Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Febbraio 2005

Regolamento 03 dicembre 1998

Regolamento circa la struttura e l’attività dell’Ordinariato Militare della Repubblica di Croazia, 3 dicembre 1998

I. Norme fondamentali

Art. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di ordinare in modo adeguato l’applicazione sistematica dell’assistenza spirituale della Polizia della Repubblica di Croazia, come pure di coordinare la cooperazione tra gli operatori dell’Ordinariato Militare e i responsabili delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia.

Art. 2

Con il presente Regolamento si ordinano i fondamenti della struttura, delle attività e delle competenze dell’Ordinario Militare allo scopo dell’istruzione religiosa e dell’assistenza spirituale dei cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia.

II. Struttura dell’Ordinariato Militare

1. Ordinariato Militare

Art. 3

L’Ordinariato Militare è stato eretto dalla Santa Sede in conformità all’Accordo sull’assistenza religiosa dei fedeli cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia.

Art. 4

Nel governo dell’Ordinariato Militare, l’Ordinario Militare è coadiuvato dai seguenti collaboratori:
– Vicario Generale, il quale, in conformità alle norme del Diritto Canonico, sostituisce l’Ordinario Militare su tutto il territorio dell’Ordinariato;
– Vicario episcopale, il quale ha cura della pastorale, elaborando i programmi pastorali e i manuali catechistici, gestisce l’istruzione permanente dei cappellani militari e collabora nell’organizzazione dei pellegrinaggi dei militari;
– Cancelliere, il quale prepara e cura la documentazione dell’Ordinariato Militare;
– Economo, si occupa dei beni materiali e finanziari occorrenti all’Ordinariato;
– Segretario dell’Ordinariato, cura gli affari amministrativi e gli uffici dell’Ordinariato Militare;
– Segretario personale, il quale è al servizio dell’Ordinario Militare.
Due religiose assicurano il servizio e il governo della casa dell’Ordinariato Militare.

2. Decanati e Cappellanie Militari

Art. 5

1. A livello delle strutture organizzative del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore delle Forze Armate, dello Stato Maggiore della Marina Croata, del Comando dell’Aeronautica Militare Croata, della Scuola Militare Croata, delle Unità Dipartimentali delle Forze Armate della Repubblica di Croazia, della Prima Brigata del Corpo di Guardia e del Comando per l’Addestramento Militare, nonché del Ministero degli Interni, si istituiscono dei decanati in senso pastorale.
2. In queste unità strutturali i cappellani militari svolgono le funzioni dei decani.

Art. 6

A livello di Unità dipartimentali territoriali delle Forze Armate della Repubblica di Croazia i decani prestano assistenza pastorale agli ufficiali della Direzione della polizia e dei reparti speciali del Ministero degli Interni, dislocati nel territorio.

Art. 7

Gli obblighi dei decani sono:
a) osservare doveri e diritti provenienti dal Diritto Canonico (CIC can. 553-555);
b) mantenere i contatti con i comandanti dei rispettivi Stati Maggiori menzionati nell’art. 5 di questo Regolamento, con i responsabili ufficiali del Ministero degli Interni, nonché coordinare l’assistenza religiosa nel territorio di loro competenza;
c) organizzare gli incontri dei Cappellani militari per il rinnovamento spirituale e gli appuntamenti di lavoro riguardanti l’attività pastorale;
d) compiere visitazioni dei Decanati facendone rapporto scritto all’Ordinario Militare.

Art. 8

La cappellania militare è una unità territoriale o struttura personale organizzativa, istituita dall’Ordinario Militare per l’assistenza religiosa dei cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia.

3. Modalità di attuazione

Art. 9

Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni assicureranno un luogo adeguato per il servizio religioso. Ogni caserma avrà un luogo destinato alla preghiera, affinché i cattolici membri delle Forze Armate e della Polizia, o altri se lo desiderano, possano dedicarsi nel tempo libero alla preghiera e alla meditazione.

