Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Settembre 2016

Risoluzione 05 luglio 2016

Parlamento europeo. Risoluzione 5 luglio 2016: "Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro".

[fonte: www.europarl.europa.eu]

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e i relativi protocolli aggiuntivi,

– vista la sua risoluzione del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo(1) ,

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa(2) ,

– visto il piano d'azione della Commissione in dieci punti sulla migrazione, presentato nella sessione congiunta del Consiglio "Affari esteri" e "Affari interni" del 20 aprile 2015 a Lussemburgo,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0240),

– vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2016 dal titolo "Piano d'azione per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi" (COM(2016)0377),

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016)0378), presentata dalla Commissione,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 intitolata "Una nuova agenda per le competenze per l'Europa" (COM(2016)0381),

– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

– vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva sull'accoglienza),

– vista la comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio" (COM(2015)0453),

– vista la raccomandazione della Commissione che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio (C(2015)6250),

– vista la comunicazione della Commissione sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo (COM(2015)0454),

– vista la comunicazione comune della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dal titolo "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2015)0040),

– vista la decisione della Commissione sull'istituzione di un fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa (C(2015)7293),

– visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0490),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2015 dal titolo "Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020)" (COM(2015)0285),

– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Agenda europea per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015)0510),

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sua riunione del giugno 2014, nella sua riunione straordinaria del 23 aprile 2015, nella sua riunione del 25 e 26 giugno 2015, nella riunione informale dei capi di Stato e di governo dell'UE sulla migrazione del 23 settembre 2015, nella sua riunione del 15 ottobre 2015 e nelle sue riunioni del 17 e 18 dicembre 2015 e del 18 e 19 febbraio 2016,

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio sui paesi di origine sicuri nella riunione del 20 luglio 2015, sulla migrazione nella riunione del 20 luglio 2015, sul futuro della politica di rimpatrio nella riunione dell'8 ottobre 2015, sulla migrazione nella riunione del 12 ottobre 2015, sulle misure per far fronte alla crisi dei rifugiati e dei migranti nella riunione del 9 novembre 2015, e sull'apolidia nella riunione del 4 dicembre 2015,

– viste le conclusioni adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 20 luglio 2015 in sede di Consiglio, sul reinsediamento mediante programmi multilaterali e nazionali di 20 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale,

– visto il piano d'azione congiunto UE-Turchia del 15 ottobre 2015,

– viste la dichiarazione della conferenza ad alto livello sulla rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali adottata l'8 ottobre 2015 e la dichiarazione dei leader adottata a seguito della riunione sui flussi di rifugiati lungo la rotta dei Balcani occidentali del 25 ottobre 2015,

– visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta l'11 e 12 novembre 2015,

– vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare,

– vista la relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2016,

– viste la risoluzione 1994 (2014) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

– visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), in particolare la relazione annuale sulla situazione dell'asilo nell'Unione europea nel 2014,

– visto l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, della convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,

– visti il lavoro, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dei diritti fondamentali (FRA) e in particolare i suoi studi sulle gravi forme di sfruttamento lavorativo,

– visti lo studio del dipartimento tematico A sull'integrazione dei migranti e le relative ripercussioni sul mercato del lavoro, gli studi del dipartimento tematico C sull'attuazione dell'articolo 80 TFUE, sulle nuove strategie, modalità e mezzi d'accesso alternativi alle procedure d'asilo per i richiedenti protezione internazionale, sui nuovi scenari per la legislazione in materia di immigrazione di forza lavoro nell'UE, sul rafforzamento del sistema europeo comune di asilo e le alternative al sistema di Dublino e sulla cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione, e visti le note e le relazioni dei dipartimenti tematici A e D sui fondi dell'UE per le politiche migratorie e l'integrazione dei rifugiati: analisi di efficienza e migliori pratiche per il futuro e lo studio del dipartimento tematico EXPO sui migranti nel Mediterraneo: protezione dei diritti umani,

– visti gli studi della rete europea sulle migrazioni (REM), in particolare lo studio sulle politiche, le prassi e i dati sui minori non accompagnati,

– visti i lavori e le relazioni dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati,

– visti i lavori e le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,

– visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM),

– visti l'attività e le relazioni del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli,

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni – Agenda europea sulla migrazione, approvato nella 115a seduta plenaria del 3 e 4 dicembre 2015,

– visti i pareri del 10 dicembre 2015 del Comitato economico e sociale europeo sull'agenda europea sulla migrazione e sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 sull'integrazione dei rifugiati nell'UE,

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE alle migrazioni(3) ,

– visti l'esperienza acquisita tramite il programma EQUAL e gli insegnamenti tratti,

– visti i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea, adottati dal Consiglio "Giustizia e affari interni" nel novembre 2004, in particolare i principi 3, 5 e 7,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sull'integrazione dei migranti, gli effetti sul mercato del lavoro e la dimensione esterna del coordinamento in materia di sicurezza sociale(4) ,

– viste le pubblicazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OSCE) sull'argomento, in particolare quelle intitolate "Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In", "Making Integration Work: Refugees and others in need of protection" e "A New Profile of Migrants in the Aftermath of the Recent Economic Crisis",

– viste le pubblicazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) sull'argomento, in particolare quelle intitolate "Challenges of policy coordination for third-country nationals" e "Approaches towards the labour market integration of refugees in the EU",

– visto il documento di lavoro dei servizi del Fondo monetario internazionale intitolato "The Refugee Surge in Europe: Economic Challenges",

– vista la relazione annuale 2014-2015 intitolata "Common Asylum System at a turning point: Refugees caught in Europe's solidarity crisis" (Il sistema comune di asilo è giunto a una svolta: i rifugiati alle prese con la crisi della solidarietà europea) del progetto relativo alla banca dati in materia di asilo,

– viste le considerazioni dell'UNHCR in materia di protezione internazionale riguardanti le persone che fuggono dalla Repubblica arabica siriana, aggiornamento II del 22 ottobre 2013,

– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la lotta alla disoccupazione giovanile(5) ,

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sull'imprenditoria sociale e l'innovazione sociale nella lotta alla disoccupazione(6) ,

– vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea(7) ,

– visto lo studio elaborato nel febbraio 2016 dal dipartimento tematico C del Parlamento dal titolo "Female refugees and asylum seekers: the issue of integration",

– viste le conclusioni del vertice sociale tripartito europeo del 16 marzo 2016, in particolare la dichiarazione delle parti economiche e sociali europee sulla crisi dei rifugiati,

– visti gli obblighi internazionali presenti nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e tenendo presente il diritto fondamentale di tutti i bambini ad avere accesso all'istruzione primaria gratuita, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica o sociale,

– vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate(8) ,

– visto l'articolo 52 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0204/2016),

A. considerando che la crisi dei rifugiati è innanzitutto una crisi umanitaria, dovuta tra l'altro alla destabilizzazione di Stati del vicinato dell'UE, e ha ripercussioni a lungo termine sui mercati del lavoro e sulla società civile, e che richiede risposte durature e ponderate per garantire la coesione sociale a livello locale e l'efficace integrazione dei nuovi arrivati nelle nostre società;

B. considerando che la Convenzione di Ginevra nasce per proteggere i rifugiati europei dopo la Seconda guerra mondiale, definisce chi sono i rifugiati e stabilisce una serie di diritti riconosciuti ai rifugiati nonché gli obblighi che incombono agli Stati;

C. considerando che le figure giuridiche beneficiarie o potenzialmente beneficiarie di protezione internazionale sono tre, ossia le persone con status di rifugiato, le persone richiedenti asilo e le persone beneficiarie di protezione sussidiaria; che le politiche di inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro devono essere adeguate alle loro necessità specifiche;

D. considerando che è necessario analizzare le cause della crisi dei rifugiati in modo da poter agire in maniera efficace e immediata; che, inoltre, che le cause principali della crisi dei rifugiati sono i conflitti e, risolvendoli, si potrebbe ridurre drasticamente il numero dei rifugiati consentendo a quelli che rimangono di tornare nei rispettivi paesi;

E. considerando che il numero di richiedenti asilo e rifugiati registrato in Europa nel 2014 e nel 2015 è senza precedenti, il che è riconducibile alla difficile situazione umanitaria in alcuni paesi del vicinato dell'Unione; che un migliore accesso all'informazione grazie alle nuove tecnologie potrebbe impedire il prosperare di trafficanti e passatori;

F. considerando che il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta l'11 e 12 Novembre 2015, non hanno portato ad azioni concrete e risolutive;

G. considerando che sarà possibile integrare i rifugiati, nella società e nel mercato del lavoro, solo se vi sarà solidarietà e un impegno unitario tra tutti gli Stati membri e le rispettive società;

H. considerando che si stima che la popolazione in età lavorativa nell'UE diminuirà di 7,5 milioni entro il 2020; che le proiezioni relative all'andamento delle esigenze del mercato del lavoro nell'UE indicano carenze emergenti e future in settori specifici;

I. considerando che l'integrazione professionale è un primo passo verso l'inclusione sociale;

J. considerando che l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nelle società di accoglienza e, in particolare, nei loro mercati del lavoro è un processo dinamico a due sensi, oltre che bidimensionale (in quanto comporta diritti e doveri), che rappresenta una sfida e un'opportunità, richiede responsabilità e sforzi concertati ma distinti da parte degli stessi rifugiati nonché degli Stati membri e delle rispettive amministrazioni locali e, se del caso, delle amministrazioni regionali e delle comunità di accoglienza, come pure la partecipazione e il sostegno delle parti sociali, della società civile e delle organizzazioni di volontariato;

K. considerando che un'integrazione efficace richiede non soltanto l'inclusione nel mercato del lavoro, ma anche l'accesso a corsi di lingua al momento dell'arrivo, nonché all'alloggio, all'istruzione e alla formazione, alla protezione sociale e all'assistenza sanitaria, compreso il sostegno della salute mentale;

L. considerando che le condizioni del mercato del lavoro dei paesi ospitanti costituiscono un fattore determinante per il successo dell'integrazione dei rifugiati; che la disoccupazione nell'UE, in particolare la disoccupazione giovanile e quella di lungo periodo, registra ancora livelli allarmanti e la corrispondenza tra offerta e domanda nel mercato del lavoro è una sfida costante;

M. considerando che ciascun rifugiato è un individuo con una propria storia personale, conoscenze, competenze, qualifiche, esperienze lavorative e di vita e necessità che meritano di essere riconosciute; che i rifugiati possono avviare e creare attività economiche che potranno avere conseguenze positive per le comunità di accoglienza;

N. considerando inoltre che il 24,4 % della popolazione totale dell'UE vive a rischio di povertà e di esclusione sociale e che quasi il 10 % deve far fronte a una situazione di grave deprivazione materiale;

O. considerando che i cittadini dei paesi terzi incontrano molte difficoltà nell'ottenere il riconoscimento delle loro competenze e qualifiche; che il riconoscimento delle qualifiche acquisite in un paese terzo va di pari passo con un esame delle competenze;

P. considerando che per gli adulti rifugiati sono indispensabili un riconoscimento delle qualifiche e dei percorsi formativi ai fini del loro inserimento lavorativo, così come specifiche misure che permettano loro di acquisire qualifiche accademiche e competenze specifiche;

Q. considerando che è importante concedere ai rifugiati e ai richiedenti asilo un effettivo accesso al mercato del lavoro allo scopo di restituire loro dignità umana e autostima, oltre ad essere efficace sotto il profilo dei costi e a costituire un approccio responsabile nei confronti delle finanze pubbliche, poiché allevia i costi sostenuti dagli Stati membri e dalle autorità locali permettendo nel contempo ai rifugiati di diventare contribuenti fiscali attivi;

R. considerando che le donne e i minori, sia tra i rifugiati che tra i richiedenti asilo, hanno specifiche esigenze di protezione; che tutte le politiche relative all'inclusione sociale e all'integrazione nel mercato del lavoro devono includere una prospettiva di protezione delle donne e dei bambini;

S. considerando che, secondo dati recenti forniti da Europol nel 2015, almeno 10 000 minori non accompagnati sono scomparsi dopo essere arrivati in Europa;

T. considerando che trasferimenti forzati, conflitti, violazioni dei diritti umani e guerre possono avere pesanti ripercussioni sulla salute fisica e mentale delle persone interessate; che, inoltre, la percentuale delle violenze di genere è molto alta fra le donne rifugiate e richiedenti asilo;

U. considerando che una percentuale considerevole dei richiedenti asilo arrivati in Europa devono far fronte a condizioni subumane e precarie e vivono in campi senza avere accesso a risorse e servizi di qualità sufficiente a soddisfare le loro necessità di base;

V. considerando che l'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati del 1951 sancisce che "Nessuno Stato contraente può procedere a una qualsiasi forma di espulsione o rimpatrio ("respingimento ") di un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche";

W. considerando che l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984) sancisce che "Nessuno Stato contraente procede all'espulsione, al rimpatrio ("respingimento ") o all'estradizione di una persona verso uno Stato in cui esistono motivi per ritenere che sarebbe a rischio di essere sottoposto a torture […] e le autorità competenti tengono conto di tutte le pertinenti considerazioni, inclusa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di una tendenza coerente di violazioni gravi, palesi o di massa dei diritti umani";

X. considerando che la discriminazione, congiuntamente a fattori linguistici, di istruzione e istituzionali, costituisce una delle barriere più gravi che impediscono ai migranti in generale di partecipare pienamente al mercato del lavoro e alla società(9) ;

Y. considerando che tra i richiedenti asilo e i rifugiati arrivati nell'UE nel 2015, la metà sono giovani tra i 18 e i 34 anni e un quarto è composto da minori; che i minori provengono da zone di conflitto dove si è interrotta o ridotta anche per lunghi periodi la possibilità di frequentare le scuole, o da campi profughi dove solo una minoranza ha avuto accesso a servizi educativi o alla frequenza di scuole locali;

Z. considerando che la direttiva 2003/86/CE prevede che, riguardo al ricongiungimento familiare dei rifugiati, gli Stati membri dell'UE non possano imporre condizioni relative a un periodo minimo di soggiorno nel loro territorio prima che i rifugiati possano essere raggiunti dai loro familiari;

1. sottolinea la necessità che l'UE basi la propria risposta immediata a questa situazione sulla solidarietà e su un'equa condivisione della responsabilità, come sancito dall'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché su un approccio globale che tenga conto della necessità di migliorare i canali della migrazione sicura e legale e che assicuri il pieno rispetto della legislazione esistente e dei diritti e dei valori europei fondamentali; sottolinea che per gestire il flusso in entrata di rifugiati e richiedenti asilo è necessario istituire immediatamente un meccanismo permanente di ricollocazione per tutti gli Stati membri;

2. prende atto dell'elevata eterogeneità e della mancanza di chiarezza nell'uso del termine rifugiato nel dibattito pubblico e politico; sottolinea l'importanza di identificare in modo chiaro i rifugiati conformemente alla definizione giuridica sancita dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e dalla normativa dell'Unione, in particolare la direttiva sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale (2011/95/UE)(10) , come definito all'articolo 2, lettere c), d), e), f) e g), e la direttiva sull'accoglienza, come definito all'articolo 2, lettere a), b) e c); sottolinea l'importanza di operare una distinzione chiara tra rifugiato e migrante economico nell'attuazione della varie politiche europee e internazionali;

3. rileva che una persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria è un cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma è comunque soggetto al rischio di subire sofferenze, torture o trattamenti o punizioni inumani e degradanti, o un civile soggetto a minaccia grave e individuale alla sua vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cfr. la direttiva sulla qualifica di rifugiato);

4. sottolinea che esistono differenze significative tra gli Stati membri nelle tempistiche e nelle modalità di trattamento delle richieste di protezione internazionale; evidenzia che procedure lente ed eccessivamente burocratiche possono impedire ai rifugiati e ai richiedenti asilo di avere accesso all'istruzione e alla formazione, all'orientamento professionale e al mercato del lavoro nonché l'attivazione di programmi dell'UE e degli Stati membri e l'impiego effettivo e coordinato dei finanziamenti in questo ambito, e possono anche aumentare la vulnerabilità dei rifugiati e dei richiedenti asilo al lavoro sommerso e a condizioni lavorative precarie; sottolinea l'urgente necessità di istituire un sistema comune di asilo al fine di migliorare il riconoscimento delle procedure, garantendo nel contempo il massimo livello di sicurezza per i rifugiati e i cittadini europei; raccomanda azioni di sostegno adeguate per gli Stati membri che maggiormente sono impegnati nell'accoglienza iniziale per ragioni geografiche; riconosce che la durata del permesso di soggiorno concesso (in particolare per coloro che ricevono una protezione sussidiaria) costituisce un ostacolo all'integrazione del mercato se copre soltanto un periodo relativamente corto;

5. auspica altresì l'adozione di misure efficaci al di fuori del territorio dell'UE per permettere a chi ne ha diritto di raggiungere i paesi di accoglienza in modo sicuro, di gestire le domande di protezione internazionale e di contenere i flussi migratori indistinti;

6. sottolinea che per facilitare l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro è necessario sviluppare un approccio che preveda un opportuno adattamento e presupponga la cooperazione, e affrontare questioni serie e complesse quali: tutte le forme di discriminazione; le barriere linguistiche, che sono il primo ostacolo all'integrazione; la convalida delle competenze; le differenze socioeconomiche, relative all'istruzione e culturali; l'alloggio; le esigenze sanitarie, compresa l'assistenza psicologica e post-traumatica; il ricongiungimento familiare; la quota significativa di persone vulnerabili tra i rifugiati, in particolare il numero preoccupante di bambini, compresi i minori non accompagnati, di disabili, anziani e donne(11) , che richiedono risposte ad hoc alle loro esigenze specifiche;

7. respinge l'idea di creare mercati del lavoro speciali per i rifugiati;

8. sostiene che lo stipendio minimo nazionale dei vari Stati membri dovrebbe restare valido anche per i rifugiati;

9. ricorda la situazione estremamente preoccupante delle donne nei campi profughi in Europa, e in particolare le loro condizioni di vita e igieniche, che richiedono misure sanitarie di emergenza; sottolinea che le donne hanno esigenze sanitarie diverse rispetto agli uomini in quanto sono maggiormente esposte a rischi multipli, tra cui la violenza di genere, complicazioni relative alla salute riproduttiva e barriere culturali nell'accesso all'assistenza sanitaria; ritiene tuttavia che in tale ambito le politiche non possano essere neutrali dal punto di vista del genere;

10. sottolinea l'importanza di differenziare le azioni distinguendole tra emergenziali e di medio-lungo periodo, al fine di far fronte in maniera efficace alla disomogeneità delle esigenze;

11. ribadisce l'importanza di tenere conto, fin dall'inizio, della dimensione di genere nel trattamento delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché di riconoscere le esigenze delle donne che richiedono la protezione internazionale e i problemi specifici che riguardano l'inclusione sociale delle donne e la loro integrazione nel mercato del lavoro; chiede pari opportunità per uomini e donne in tutte le politiche e procedure relative all'inclusione sociale e all'integrazione nel mercato del lavoro, all'asilo e alla migrazione, tenendo conto del fatto che le donne si fanno carico più frequentemente degli uomini dell'assistenza a bambini e anziani, persone malate e altri familiari a carico; ricorda che l'offerta di servizi di assistenza a bambini e ad altre persone a carico di qualità e a prezzi accessibili e i regimi di lavoro flessibili sono esempi cruciali di come migliorare l'accesso ai mercati del lavoro per tutti i genitori e consentire la loro emancipazione economica e sociale;

12. mette in evidenza i benefici dell'istruzione per quanto concerne l'inclusione sociale e l'integrazione nel mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di garantire per tutti i rifugiati, in particolare per le ragazze e le donne, l'accesso all'istruzione formale, informale e non formale, nonché alla formazione lungo tutto l'arco della vita associata all'esperienza lavorativa(12) ; chiede inoltre procedure rigorose e trasparenti per il riconoscimento delle qualifiche ottenute all'estero, al di fuori dell'Unione europea;

13. invita gli Stati membri a istituire un sistema di formazione linguistica che colleghi strettamente la formazione linguistica generale e quella professionale;

14. sottolinea l'importanza di un approccio su misura in materia di integrazione basato sulle pari opportunità, prestando la necessaria attenzione alle necessità e ai problemi specifici dei diversi gruppi di destinatari; sottolinea al riguardo la forte domanda di programmi di alfabetizzazione;

Sfide e opportunità

15. ritiene che agevolare l'effettivo accesso dei rifugiati e dei richiedenti asilo all'alloggio, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alla protezione sociale e al mercato del lavoro, garantendo nel contempo il rispetto dei loro diritti fondamentali e rendendo i mercati del lavoro più inclusivi a livello locale e nazionale potrebbe essere importante per restituire loro dignità umana e autostima, e sottolinea che si tratta inoltre di una misura efficace sotto il profilo dei costi in quanto permette loro di essere autosufficienti, di ottenere l'indipendenza economica e di contribuire in maniera positiva alla società, il che costituisce un passo essenziale per il loro inserimento positivo nella stessa nonché un approccio responsabile nei confronti delle finanze pubbliche, alleviando i costi sostenuti dagli Stati membri e dalle autorità locali, dal momento che garantisce l'integrazione dei rifugiati e permette loro nel contempo di diventare contribuenti fiscali attivi, il che è generalmente positivo per la loro crescita, il loro sviluppo personale, la loro autostima e il loro riconoscimento nella società, nonché per la società e la comunità in generale; sottolinea che non tutti i rifugiati che arrivano nell'UE sono in grado di lavorare per motivi di salute, età o per altri problemi; ricorda che la direttiva sulla qualifica di beneficiario di protezione internazionale e la direttiva sulle condizioni di accoglienza prevedono il diritto di accesso al mercato del lavoro e alla formazione professionale sia per i richiedenti asilo che per i beneficiari di protezione internazionale;

16. invita gli Stati membri ad adoperarsi per l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese fissate nel quadro del Semestre europeo;

17. osserva che un intervento tempestivo e continuo è essenziale per permettere, nel modo più efficace possibile, l'inclusione sociale e l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro e nelle comunità locali, al fine di ridurre il rischio che sviluppino in futuro sentimenti di isolamento, inadeguatezza e disadattamento; ricorda che le misure di intervento tempestivo potrebbero includere una partecipazione precoce attraverso attività di volontariato, tirocini, tutoraggio e il coinvolgimento nella vita della comunità;

18. riconosce l'importanza del lavoro della società civile e delle organizzazioni di volontariato che sostengono l'emancipazione, l'integrazione e l'adattamento di tutti i richiedenti asilo e i rifugiati prima e durante la loro partecipazione al mercato del lavoro; sottolinea che dovrebbero essere adottate le misure necessarie per formare adeguatamente quanti sono impegnati a titolo volontario per l'integrazione e l'istruzione dei rifugiati; sottolinea l'importanza di creare e sviluppare reti sociali e comunitarie tra e con le comunità di rifugiati e migranti per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro;

19. sottolinea che le condizioni del mercato del lavoro dei paesi ospitanti costituiscono uno dei fattori determinanti per garantire il successo e la sostenibilità dell'integrazione dei rifugiati; è consapevole del fatto che i rifugiati sono eterogenei in termini di età, competenze e conoscenze; sottolinea che la disoccupazione nell'UE, in particolare la disoccupazione giovanile e di lungo termine, registra ancora livelli allarmanti in alcuni paesi e regioni e che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a dare priorità a politiche e investimenti finalizzati a creare un'occupazione di qualità per la società nel suo insieme, con particolare attenzione per le persone più vulnerabili, e generare crescita economica; rammenta che le misure volte a creare un'occupazione di qualità, promuovere mercati del lavoro attivi e combattere la disoccupazione devono avere un senso nel contesto locale, perché in caso contrario non saranno efficaci;

20. mette inoltre in evidenza le notevoli differenze per quanto riguarda le situazioni sociali ed economiche all'interno dell'Unione; sottolinea l'importanza di tenere conto di tali differenze nella ricollocazione dei rifugiati, al fine di ottimizzare le loro possibilità di integrazione nel mercato del lavoro, dal momento che molto spesso il primo luogo di ricollocazione non è quello in cui possono integrarsi professionalmente;

21. invita gli Stati membri a far sì che l'accoglienza dei rifugiati sia accompagnata da una solida politica di integrazione, ad esempio corsi di lingua e di orientamento che prevedano un'introduzione esaustiva ai diritti e ai valori fondamentali dell'UE e l'inclusione sociale; sottolinea che l'acquisizione di competenze linguistiche svolge un ruolo essenziale nell'efficace integrazione dei rifugiati, in particolare nel mercato del lavoro; invita gli Stati membri a offrire ai rifugiati che hanno buone probabilità di restare e di trovare un lavoro nel paese ospitante un corso di lingua approfondito di carattere generale e professionale, e a esigere la loro partecipazione a tale corso; ritiene che la formazione linguistica dovrebbe essere impartita già nei punti di crisi (hotspot) e nei centri di accoglienza;

22. sottolinea la necessità di una valutazione tempestiva, equa, trasparente e gratuita delle competenze formali e non formali dei rifugiati e dei richiedenti asilo nonché del riconoscimento e della convalida delle loro qualifiche, al fine di facilitare il loro accesso a politiche attive del mercato del lavoro, in particolare attraverso la formazione e l'orientamento professionale, comprese misure che garantiscano il loro accesso al mercato del lavoro e a condizioni di lavoro non discriminatorie, nonché misure calibrate che permettano loro di utilizzare al meglio le proprie potenzialità e di far incontrare domanda e offerta di lavoro nei paesi ospitanti; ribadisce, al riguardo, l'importanza di rafforzare il ruolo del quadro europeo delle qualifiche e di istituire rapidamente sistemi più efficaci per il riconoscimento e la convalida delle qualifiche, delle esperienze professionali e delle competenze; ricorda che l'efficacia di tali sistemi andrebbe a beneficio di tutti i cittadini dell'UE; sottolinea tuttavia che tale valutazione non dovrebbe costituire un processo di discriminazione in funzione delle qualifiche dei richiedenti asilo, e che le competenze e la potenziale occupabilità non dovrebbero costituire un criterio nelle decisioni di accoglienza; sottolinea che le limitate risorse disponibili dovrebbero essere utilizzate in maniera mirata per il tempestivo trattamento delle procedure di asilo e per la rapida ed efficace integrazione dei rifugiati;

23. mette in evidenza che la spesa pubblica, che comprende investimenti straordinari in misure e programmi di inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro, avrà probabilmente effetti positivi sul PIL nazionale nel breve periodo, mentre gli effetti a medio e lungo termine sulle finanze pubbliche dipenderanno dall'efficacia di tali misure;

24. plaude, a tale proposito, alla decisione della Commissione di tenere conto, nella sua valutazione degli eventuali scostamenti temporanei rispetto agli obblighi del Patto di stabilità e di crescita (PSC), dell'incidenza di bilancio del flusso eccezionale di rifugiati connessa con spese straordinarie per gli Stati membri nel contesto del braccio preventivo e correttivo del PSC(13) ;

25. sottolinea che i principali fondi dell'UE disponibili per l'inclusione sociale e l'integrazione nel mondo del lavoro, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) hanno obiettivi, destinatari e modalità di gestione diversi a livello di Stati membri; mette in evidenza che tali fondi sostengono iniziative mirate volte a potenziare le competenze linguistiche e professionali, a promuovere l'accesso ai servizi e al mercato del lavoro e a sostenere campagne di sensibilizzazione rivolte sia alle comunità di accoglienza che ai migranti; rammenta l'importanza di utilizzare i fondi per l'integrazione per attuare reali misure di integrazione e ricorda agli Stati membri l'importanza del principio del partenariato per garantire l'uso efficace e più coordinato di tali fondi; pone l'accento, tuttavia, sulla necessità che l'obiettivo dell'integrazione sul mercato del lavoro dei rifugiati si traduca nell'attribuzione di una maggiore importanza al Fondo sociale europeo;

26. sottolinea, dato che tali fondi sono insufficienti, la necessità di maggiori investimenti pubblici e risorse aggiuntive per fornire, in via prioritaria, alle autorità locali, alle parti sociali, agli attori economici e sociali, alla società civile e alle organizzazioni di volontari un sostegno finanziario diretto per le misure intese a favorire una rapida integrazione dei rifugiati e dei richiedenti asilo nella società e nel mercato del lavoro, anche per evitare tensioni sociali, specialmente dove il tasso di disoccupazione è più elevato;

27. prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione per semplificare e aumentare la sinergia tra gli strumenti di finanziamento a disposizione; sottolinea tuttavia la necessità di sviluppare ulteriormente l'accessibilità, la complementarità e la trasparenza dei fondi, nell'ottica di rafforzare la capacità degli Stati membri di accogliere e integrare i rifugiati e i richiedenti asilo;

