso, Discendenza nazionale, Formazione professionale, Politiche, Datori di lavoro, Promozione, Applicazione, Distinzione, Durata, Servizi, Riposo, Lavoro
Natura:
Raccomandazione