Art. 10

Gli oggetti sacri nelle caserme sono sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario Militare. La loro destinazione non può essere cambiata senza il suo consenso.

Art. 11

Nel caso in cui un centro pastorale militare (Cappellania) sia privo della propria chiesa, della cappella o dello spazio per il culto divino, l’Ordinario Militare si metterà d’accordo con l’Ordinario del luogo, per l’uso di una chiesa adeguata per il culto divino nelle domeniche e nei giorni festivi.

Art. 12

Il servizio del Cappellano militare inizia e termina in conformità a un particolare accordo tra l’Ordinario Militare e il competente Ordinario del luogo o il Superiore religioso.

Art. 13

1. L’Ordinario Militare, prima di nominare un Cappellano militare o un impiegato nell’Ordinariato Militare, ne informa per iscritto il Ministero degli Interni, facendo pervenire i dati necessari dell’interessato per stipulare il contratto di lavoro.
2. I diritti particolari derivanti dal rapporto di lavoro dei Cappellani e degli impiegati dell’Ordinariato Militare saranno stabiliti con accordi particolari tra il Ministero della Difesa, o Ministero degli Interni, e la Conferenza episcopale croata.

Art. 14

1. Lo stipendio dell’ Ordinario Militare è equiparato allo stipendio di una persona in servizio militare attivo, col grado di generale di brigata.
2. Lo stipendio del Vicario Generale è equiparato a quello di una persona in servizio militare attivo col grado di colonnello.
3. Lo stipendio del Vicario Episcopale, del Cancelliere e dell’Economo, è equiparato allo stipendio di una persona in servizio militare attivo col grado di tenente colonnello.
4. Lo stipendio del Segretario dell’Ordinariato Militare è equiparato allo stipendio di una persona in servizio militare attivo col grado di maggiore.
5. Gli stipendi dei Cappellani militari sono equiparati agli stipendi di una persona in servizio militare attivo col grado di maggiore.
6. Le altre persone impiegate nell’Ordinariato Militare ricevono la stessa retribuzione degli impiegati e ufficiali militari in conformità alle norme della Legge sul servizio nelle Forze Armate della Repubblica di Croazia (Bollettino ufficiale “Narodne Novine”, nn.23/95 e 33/95) e in conformità alla Legge sui funzionari e impiegati statali e sugli stipendi dei funzionari giudiziari (Bollettino ufficiale “Narodne Novine”, nn.74/94, 86/94 e 7/95).

Art. 15

Le persone in servizio nell’Ordinariato Militare acquistano il diritto alla pensione in conformità alle prescrizioni della Legge circa il servizio nelle Forze Armate della Repubblica di Croazia, in considerazione delle disposizioni dell’articolo 14 del presente Regolamento.

Art. 16

I membri dell’Ordinariato Militare possono vestire in alcune occasioni particolari o solenni le corrispondenti uniformi militari o della Polizia, con i relativi gradi, in conformità alle norme particolari.

Art. 17

Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni assicureranno un adeguato luogo di lavoro, arredamento e attrezzature d’ufficio negli Stati Maggiori e nelle caserme per un regolare servizio dei Cappellani militari.

Art. 18

Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni assicureranno ai Cappellani militari un adeguato alloggio nei luoghi dove prestano il loro servizio, nonché un adeguato mezzo di trasporto.

Art. 19

L’Ordinario militare fornirà ai Cappellani militari il celebret, documento con il quale possono dimostrare di essere incaricati per il servizio di assistenza spirituale ai cattolici membri delle Forze Armate e della Polizia.

Art. 20

L’Ordinario Militare può scegliere tra i militari di leva, terminata l’istruzione di base, coloro che saranno destinati a fornire aiuto all’Ordinariato Militare.

Art. 21

1. L’Ordinario Militare avrà cura che siano rispettate le norme liturgiche (CIC, can. 932-933) durante le celebrazioni eucaristiche “all’aperto”.
2. Le celebrazioni eucaristiche “all’aperto” sono permesse solamente nei poligoni militari e quando la formazione si trova in condizioni di accampamento.