28. sottolinea a tale riguardo che l'AMIF ha esaurito tutte le sue risorse; raccomanda pertanto l'implementazione ulteriore di tale fondo nel quadro della revisione del QFP;

29. sottolinea che i principi della parità di trattamento, della non discriminazione, delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere dovrebbero sempre essere rispettati in sede di definizione e di attuazione delle politiche e delle misure di inclusione sociale e di integrazione;

30. sottolinea inoltre che le misure di integrazione e di inclusione a favore dei rifugiati e dei richiedenti asilo non devono attingere alle risorse finanziarie destinate ai programmi per altri gruppi svantaggiati, ma richiedono necessariamente investimenti sociali aggiuntivi che riflettano la necessità di ulteriori misure; sottolinea tuttavia che i fondi UE disponibili dovrebbero essere spesi in maniera più efficace; invita pertanto la Commissione a tenere conto, al momento di elaborare le politiche di integrazione, dei dati relativi al mercato del lavoro e alla situazione sociale, al fine di garantire che il processo di integrazione non deteriori la situazione sociale ed economica delle regioni di accoglienza;

31. invita pertanto la Commissione a esaminare l'opportunità di introdurre una quota minima del 25 % del bilancio della politica di coesione del Fondo sociale europeo (FSE) nella revisione del quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di garantire la disponibilità di risorse adeguate per l'integrazione nel mercato del lavoro nel lungo termine; invita il Consiglio, nell'ambito della prossima revisione del QFP, ad adeguare i massimali degli stanziamenti totali e delle singole rubriche in modo da tenere conto delle sfide interne ed esterne derivanti dalla crisi dei rifugiati, e ad adeguarli alle esigenze degli Stati membri che si trovano ad affrontare le maggiori sfide in fatto di integrazione(14) ;

32. sottolinea che, per garantire uno stanziamento rapido nell'ambito del FSE, gli Stati membri dovrebbero, ove necessario, adeguare le relative norme nazionali, al fine di assicurare che i richiedenti asilo godano di pari trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione e di paesi terzi che hanno accesso al mercato del lavoro;

Fare dell'integrazione una realtà

33. sottolinea la necessità di una rigorosa correlazione tra tutti gli atti legislativi che costituiscono l'Agenda europea sulla migrazione(15) al fine di assicurare una buona gestione dei rifugiati e dei migranti;

34. osserva che la partecipazione di tutti gli attori che intervengono nella società è essenziale e, pertanto, raccomanda che, nel rispetto delle competenze degli Stati membri per quanto concerne le misure di integrazione, si proceda a un rafforzamento dello scambio delle migliori pratiche in questo ambito; sottolinea che le misure di integrazione per tutti i cittadini di paesi terzi legalmente residenti dovrebbero promuovere l'inclusione, piuttosto che l'isolamento; osserva che le autorità regionali e locali, incluse le città, sono chiamate a svolgere un ruolo chiave nei processi di integrazione;

35. è fermamente convinto che sarà difficile integrare i rifugiati nel mercato del lavoro senza un sostegno attivo e su vasta scala da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese dell'UE; ritiene che le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero fornire alle PMI un sostegno e una consulenza completi e mirati nell'ambito dell'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro;

36. sostiene gli sforzi della Commissione in merito all'aggiornamento dell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare attraverso la revisione del regolamento Dublino III con l'obiettivo di migliorare la solidarietà, la condivisione delle responsabilità e l'armonizzazione delle norme di protezione tra gli Stati membri; sottolinea l'impatto positivo che la mobilità dei rifugiati avrebbe sulla gestione del fabbisogno e della carenza di forza lavoro nonché sull'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro, compresi alcuni aspetti come il fatto di incoraggiare gli Stati membri a consentire il ricongiungimento familiare; evidenzia che sono necessari ulteriori sforzi per creare un vero e proprio sistema comune europeo di asilo uniforme e una politica di migrazione legale globale e sostenibile nell'UE che soddisfi la domanda del mercato del lavoro in termini di competenze e dove le politiche di inclusione sociale e di integrazione attiva svolgano un ruolo centrale;

37. deplora il fatto che la Commissione abbia adottato 40 decisioni di infrazione nei confronti di numerosi Stati membri per la mancata attuazione di politiche fondamentali del sistema comune europeo di asilo, tra cui le lettere di messa in mora inviate a 19 Stati membri per non aver comunicato le misure volte a recepire la direttiva sulle condizioni di accoglienza, che stabilisce norme essenziali su questioni quali l'accesso all'occupazione, la formazione professionale, la scolarizzazione e l'istruzione dei minori, il cibo, l'alloggio, l'assistenza sanitaria, l'assistenza medica e psicologica e le disposizioni per le persone svantaggiate; è convinto che la Commissione debba fare di più per garantire la piena ed effettiva attuazione delle norme vigenti; esorta gli Stati membri a porre rimedio a tale situazione, in conformità con le norme sui diritti umani e i principi europei di solidarietà, assunzione di giusta parte di responsabilità e di leale cooperazione, sanciti dai trattati;

38. prende atto della dichiarazione del Presidente Juncker(16) contenuta nel discorso 2015 sullo stato dell'Unione nella quale afferma il suo sostegno alla concessione ai richiedenti asilo dell'accesso al mercato del lavoro durante l'esame delle loro domande; si rammarica, tuttavia, della scarsa determinazione mostrata dalla Commissione nell'attuazione delle decisioni adottate; esprime preoccupazione per la decisione di alcuni Stati membri di chiudere le frontiere interne o introdurre controlli provvisori, mettendo a rischio la libertà di circolazione all'interno dello spazio Schengen;

39. si rammarica dell'attuazione inadeguata dell'accordo di distribuzione dei rifugiati tra gli Stati membri, concluso nel settembre 2015; evidenzia il mancato raggiungimento delle quote di accoglienza dei rifugiati nella maggioranza degli Stati membri; esorta la Commissione e gli Stati membri ad attuare gli accordi il più rapidamente possibile e ad accelerare le procedure di accoglienza e reinsediamento dei rifugiati;

40. sottolinea che un lungo trattamento delle domande di protezione internazionale e la mancata registrazione dei richiedenti asilo in arrivo non solo impediscono l'accesso tempestivo e legale dei rifugiati e richiedenti asilo al mercato del lavoro, ma favoriscono anche le condizioni per lo sviluppo di pratiche di lavoro sommerso e di tutte le forme di sfruttamento; pone in evidenza la necessità di supportare gli Stati membri che sono in prima linea nel gestire la registrazione dei richiedenti asilo;

41. sottolinea che a tutte le vittime di sfruttamento e discriminazione dovrebbe essere garantito l'accesso alla giustizia e alla protezione; pone in evidenza il lavoro essenziale svolto dalle parti sociali, dalla società civile, dalle autorità locali, dagli attori economici e sociali e dalle organizzazioni di volontariato nell'impegno a favore di questi lavoratori e nel fornire loro le informazioni, in particolare in merito ai loro diritti e doveri e alla protezione loro riconosciuta, come pure il sostegno di cui hanno bisogno, tenendo altresì presente l'eventuale natura temporanea del soggiorno dei rifugiati;

42. sottolinea l'importanza di evitare la formazione di ghetti al fine di garantire l'efficace integrazione dei rifugiati nella società;

43. si compiace dell'istituzione di uno strumento di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi nel quadro della nuova agenda della Commissione per le competenze per l'Europa, inteso a migliorare l'individuazione e la documentazione tempestive delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi, a introdurre una guida delle migliori pratiche per sostenere l'integrazione nel mercato del lavoro degli Stati membri e a migliorare l'apprendimento delle lingue online per i migranti e i richiedenti asilo arrivati di recente attraverso corsi di lingue online erogati nel quadro del programma Erasmus+;

44. si compiace del piano d'azione della Commissione per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, che definisce misure precedenti alla partenza e all'arrivo e affronta questioni concernenti l'istruzione, l'occupazione e la formazione professionale, l'accesso ai servizi di base, la partecipazione attiva e l'inclusione sociale;

Raccomandazioni e migliori pratiche

45. invita gli Stati membri a garantire la rapida e piena integrazione nel mercato del lavoro e l'inclusione sociale dei rifugiati, conformemente al principio della parità di trattamento, alla situazione del mercato del lavoro nazionale e alla normativa unionale e nazionale, nonché a informare i rifugiati in merito ai servizi pubblici e a garantire loro l'accesso a tali servizi, in particolare l'accesso agli alloggi, all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, a corsi di integrazione, moduli per l'apprendimento delle lingue e altre iniziative di istruzione e formazione;

46. invita la Commissione a valutare la possibilità di effettuare una revisione mirata della direttiva sulle condizioni di accoglienza al fine di garantire che i richiedenti protezione internazionale abbiano accesso al mercato del lavoro il prima possibile dalla presentazione della domanda; esorta la Commissione a promuovere una convergenza verso l'alto delle norme in materia di protezione sociale e una rapida concessione dei permessi di lavoro negli Stati membri;

47. invita la Commissione a intensificare i propri sforzi per assicurare che ai rifugiati e ai richiedenti asilo sia garantito un accesso effettivo al mercato del lavoro, verificando in particolare che gli Stati membri non impongano condizioni troppo restrittive per l'accesso all'occupazione, che renderebbero oltremodo difficile l'accesso all'occupazione; invita inoltre gli Stati membri a ridurre gli oneri burocratici in modo da semplificare l'ingresso nel mercato del lavoro da parte delle persone in grado di svolgere un'attività lavorativa; sottolinea che tali azioni favorirebbero l'integrazione dei rifugiati e, in termini più generali, andrebbero a vantaggio di tutti i cittadini dell'Unione;

48. incoraggia gli Stati membri ad abbreviare i tempi di trattamento delle domande di protezione internazionale, tenendo in debito conto i diritti degli individui interessati e senza compromettere la qualità del processo decisionale, a valutare i livelli di istruzione e le qualifiche presso le strutture di prima accoglienza e, quindi, a estendere in maniera più mirata le misure d'intervento precoce come la formazione linguistica, la valutazione delle competenze e i corsi di integrazione civica, tra cui corsi sui diritti fondamentali, sui valori e sulla cultura europei, in particolare per i richiedenti asilo che presentano buone prospettive di vedersi riconoscere la protezione internazionale; chiede un accesso paritario a predette misure; sollecita la Commissione a sostenere gli Stati membri con azioni concrete ed efficaci che contribuiscano a razionalizzare le modalità di trattamento delle domande;

49. invita gli Stati membri a garantire ai rifugiati e ai richiedenti asilo un accesso rapido, facile e paritario alla formazione, compresi tirocini e apprendistati, onde assicurarne un'integrazione piena, rapida ed efficace nelle nostre società e nel mercato del lavoro, fornendo loro, a titolo di esempio, le abilità necessarie a costruirsi un nuovo futuro al loro rientro; evidenzia che ciò andrebbe fatto avviando iniziative congiuntamente con il settore privato, i sindacati e la società civile; invita inoltre gli Stati membri a riconoscere e convalidare, su base individuale, le attuali capacità, le competenze formali e non formali, i talenti e le conoscenze specializzate dei rifugiati; ricorda che la prima barriera che i rifugiati si trovano a dover superare è quella linguistica; raccomanda pertanto interventi efficaci che consentano non solo di imparare e comprendere la lingua del paese ospitante, ma anche di promuovere un processo di conoscenza reciproca tra le diverse culture al fine di scongiurare il diffondersi di sentimenti xenofobi e razzisti;

50. chiede l'istituzione di una task force della DG EMPL della Commissione al fine di elaborare, nel più breve tempo possibile, norme paneuropee riguardanti le competenze trasversali e metodi per la loro classificazione;

51. accoglie con favore soluzioni per fornire informazioni multilingue sulle opportunità riguardanti l'istruzione formale e non formale, la formazione professionale, i tirocini e il volontariato per i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo; chiede pertanto che tali servizi siano ampliati;

52. sottolinea che strumenti innovativi basati sui nuovi mezzi di comunicazione, come i media e le applicazioni sociali, potrebbero svolgere un ruolo centrale nell'agevolare l'accesso ai servizi e lo scambio di informazioni riguardanti la registrazione dei rifugiati, la valutazione delle competenze, la ricerca di un lavoro e la formazione linguistica, nonché nel fornire assistenza diretta alle persone bisognose; incoraggia inoltre gli Stati membri a creare piattaforme dedicate e portali Internet multilingue volti a fornire informazioni concise e di facile accesso sulle possibilità di riconoscimento, sui programmi di integrazione esistenti e sugli elenchi delle istituzioni competenti, ricordando che tutti gli Stati dell'UE e del SEE hanno un centro nazionale di informazione sul riconoscimento accademico, il quale offre la possibilità di comparare i titoli accademici; incoraggia gli Stati membri, in tale contesto, a promuovere questo servizio;

53. richiama l'attenzione sul vasto ventaglio di possibilità e modelli di formazione a disposizione negli Stati membri e, nello specifico, sul modello combinato di istruzione e formazione professionale, che è del tutto o pressoché sconosciuto in alcuni Stati membri e ai rifugiati e richiedenti asilo, ma che può apportare un notevole contributo all'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro e nella società, agevolando la transizione dall'istruzione e dalla formazione al mondo del lavoro, e grazie a cui è possibile formare lavoratori per occupazioni in cui vi è carenza di personale;

54. invita la Commissione a proporre linee guida sulle modalità di riconoscimento delle attuali qualifiche e competenze dei rifugiati; osserva, a questo proposito, che in molti casi la formazione e l'acquisizione di qualifiche nei paesi di origine dei rifugiati non sono in linea con gli standard europei; propone alla Commissione di formulare raccomandazioni che consentano agli Stati membri di individuare con maggiore facilità, celerità ed efficacia le capacità, le competenze, i talenti e le conoscenze specializzate dei rifugiati; pone in evidenza, a tale riguardo, le differenze esistenti tra i mercati del lavoro degli Stati membri e le loro diverse esigenze, e auspica che, tenendo conto di tale aspetto, sia possibile soddisfare con maggiore facilità, celerità ed efficienza la domanda di manodopera in alcuni settori e, allo stesso tempo, integrare più rapidamente i rifugiati nel mercato del lavoro;

55. invita la Commissione a valutare una revisione della direttiva sulla carta blu;

56. sottolinea la necessità che la Commissione e gli Stati membri intensifichino i loro sforzi nella lotta contro tutte le forme di discriminazione, xenofobia e razzismo, anche sensibilizzando in merito alle leggi antidiscriminazione, sostenendo l'operato delle autorità locali, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali e degli enti nazionali per le pari opportunità, nonché intensificando gli sforzi di comunicazione nei confronti dei mezzi di comunicazione e dei cittadini dell'UE al fine di combattere la disinformazione o la xenofobia, che sono contrarie ai valori fondamentali europei; osserva che tutti i predetti sforzi contribuiranno notevolmente all'accettazione e all'inclusione sociale dei rifugiati; incoraggia gli Stati membri ad avvalersi dei fondi del programma "Uguaglianza, diritti e cittadinanza" per offrire una formazione in tema di diversità e per educare e informare i rifugiati e i migranti che si inseriscono nel mercato del lavoro circa i loro diritti legali di lavoratori, contribuendo ad evitare che cadano vittime di pratiche di sfruttamento o di datori di lavoro inclini allo sfruttamento; sottolinea che il problema della discriminazione multipla dovrebbe preso in considerazione nell'ambito di tutte le politiche in materia di migrazione e integrazione;

57. accoglie con favore la dichiarazione congiunta sulla crisi dei rifugiati resa il 16 marzo 2016 dalle parti sociali che hanno partecipato al vertice sociale trilaterale, in cui evidenziano il loro impegno e la loro disponibilità a collaborare con i governi e le altre parti interessate allo scopo di concepire ed elaborare politiche a sostegno dell'inclusione; ritiene che le parti sociali e le organizzazioni della società civile siano intermediari insostituibili chiamati a svolgere un ruolo importante nell'inclusione dei rifugiati nel mercato del lavoro e, più in generale, nella società; incoraggia la Commissione a intensificare il dialogo con le parti sociali sulla base di una rappresentanza d'interessi equilibrata, al fine di individuare le possibilità per i rifugiati nel mercato del lavoro e sul fronte occupazionale;

58. invita gli Stati membri a fare tesoro delle esperienze e prassi acquisite a livello urbano nel promuovere mercati del lavoro inclusivi per tutti i residenti, compresi i beneficiari di protezione internazionale – e a facilitarne la condivisione – nonché a coinvolgere le città e le autorità locali nella definizione e nell'attuazione delle politiche di inclusione sociale ed economica; ritiene che sia necessario un partenariato più efficace tra i vari livelli di governo e che le iniziative nazionali e dell'UE debbano integrare e rafforzare le azioni delle città, focalizzandosi sui bisogni reali dei nostri cittadini; reputa opportuno riconoscere e dare risalto alle buone prassi degli Stati membri – in coordinamento efficace con le città e con la partecipazione di queste ultime;

59. ritiene necessario offrire una formazione adeguata sulla legislazione del lavoro e la non discriminazione ai rifugiati così come alle autorità, nell'ottica di garantire che i rifugiati non siano sfruttati mediante pratiche di lavoro sommerso e altre forme di grave sfruttamento lavorativo e che non siano oggetto di discriminazioni sul lavoro;

60. chiede alla Commissione di offrire un sostegno finanziario ai meccanismi transnazionali che assicurano la trasferibilità e l'adattabilità delle buone pratiche – come ad esempio i progetti di coaching e tutoraggio inter pares che coinvolgono tutti i livelli di governance e molteplici parti interessate, elaborati e attuati da diversi soggetti interessati a livello di UE – e la loro effettiva attuazione sul campo;

61. invita gli Stati membri ad attuare la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia e la nuova direttiva sulle vittime della criminalità, nonché a garantire tempestivamente l'indagine e il perseguimento di qualsiasi incitamento alla violenza, compresa la violenza di genere, nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo, a prescindere dal loro status di residenti;

62. richiama l'attenzione sulla crescita degli episodi di incitamento all'odio, ostilità contro i migranti e violenza xenofoba sia da parte delle istituzioni che di singoli individui;

63. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare le relazioni diplomatiche e ad adottare tutte le misure economiche e sociali necessarie per permettere la stabilizzazione dei paesi di provenienza dei rifugiati affinché possano rimanere nei propri paesi oppure farvi ritorno;

64. chiede una celere riassegnazione delle risorse nell'ambito dell'FSE, dell'AMIF, del FESR e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), al fine di garantire un sostegno più efficace agli Stati membri che sostengono il peso maggiore della crisi dei rifugiati;

Cultura, istruzione e sport

65. sottolinea l'urgente necessità di garantire che i minori non accompagnati ricevano una particolare tutela dallo sfruttamento sul lavoro, dalla violenza e dalla tratta; sottolinea la necessità di tutor e, in particolare, di misure specifiche per le ragazze, le quali sono spesso soggette a condizioni di maggiore vulnerabilità ed esposte a varie forme di sfruttamento, tratta e abusi sessuali e rischiano maggiormente di essere escluse dai percorsi educativi;

66. invita la Commissione ad aumentare la visibilità della cultura, dell'istruzione e della formazione all'interno delle misure operative adottate nel quadro dell'Agenda europea sulla migrazione; invita la Commissione ad adottare una politica specifica in materia di dialogo interculturale;

67. invita l'UE e gli Stati membri a dare priorità all'integrazione attraverso misure mirate e preventive in materia di istruzione, formazione, cultura e sport, nonché alle sfide affrontate dalle società ospitanti nel garantire, in particolare, il diritto all'istruzione dei minori, a prescindere dal loro status di rifugiati, come stabilito all'articolo 22 della Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia, accordando così priorità all'interesse superiore del minore;

68. insiste sulla necessità di condurre un'analisi esaustiva, attraverso studi, ricerche e statistiche, in base alla quale sia possibile formulare i migliori suggerimenti per iniziative e azioni strategiche, nell'ottica di determinare la strategia da adottare in materia di istruzione per i rifugiati, con specifico riferimento all'apprendimento in età adulta, alla luce delle loro attuali qualifiche;

69. sottolinea il ruolo fondamentale dell'istruzione pubblica gratuita, della cultura, del dialogo interculturale e interreligioso, dell'istruzione non formale e informale, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e della politica per la gioventù e lo sport nel promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Europa, nel favorire la comprensione e la solidarietà dei paesi ospitanti nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'estremismo, così come nel contribuire a realizzare società più coese e inclusive basate sulla diversità culturale, la promozione di valori comuni europei e la tutela dei diritti fondamentali; sottolinea la necessità di garantire la mediazione culturale e linguistica mentre i rifugiati e i richiedenti asilo sviluppano la conoscenza della lingua e dei valori culturali e sociali del paese ospitante;

70. sottolinea il ruolo importante dello sport quale strumento in grado di incoraggiare il dialogo sociale e interculturale promuovendo la creazione di sinergie positive tra la popolazione locale e i rifugiati e i richiedenti asilo; invita le istituzioni europee e gli Stati membri ad attuare programmi miranti all'integrazione sociale dei rifugiati attraverso attività culturali o sportive comuni; sostiene pertanto le iniziative esistenti delle organizzazioni sportive e incoraggia lo scambio delle migliori pratiche tra le diverse entità impegnate in attività sportive finalizzate all'integrazione sociale dei rifugiati;

71. si rammarica profondamente dell'attuale scomparsa di reti culturali a causa del nuovo orientamento del programma Europa creativa;

72. sottolinea la necessità di procedure efficaci per consentire una transizione agevole tra le strutture educative disponibili nei campi profughi e i sistemi educativi degli Stati membri in cui si trovano;

