Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Luglio 2009

Regio decreto 09 giugno 1930, n.1182

R.D. 9 giugno 1930, n. 1182: “Esecuzione delle seguenti convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in dipendenza del trattato del Laterano l’11 febbraio 1929”.

Art. 1 – Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni stipulate fra la Santa Sede ed il regno
d’Italia in dipendenza del trattato del Laterano dell’11 febbraio 1929:
1° convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929:
2° convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici firmata in Roma il 18 novembre 1929;
3° convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Città del Vaticano e del regno d’Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929.

Art. 2. – Il presente decreto avrà effetto a far tempo dalla data della firma di ciascun atto internazionale di cui
all’articolo precedente.

Convenzione per la esecuzione dei servizi postali tra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d’Italia.

Art. 1. – Lo Stato della Città del Vaticano istituirà un ufficio postale nel proprio territorio per la esecuzione dei
seguenti servizi:
a) impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione delle corrispondenze di ogni genere,
comprese le lettere e le scatolette con valore dichiarato;
b) impostazione, spedizione, ricevimento e distribuzione dei pacchi postali di tutte le specie
ammesse nei servizi italiani;
c) emissione e pagamento dei vaglia.
Per la istallazione di tale ufficio e per il suo funzionamento nel primo anno dalla data di attivazione,
l’amministrazione italiana si impegna di fornire gratuitamente, a richiesta di quella vaticana tutto il materiale
tecnico e di consumo (cassette, insegne, bolgette, bolli, sacchi stampati, ecc.) che possa occorrere per la
esecuzione dei servizi suddetti.

Art. 2. – Per la esecuzione del servizio delle corrispondenze, saranno osservate le norme seguenti:
a) le corrispondenze spedite con contrassegno del Sommo Pontefice e quelle a lui dirette,
impostate nel regno, hanno corso in franchigia;
b) il governo vaticano potrà collocare buche di impostazione nell’interno del suo territorio,
esclusi i lati degli edifici e degli stabili prospicienti sulle piazze e vie che segnano il confine del
territorio suddetto;
c) il governo italiano consente che l’ufficio postale della Città del Vaticano scambi direttamente
corrispondenze ed altri effetti postali con i dicasteri ed uffici dipendenti dello Stato del Vaticano
situati fuori del territorio medesimo. Tali invii devono essere effettuati a mezzo di sacchi chiusi e
suggellati nei quali però non potranno essere comprese corrispondenze epistolari di carattere privato
dirette nel regno od all’estero; le quali, salvo quelle di cui al seguente art. 3, dovranno essere
impostate esclusivamente nelle cassette od uffici dei servizi italiani. Il governo Vaticano assume
l’impegno di fare osservare tale disposizione ed a tale scopo disporrà che i sacchi formati dai singoli
dicasteri ed uffici siano chiusi e suggellati a cura e sotto la personale responsabilità dei rispettivi
segretari;
d) il trasporto dei sacchi scambiati tra l’ufficio postale del Vaticano ed i dicasteri ed uffici
suddetti sarà fatto con personale e veicoli dell’amministrazione delle poste vaticane; tali veicoli, però,
indipendentemente dalle altre norme che verranno stabilite in applicazione dell’ultimo capoverso
dell’art. 6 del trattato tra la Santa Sede e l’Italia, non dovranno portare all’esterno indicazione, in
iscritto o per simboli, riferentisi al servizio postale.

Art. 3. – La spedizione delle corrispondenze impostate o raccolte presso l’ufficio postale della Città del
Vaticano sarà fatta in dispacci indirizzati: all’ufficio di “Roma arrivi e distribuzione” per quelle a destinazione
della città di Roma; all’ufficio di “Roma ferrovia” ed anche ad altri uffici quando se ne riconosca l’opportunità,
per quelle dirette alle altre località del regno; agli uffici dei paesi esteri appositamente designati, per quelle
dirette oltre i confini del regno. Il governo Vaticano ha però facoltà di spedire tutte o parte di queste ultime
corrispondenze anche nei dispacci indirizzati all’ufficio di Roma ferrovia o di altre località del regno.