Art. 22

1. Ai membri cattolici delle Forze Armate e della Polizia sarà permessa la partecipazione alla celebrazione liturgica domenicale e nei giorni festivi, in modo che non impedisca il regolare svolgimento delle loro attività militari.
2. L’orario delle celebrazioni eucaristiche e delle altre attività di assistenza religiosa, incluse quelle durante le esercitazioni militari in condizioni di accampamento, sarà comunicato in modo opportuno e tempestivo.

Art. 23

1. La celebrazione liturgica per i militari cattolici in servizio di leva, in occasione del giuramento solenne, si terrà in un luogo appropriato e nei giorni precedenti la cerimonia di giuramento.
2. Il Cappellano militare informerà i militari cattolici sul significato del giuramento dal punto di vista religioso.
3. Il Cappellano militare assisterà al solenne atto di giuramento, ma durante la cerimonia non svolgerà alcun rito religioso.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente Articolo, valgono analogamente anche per il giuramento delle Forze di Polizia.

Art. 24

1. Il Cappellano militare può organizzare anche al di fuori delle caserme giornate di rinnovamento spirituale e seminari intesi a sostenere e ad approfondire la vita religiosa nell’ambito dell’assistenza religiosa militare.
2. I temi dei seminari riguardano questioni di natura etica e spirituale, nonché l’educazione alla pace. La partecipazione sarà resa possibile a tutti i militari interessati.

Art. 25

I pellegrinaggi dei cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia, sono organizzati dall’Ordinariato Militare con l’assistenza tecnica del Ministero della Difesa e del Ministero degli Interni.

Art. 26

Le persone responsabili delle Forze Armate e della Polizia informeranno il Cappellano militare dei casi di morte, di ferite gravi o di incidenti, come pure di altre circostanze esigenti la cura pastorale personale dei singoli membri.

III. Insegnamento sui principi cattolici e le questioni morali nel servizio Militare e di Polizia

Art. 27

I comandanti militari e i capi competenti delle Forze di Polizia hanno il dovere di far conoscere a tutti i membri delle Forze Armate e della Polizia, all’inizio del servizio militare di leva o professionale, il diritto del militare e del poliziotto all’assistenza religiosa e alla pratica indisturbata della vita religiosa.

Art. 28

Nel quadro dell’istruzione militare, il Cappellano militare terrà ai militari di leva cattolici conferenze appropriate, trattando in modo particolare i principi religiosi e le questioni morali con i quali il militare viene a confronto durante il servizio militare.
Art. 29

Nel quadro del programma educativo, i comandanti militari e i competenti capi delle Forze di Polizia hanno il dovere di permettere ai militari e poliziotti cattolici un incontro settimanale con il Cappellano militare.

Art. 30

I Cappellani militari hanno cura pastorale degli studenti degli Istituti Universitari Militari e della Polizia, come pure del personale docente.

IV. Disposizioni transitorie e conclusive

Art. 31

Per una durevole collaborazione con l’Ordinariato Militare e una effettiva applicazione del presente Regolamento, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni istituiranno speciali unità di coordinamento.

Art. 32

Le parti che sottoscrivono il presente Regolamento, concordano che nel caso occorra qualsiasi dubbio nell’interpretazione o nell’applicazione del presente Regolamento, mediante intesa comune, avranno cura di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, con un’interpretazione comune delle rispettive norme.

Art. 33

Nel caso in cui una delle due parti consideri siano radicalmente mutate le circostanze nelle quali è stato stipulato il presente Regolamento, promuoverà iniziative per la sua modifica e completamento, oppure per la redazione di un nuovo Regolamento adeguato alle nuove circostanze, rispettando in tale opera lo spirito e la lettera dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia sull’assistenza religiosa dei cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia.

Art. 34

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione.