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    Regolamento 26 gennaio 1978

    Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale - Comune di Casalpusterlengo (LO)

    Autorità: Comune di Casalpusterlengo (LO)
    Data: 26 gennaio 1978
    Autore:
    Comune
    Argomento:
    Libertà religiosa, Cimiteri e sepolture, Rapporti Enti locali - Confessioni religiose
    Dossier:
    Progetti di ricerca
    Nazione:
    Italia
    File PDF: 6242-regolamento-26-gennaio-1978.pdf
    Comune di Casalpusterlengo (LO)
    Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale
    Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 26 Gennaio 1978 e s.m.i. (estratto)
     
    Art. 59 – Numerazione ed individuazione delle fosse / segni funerari
     
    1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costruito da materiale resistente all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
    2. A spese ed a cura degli interessati sarà permessa la collocazione sulla fossa decennale di una cordonatura in pietra naturale di cm. 20x5 (max) su una superficie di cm. 180x80.
    3. A richiesta dell’interessato potrà essere concessa la posa di una pietra tombale della misura di 2/3 della lunghezza massima, con sovrastante un cippo o segno religioso di altezza non superiore a cm 100. Si raccomanda la prescritta posa del cippo ex art. 70 del DPR 285/90. La forma e le dimensioni della lapide e confermante a quanto disposto dal Piano Regolatore del Cimitero.
    4. Alla scadenza del decennio, per le fosse comuni e delle concessioni per le tombe private al momento delle esumazioni, le lapidi, le croci e altri segni funerari posti sulle fosse comuni e sulle tombe private, qualora non vengano ritirate dagli interessati a loro spese, dovranno essere trasportate alla pubblica discarica oppure provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale dietro pagamento della tariffa prescritta.
     
    Art. 61 – Fossa di inumazione di persone aventi oltre 10 anni di età
     
    1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a mt 2,00) una lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e devono stare l’una dall’altra mt 0,50 da ogni lato. Si deve calcolare perciò per ogni posto una superficie di mq 3,50.
    2. Per favorire il marmo da collocare sulle fosse non devono essere superiori ai 3/5 della lunghezza massima, con una cordonatura complessiva di cm 200x80 (max). In ogni caso sul monumento potrà essere collocato un cippo o segno religioso di altezza non superiore a cm 130.
     
    Art. 64 – Sistema di tumulazione
     
    1. Le tumulazioni riguardano:
    - loculi per la tumulazione di feretri;
    - ossari per la tumulazione di resti ossei;
    - cinerari per la tumulazione di urne cinerarie;
    - giardinetti doppi sovrapposti.
    2. In ogni loculo è posto un solo feretro.
    3. Nel loculo, oltre al feretro, possono essere collocati in relazione alla capienza, uno più contenitori di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.
    4. Nel giardinetto doppio sovrapposto oltre ad almeno un feretro possono essere collocati in relazione alla capienza, un altro feretro, uno più contenitori ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi.
    5. Nell’ossario e nel cinerario possono essere tumulati due o più contenitori di resti ossei o urne cinerarie in relazione alla capienza.
    6. Qualora il loculo, l’ossario, il cinerario o il giardinetto doppio sovrapposto siano già occupati quando si verifica la necessità di una ulteriore tumulazione questa dovrà essere autorizzata dal concessionario o, in caso di decesso del concessionario, seguendo tali modalità:
    1) in caso di disposizione testamentaria del concessionario secondo quanto da essa previsto;
    2) in mancanza di disposizione testamentaria, secondo la volontà espressa dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 – 75 – 76 e 77 cod. civ. e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
    7. La durata della tumulazione è pari a quella del feretro per il quale è stata concessa nei loculi e nei giardinetti doppi sovrapposti e nel caso di ossari e cinerari pari a quella della prima tumulazione effettuata, senza che le successive tumulazioni comportino rinnovi o proroghe della durata della concessione originaria.
    8. Alla scadenza della concessione cimiteriale i contenitori di resti ossei o di ceneri saranno depositati in ossario comune come tutti i contenitori di resti ossei o ceneri estumulati a seguito di scadenza della relativa concessione.
    9. Nella concessione dei loculi si osserva di regola l’ordine cronologico di presentazione della denuncia di morte. Non è consentito sostituire con altra la lastra del loculo fornita dal Comune.
    10. Sulla lastra si potranno indicare il nome e cognome, l'anno di nascita e di morte dell'estinto con facoltà di mettere una foto, il portalampada ed il porta fiori approvati dal competente Ufficio Tecnico Comunale nonchè un segno religioso o di altra natura laica, purchè idoneo a luogo, della misura di cm 10x15.

    « Deliberazione 10 ottobre 2013, n.147 » Regolamento 12 marzo 1996

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