Art. 4 – La trasmissione delle corrispondenze impostate in Italia e di quelle eventualmente provenienti
dall’estero all’indirizzo della Città del Vaticano, sarà fatta con dispacci chiusi, indirizzati all’ufficio postale del
Vaticano, formati a cura degli uffici di “Roma ferrovia”, di “Roma arrivi e distribuzione”, ed eventualmente
anche di altri uffici del regno che si ritenesse opportuno designare, d’accordo fra le due amministrazioni. In
tali dispacci dovranno includersi anche le corrispondenze impersonali dirette ai dicasteri ed uffici dipendenti
dalla Città del Vaticano situati fuori del territorio della medesima, nonché quelle private indirizzate a coloro
che comunque facciano recapito presso i dicasteri ed uffici suddetti, semprechè siano affrancate con la
speciale tariffa di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Le modalità per la formazione dei dispacci di cui al precedente articolo, l’orario delle consegne e
riconsegne dei medesimi e l’itinerario delle singole spedizioni, saranno stabiliti, e, quando occorra, anche
modificati di comune accordo fra le due amministrazioni. Resta peraltro inteso che gli espressi diretti alla
Città del Vaticano, in arrivo a Roma negli intervalli fra le varie spedizioni, potranno, a richiesta
dell’amministrazione vaticana essere recapitati a mezzo di speciali incaricati della posta italiana; i quali a tale
scopo, dovranno essere autorizzati ad accedere nell’ufficio postale del Vaticano o presso quell’altro recapito
che l’amministrazione del Vaticano crederà indicare.

Art. 6 – Le tasse per le corrispondenze scambiate fra lo Stato del Vaticano ed il regno d’Italia e colonie sono
stabilite come segue:
Lettere primo porto di 20 grammi … L. 0,80
Lettere per ogni porto successivo …>> 0,50
Cartoline postali semplici …>>0,50
Cartoline con risposta pagata …>>1, –
Cartoline illustrate e biglietti da visita con la sola indicazione dello speditore, compreso l’indirizzo e la data
…>>0,20
Stampe, circolari in genere, per ogni porto di 50 grammi o frazione …>>0,20
Manoscritti fino a grammi 200 … >>1, –
Manoscritti per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi in più …>> 0,30
Campioni di merci per i primi 100 grammi …>> 0,60
Campioni per ogni 100 grammi in più …>> 0,50
Impressioni in rilievo per i ciechi per ogni kilogrammo …>> 0,05
Raccomandazione oltre la tassa di francatura …>>1,25
Raccomandazione per le carte ad uso dei ciechi ed i campioni contenenti medicinali … >>0,75
Assicurazione oltre le tasse di francatura e di raccomandazione, per le prime lire 200 …>> 1,25
Assicurazione per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più …>> 0,50
Assicurazione contro i rischi di forza maggiore:
per le prime lire 200 …>> 0,80
per ogni lire 100 o frazione in più …>> 0,40
Scatolette con valore dichiarato oltre la tassa di francatura, di raccomandazione e di assicurazione, diritto
fisso …>> 2, –
Espresso …>> 2, –
Assegno: oltre le tasse di francatura, di raccomandazione, e eventualmente di assicurazione …>> 0,80
Ricevute di ritorno, diritto fisso …>> 0,80
I limiti di peso, di dimensioni e di valore di tutti gli invii indicati nel presente articolo, sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno del regno d’Italia.

Art. 7 – I giornali e gli altri periodici che si stampano nella Città del Vaticano potranno essere impostati
nell’ufficio di “Roma ferrovia” col sistema del conto corrente, limitatamente però alle copie dirette nel regno.
In tal caso si applicherà alle suddette pubblicazioni la tariffa in vigore per le stampe periodiche del regno.