73. insiste sulla necessità che gli Stati membri agevolino l'iscrizione degli studenti rifugiati a tutti i cicli di istruzione e chiede che siano profusi maggiori sforzi per ripartire gli allievi e inserirli in modo efficace nei sistemi scolastici nazionali;

74. invita l'UE e gli Stati membri a istituire "corridoi educativi" attraverso la promozione di accordi con le università europee e l'Unione delle università del Mediterraneo (UNIMED) per ospitare studenti rifugiati provenienti da zone di conflitto, in modo da facilitare il loro accesso e promuovere il sostegno tra pari e il volontariato; valuta positivamente le iniziative adottate in materia da numerose università europee e i loro partenariati;

75. accoglie con favore i programmi europei e nazionali e le iniziative private promosse dalle istituzioni senza scopo di lucro che forniscono assistenza agli accademici migranti in campo scientifico e in altri ambiti professionali ed è favorevole al loro sviluppo e sostegno;

76. invita gli Stati membri, al fine di assicurare che l'integrazione inizi immediatamente, a garantire soluzioni per la messa a disposizione, in diverse lingue, di informazioni propedeutiche a scopo didattico, orientate alla pratica e comprensibili;

77. invita gli Stati membri a fornire un sostegno mirato ai bambini e ai giovani rifugiati e richiedenti asilo che entrano nel sistema scolastico, ad esempio attraverso corsi intensivi di lingua e programmi di introduzione generale, ivi compreso un supporto pedagogico, per consentire loro di inserirsi quanto prima nelle classi regolari; sottolinea la necessità di rispondere alle distinte esigenze e vulnerabilità di gruppi specifici, in particolare dei minori non accompagnati e degli adulti senza istruzione di base;

78. ricorda all'UE e agli Stati membri il loro dovere di garantire una protezione speciale ai minori, compresi i minori rifugiati, in situazioni di emergenza, conformemente alle disposizioni internazionali, e, nello specifico, di garantire loro l'accesso alle strutture scolastiche ed educative; accoglie con favore l'obiettivo di destinare all'istruzione il 4 % del bilancio totale dell'UE dedicato agli aiuti umanitari per il 2016, e invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere a livello internazionale un aumento dei fondi a favore dell'istruzione nelle situazioni di emergenza nel quadro dei programmi d'aiuto esistenti, in vista del vertice umanitario mondiale che si terrà a Istanbul nel maggio 2016;

79. raccomanda di offrire ai bambini rifugiati ulteriori corsi di lingua impartiti nella lingua del loro paese di origine;

80. sottolinea l'importanza di avviare azioni di supporto educativo, soprattutto nella prospettiva di creare strutture adeguate negli hotspot e negli hub presenti nell'UE, che corroborino gli sforzi delle organizzazioni umanitarie e delle ONG che hanno già avviato attività educative e di altro tipo nei campi di accoglienza, nonché l'importanza di fornire incentivi e sostegno per lo sviluppo di strutture educative formali all'interno dei campi profughi, compresi quelli siti nei paesi terzi;

81. accoglie con favore i nuovi inviti a presentare proposte specifiche su programmi e progetti in materia di cultura, istruzione, sport e mobilità giovanile intesi a favorire il dialogo interculturale e l'inclusione e l'integrazione culturale e sociale nell'ambito dei programmi Europa creativa ed Erasmus+; sottolinea la necessità di abbattere gli ostacoli e le barriere esistenti alla presentazione di progetti per l'integrazione dei rifugiati e di facilitare l'accesso ai programmi per tutti;

82. chiede agli Stati membri di promuovere iniziative atte ad assicurare una maggiore cooperazione, coerenza delle politiche e dialogo tra le autorità pubbliche, le ONG competenti, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le comunità di rifugiati, al fine di rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproche e valutare eventuali iniziative supplementari per assicurare un accesso equo a un'istruzione di qualità, integrando così i migranti e i rifugiati in un ambiente di apprendimento positivo;

83. sottolinea il ruolo essenziale degli insegnanti nell'integrare i bambini e i giovani rifugiati e migranti nel sistema di istruzione ed evidenzia la necessità di disporre di personale docente specializzato e di organizzare una formazione avanzata per gli insegnanti; chiede all'UE e agli Stati membri, in tale contesto, di considerare l'istituzione di canali di cooperazione per gli insegnanti, in modo che possano condividere le loro esperienze, scambiare le migliori pratiche e ricevere un sostegno tra pari;

84. invita gli Stati membri ad aiutare gli insegnanti e i professori migranti nella ricerca di un posto di lavoro nell'ambito dell'insegnamento, sia per migliorare la loro situazione che per mettere le loro competenze ed esperienze linguistiche e pedagogiche a frutto nei sistemi scolastici;

85. sostiene l'idea di istituire helpdesk per gli insegnanti che offrano sostegno tempestivo per affrontare i vari tipi di diversità in classe e promuovere un dialogo interculturale e un orientamento in caso di conflitti o studenti a rischio di radicalizzazione; invita inoltre gli Stati membri ad ampliare le opportunità di educazione politica e a offrire opportune possibilità di aggiornamento così come materiali didattici al fine di chiarire le cause che spingono le persone a fuggire e di lottare contro l'estremismo;

86. sottolinea l'importanza delle scuole in quanto forniscono consulenza e mediazione linguistica e culturale, anche per quanto riguarda i valori democratici, mediante l'educazione civica e programmi di cittadinanza attiva, e svolgono un ruolo chiave nell'accelerare e assicurare l'inclusione e l'integrazione sociale e culturale non soltanto degli studenti ma anche delle loro famiglie;

87. accoglie con favore la decisione del Consiglio di dedicare azioni specifiche del programma di lavoro per la cultura 2015-2018 al ruolo della cultura, delle arti e del dialogo interculturale nell'integrazione dei migranti, e di fare il punto sulle buone pratiche in atto negli Stati membri;

88. sottolinea che è necessario promuovere meglio l'uso dell'arte come strumento di integrazione nonché facilitare e rafforzare la partecipazione dei rifugiati alle attività artistiche;

89. accoglie con favore il nuovo gruppo di lavoro di esperti sul tema "Dialogo interculturale e integrazione dei migranti e dei rifugiati attraverso l'arte e il dialogo"(17) , istituito dalla Commissione, che dovrebbe pubblicare un manuale di buone pratiche entro la fine del 2017;

90. sottolinea l'importanza della promozione e dell'ulteriore sviluppo di applicazioni, video ed esercizi formativi, nonché di piattaforme di apprendimento per i rifugiati, al fine di facilitare e completare la loro istruzione e formazione;

91. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) Testi approvati, P8_TA(2015)0176.
(2) Testi approvati, P8_TA(2015)0317.
(3) Testi approvati, P8_TA(2014)0105.
(4) GU C 36 del 29.1.2016, pag. 91.
(5) Testi approvati, P8_TA(2016)0008.
(6) Testi approvati, P8_TA(2015)0320.
(7) Testi approvati, P8_TA(2016)0073.
(8) Testi approvati, P8_TA(2015)0418.
(9) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/518768/IPOL-EMPL_NT%282014%29518768_EN.pdf
(10) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(11) http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en
(12) Cfr.testi approvati dell'8.3.2016, P8_TA(2016)0073.
(13) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_it.htm
(14) http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20131118IPR25534/I-deputati-approvano-la-nuova-politica-di-coesione
(15) COM(2015)0240.
(16) http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I107934
(17) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14444-2015-INIT/en/pdf