Art. 8 – Il servizio dei pacchi postali fra la Città del Vaticano ed il regno d’Italia e viceversa è ammesso nei
limiti e con le modalità previste nelle leggi postali italiane.
Le tasse relative, però, sono fissate come segue:
Pacchi fino a 1 kg …L. 5,75
Pacchi da oltre 1 fino a 5 kg …>>8,75
Pacchi da oltre 5 fino a 10 kg … >> 14,75
Assicurazione, oltre la tassa di spedizione, per le prime 200 lire …>> 1,50
Assicurazione per ogni 100 lire o frazione in più …>> 0,80
Assegno, oltre la tassa di spedizione e quella eventuale di assicurazione … >>1, –
Recipienti vuoti di ritorno …>> 5, –
Pacchi e recipienti vuoti di ritorno, ingombranti, aumento del 50 % sulle tariffe normali.
Pacchi urgenti fino a 1 kg …>> 10, –
Pacchi urgenti fino a 3 kg …>> 20, –
Pacchi urgenti da oltre 3 fino a 5 kg …>> 25, –
Per gli ingombranti un aumento del 40 % sulle tasse predette.

Art. 9. – Per i pacchi diretti all’estero impostati nella Città del Vaticano si applicheranno le norme della
convenzione e degli accordi internazionali.
I pacchi provenienti dall’estero godranno la piena esenzione dei diritti doganali e daziari italiani.
L’amministrazione vaticana sarà solo tenuta al rimborso dei diritti eventualmente gravati sui pacchi dei
servizi esteri.

Art. 10. – La raccolta dei pacchi da e per la Città del Vaticano verrà fatta presso l’ufficio di “Roma pacchi
ferrovia”, il quale eseguirà o riceverà le spedizioni relative e nelle ore e con le modalità stabilite d’accordo tra
le due amministrazioni: però i pacchi urgenti in arrivo a Roma a destinazione della Città del Vaticano e dei
dicasteri ed uffici dipendenti, saranno recapitati a cura dell’ufficio predetto con le norme di cui all’ultimo
periodo dell’art. 5.

Art. 11. – Per la trasmissione di denaro tra l’ufficio della Città del Vaticano e gli uffici postali del regno d’Italia
sarà attuato il servizio reciproco dei vaglia postali nel limite massimo di L. 1000, e con le tasse seguenti:
Fino a L. 50 … L. 2. –
Da oltre L. 50 e fino a L. 100 … >> 3. –
Da oltre L. 100, per ogni L. 100 o frazione di L. 100 …>> 0.50
Per i vaglia telegrafici, oltre la tassa di emissione e quella telegrafica … >> 1. –
La indicazione del valore sui vaglia postali sarà fatta in lire italiane; qualora, però, lo Stato della Città del
Vaticano emettesse una propria moneta di denominazione e valore differente, l’ufficio postale del Vaticano
dovrà farne il ragguaglio in lire italiane sui titoli pagabili negli uffici postali del regno.

Art. 12. – Il rimborso delle somme riscosse per gli assegni gravanti le raccomandate, le assicurate, ed i
pacchi si effettuerà mediante vaglia postale, con le tasse e con le norme previste dall’articolo precedente.

Art. 13. – La consegna di tutti gli effetti postali dall’ufficio della Città del Vaticano al servizio italiano, e
viceversa, verrà eseguita in apposito ufficio situato possibilmente al confine fra i due Stati, in luogo scelto
d’accordo fra le due amministrazioni.
Per altro le amministrazioni medesime potranno designare per tale scambio uno degli uffici postali esistenti
nella Città di Roma, ed anche due quando si trovassero più conveniente fare eseguire lo scambio dei pacchi
distintamente da quello delle corrispondenze.
In tutti i casi il trasporto degli effetti postali tra l’ufficio Vaticano e quello prescelto per lo scambio sarà fatto a cura dell’amministrazione vaticana, tenendo presenti le modalità di cui al comma d) dell’art. 2, quando i
veicoli a ciò destinati dovessero attraversare il territorio italiano.

Art. 14. – L’amministrazione postale della Città del vaticano stabilirà diretti rapporti contabili amministrativi
con le altre amministrazioni postali estere; ma qualora desiderasse concludere a tale scopo uno speciale
accordo con l’amministrazione postale italiana, questa si impegna fin d’ora di regolare tali rapporti con i
propri organi.
Il decreto generale dei diritti di transito, territoriale e marittimo, spettanti all’amministrazione italiana, sarà
fatto direttamente fra le due amministrazioni. A questo proposito, anzi, resta fin d’ora stabilito che le due
amministrazioni possono fissare a questo titolo una somma annuale, che potrà essere soggetta a revisione a

periodi fissi di cinque anni od anche prima, a richiesta di una delle parti.
Art. 15. – Le altre norme di esecuzione dei singoli servizi – tecniche, amministrative e contabili – saranno
concordate fra le due amministrazioni.

Art. 16. – Le indennità per smarrimenti, manomissioni ed avarie degli effetti postali, non cagionati da forza
maggiore, fanno carico all’amministrazione nel cui territorio tali casi si verifichino. Quando ciò non possa
esattamente determinarsi, la responsabilità dei servizi dell’una o dell’altra amministrazione sarà accertata
mediante inchiesta esperita collegialmente da funzionari delle due amministrazioni, appositamente di volta in
volta designati.

Art. 17. – Per quanto non è previsto dalla presente convenzione valgono le norme contenute nella
convenzione e negli accordi postali internazionali conclusi a Stoccolma il 28 agosto 1924.

Art. 18. – La presente convenzione andrà in vigore dal giorno primo agosto millenovecentoventinove ed avrà
la durata indefinita, salvo il caso di disdetta anche solo da una delle due parti; in conseguenza della quale, la
convenzione cesserà di avere effetto sei mesi dopo la notificazione della disdetta medesima.

Roma il 29 luglio 1929 – VII
Il governatore dello Stato della Città del Vaticano
Camillo Serafini
Il sottosegretario di Stato delle poste e dei telegrafi
Raffaello Riccardi

Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e
il regno d’Italia.

Art. 1 – Il governo italiano in base all’art. 6 del trattato dell’11 febbraio 1929, provvederà a sua cura e spese,
all’impianto in un locale della Città del Vaticano, designato dalla Santa Sede, di un ufficio telegrafico e
telefonico, collegato col numero dei circuiti che sarà di comune accordo riconosciuto ai bisogni dei servizi,
coll’ufficio telegrafico centrale di Roma e con l’ufficio telefonico centrale interurbano statale di Roma.
Il governo italiano autorizza inoltre il collegamento telegrafico diretto tra l’ufficio telegrafico – telefonico della
Città del Vaticano e gli uffici centrali in Roma delle compagnie Italcable e Italoradio, da servire allo scambio
del solo traffico che tali compagnie sono autorizzate a trasmettere, in base alle concessioni avute dal
governo italiano medesimo.

Art. 2. – Per il servizio telegrafico l’ufficio telegrafico – telefonico della Città del Vaticano, sarà fornito, come
primo impianto dal governo italiano di apparati Morse, telescrittori ed Hugues, nella misura che di comune
accordo si riterrà necessario per assicurare il rapido inoltro del traffico telegrafico da e per la Città del
Vaticano.
Per il primo anno di applicazione del presente accordo il governo italiano fornirà anche il materiale di
consumo necessario per l’esercizio del servizio telegrafico.

Art. 3. – Su richiesta del Governo Vaticano l’amministrazione telegrafica italiana potrà assumere la
manutenzione su territorio Vaticano delle linee telegrafiche e telefoniche e degli impianti telegrafici e
telefonici, contro pagamento di un canone annuo da fissarsi di comune accordo.

Art. 4. – La corrispondenza telegrafica sarà normalmente scambiata tra l’ufficio telegrafico – telefonico della
Città del Vaticano e l’ufficio telegrafico centrale statale di Roma, nonché con gli uffici delle compagnie
Italcable e Italoradio.
Tuttavia in caso di avvenimenti eccezionali e su richiesta preventiva del governo Vaticano, l’ufficio telegrafico
– telefonico della Città del Vaticano sarà collegato con altri uffici telegrafici italiani od esteri, qualora le
condizioni tecniche e la necessità del traffico italiano lo consentano.
Alle stesse condizioni sarà provveduto ad assicurare le conversazioni telefoniche dirette fra la Città del
Vaticano e le sedi del Sommo Pontefice e del cardinale segretario di Stato, qualora essi si trovino fuori
Roma.

Art. 5. – La corrispondenza telegrafica in partenza dalla Città del Vaticano, e viceversa, sarà soggetta alle
disposizioni della convenzione telegrafica internazionale in vigore e dell’annesso regolamento internazionale
di servizio.
La Santa Sede aderirà alla convenzione telegrafica internazionale in vigore e nella nomenclatura
internazionale degli uffici telegrafici l’ufficio telegrafico – telefonico della Città del Vaticano sarà riportato
come segue:
1° colonna 2° colonna
Città del Vaticano Stato della Città del Vaticano

Art. 6. – La tariffa da applicarsi ai telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per l’Italia (compresa la
repubblica di San Marino) e viceversa sarà la seguente:
Telegrammi ordinari – cent. 9 oro per parola (cent. 2,5 oro tassa vaticana; cent. 6,5 oro tassa italiana).
Telegrammi urgenti – il triplo della tassa dei telegrammi ordinari.
Telegrammi della stampa – la metà della tassa dei telegrammi ordinari. Detti telegrammi saranno ammessi
normalmente dalle ore 21 alle 7.
Per tutti i telegrammi la tassa minima è quella corrispondente a dieci parole. Per i servizi speciali (eccettuata
l’urgenza e la risposta pagata) si applicheranno le tasse in oro fissate dal regolamento telegrafico
internazionale in vigore, salvo che per il servizio di espresso pagato dal mittente, per telegrammi diretti in
Italia, per i quali la tassa fissa di espresso è stabilita in lire 1,10 oro.

Art. 7. – Per i telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano per gli Stati Esteri, e viceversa, la tassa
terminale vaticana sarà fissata, tanto pel regime europeo che per quello extraeuropeo, nella misura uniforme
di cent. 7 oro per parola per i telegrammi ordinari.
Eccezionalmente, per i telegrammi ordinari scambiati fra la Città del Vaticano e le colonie e possedimenti
italiani (Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia italiana e isole italiane dell’Egeo), per le vie dirette italiane
per cavo o per radio, la tassa sarà fissata in quella in carta vigente nelle relazioni dell’Italia con le sue
colonie, convertita in oro al cambio adottato per le tariffe telegrafiche italiane, aumentata di cent. 9 oro per
parola, di cui cent. oro 6,5 a favore dell’Italia, cent. oro 2,5 a favore della Città del Vaticano.

Art. 8. – Per le categorie speciali di telegrammi (urgenti, di stampa, ecc.) le tasse terminali vaticane indicate
all’articolo precedente varieranno secondo le norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore e
degli accordi speciali, che potranno essere concordati con l’amministrazione italiana e con le amministrazioni
estere e compagnie interessate.

Art. 9. – I telegrammi di Stato spediti dal Sommo Pontefice e, per suo ordine, dal cardinale segretario di
Stato o dai sostituti della segreteria di Stato per gli affari straordinari ed ordinari diretti in Italia (compresa la
repubblica di San Marino), godranno della esenzione di tasse sul percorso italiano.
Detti telegrammi saranno controdistinti dalla qualifica “SVAT” nel preambolo.
Per tutti gli altri telegrammi in partenza dalla Città del Vaticano diretti in Italia (compresa la repubblica di San
Marino) o viceversa per i telegrammi scambiati tra la Città del Vaticano e le colonie italiane e gli Stati esteri,
attraverso l’Italia, sarà eseguita regolare contabilità tra il governo Vaticano ed il governo italiano, seguendo
le norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore.
Nel caso dello scambio diretto di telegrammi tra l’ufficio della Città del Vaticano e gli uffici esteri, saranno
presi speciali accordi per le tariffe e per la esecuzione e controllo della contabilità.

Art. 10. – Per i telegrammi scambiati per le comunicazioni dirette tra l’ufficio telegrafico della Città del
Vaticano e gli uffici di Roma dell’Italcable e dell’Italoradio, le contabilità saranno eseguite con le norme del
precedente articolo, ma scambiate con le compagnie suddette.
Il governo italiano si riserva il diritto di controllare dette contabilità presso le compagnie medesime.

Art. 11. – Il governo italiano autorizza i collegamenti telefonici diretti fra la Città del Vaticano e la rete urbana
telefonica di Roma, per lo scambio di conversazioni urbane fra i rispettivi utenti.
Le tariffe e le norme relative saranno stabilite di comune accordo fra la Città del Vaticano, il governo italiano
e la società concessionaria della rete urbana di Roma.

Art. 12. – Le conversazioni telefoniche interurbane da e per la Città del Vaticano avranno luogo attraverso
l’ufficio telefonico interurbano statale di Roma.
A tali conversazioni saranno applicate le disposizioni del regolamento telegrafico internazionale in vigore.

Art. 13. – Alle conversazioni telefoniche interurbane in partenza dalla Città del Vaticano per l’Italia o Stati
esteri e viceversa, si applicheranno le tariffe vigenti in Italia aumentate della tassa vaticana di:
lire 1 per l’unità di conversazione ordinaria con l’Italia (compresa la repubblica di San Marino);
lire 1 oro per l’unità di conversazione ordinaria con Stati esteri.
Le tasse vaticane sopra indicate resteranno a favore del governo Vaticano; esse, per le conversazioni
speciali (conversazioni urgenti, di notte, ecc.), saranno variate a norma della tariffa italiana.

Art. 14. – Per tutte le conversazioni telegrafiche interurbane scambiate con la Città del Vaticano le contabilità
relative saranno eseguite dall’ufficio telefonico interurbano statale di Roma, anche per le conversazioni da e
per gli Stati esteri.
Il governo Vaticano sarà addebitato delle tasse corrispondenti alle tariffe italiane per le conversazioni in
partenza dalla Città del Vaticano e verrà accreditato delle tasse vaticane per le conversazioni dirette alla
Città del Vaticano.
Per il controllo e la liquidazione di tali contabilità si seguiranno le norme del regolamento telegrafico
internazionale in vigore.

Art. 15. – Per la conversione in lire carta delle somme dovute in lire oro sarà assunto il cambio in vigore nel
giorno del pagamento.

Art. 16. – In esecuzione del terzo comma dell’art. 6 del trattato 11 febbraio 1929, in ordine ai servizi
radiotelegrafici o radiotelefonici, fra lo Stato della Città del Vaticano e lo Stato italiano, si conviene quanto
appresso:
a) Il governo italiano provvederà subito a sue spese al collegamento della Città del Vaticano
con la stazione radioelettrica di S. Paolo, ed in seguito con le nuove costruende stazioni di S.
Palomba e della Cecchignoletta;
b) La Città del Vaticano provvederà alla costruzione nel suo territorio di un impianto autonomo
radiotelegrafico e radiotelefonico.
La Città del Vaticano e il governo italiano osserveranno le norme internazionali che regolano i servizi
radiotelegrafici e radiotelefonici, e prenderanno tutte le disposizioni atte ad evitare che sia disturbato
l’esercizio degli impianti viciniori dei due stati;
c) Tale impianto sarà eseguito ad esclusiva cura dello Stato della Città del Vaticano ed a spese
del medesimo, concorrendosi dallo Stato italiano soltanto con la somma di lire cinquecentomila (L.
500.000), da pagarsi alla Città del Vaticano non oltre il 31 dicembre corrente 1929.

Art. 17. – Le amministrazioni delle poste e dei telegrafi dipendenti dai due governi sono autorizzate a
prendere accordi diretti per fissare le altre norme eventualmente occorrenti per l’applicazione delle
disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 18. – La presente convenzione andrà in vigore da oggi ed avrà durata indefinita, salvo il caso di
denuncia anche solo da una delle parti, in seguito della quale la convenzione cesserà di avere effetto sei
mesi dopo la notificazione della domanda medesima.

Città del Vaticano, 18 novembre 1929.
(L. S.) Camillo Serafini
(L. S.) CESARE MARIA DE VECCHI DI VAL CISMON
Ambasciatore di Sua Maestà