Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Aprile 2013

Risoluzione 14 marzo 2013

Risoluzione del Parlamento Europeo 14 marzo 2013: "Rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio".

Il Parlamento europeo,

– visti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani che vietano la discriminazione, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (UNCERD),

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 14,

– visto l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta qualsiasi forma di discriminazione, fondata ad esempio sulla razza, l'origine etnica, la lingua, la religione o l'appartenenza a una minoranza nazionale,

– visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), il quale afferma che l'UE «si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»,

– visto l'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale»,

– visto l'articolo 19 del TFUE, il quale attribuisce all'Unione europea un mandato politico per «prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale»,

– visto l'articolo 67 del TFUE, secondo cui l'Unione «si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro […] il razzismo e la xenofobia»,

– visto l'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE,

– vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato(1) ,

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(2) (direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza),

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(3) (direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione),

– vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(4) (decisione quadro sul razzismo e la xenofobia),

– visto il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'intolleranza religiosa, l'antiziganismo, l'omofobia, la transfobia, la discriminazione, la violenza basata su pregiudizi e l'estremismo, e la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su un approccio dell'UE in materia di diritto penale(5) ,

– visti l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il suo lavoro nell'ambito della lotta contro la discriminazione, del razzismo, della xenofobia nonché delle forme di intolleranza e violenza basate su pregiudizi connesse a tali fenomeni(6) ,

– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che la Presidenza irlandese, in occasione del Consiglio informale «Giustizia e affari interni» del 17 e 18 gennaio 2013, ha avviato un dibattito sulle azioni dell'UE per combattere la criminalità generata dall'odio, il razzismo, l'antisemitismo, la xenofobia e l'omofobia, sottolineando altresì la necessità di una protezione e di una raccolta di dati migliorate nonché di un più deciso impegno da parte dei leader per sostenere attivamente i valori europei e favorire un clima di reciproco rispetto nonché l'inclusione delle persone di diversa appartenenza religiosa o etnica ovvero di diverso orientamento sessuale;

B. considerando che il 21 marzo di ogni anno si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale in risposta all'uccisione di 69 manifestanti anti-apartheid avvenuta in Sud Africa nel 1960;

C. considerando che è essenziale ricordare i massacri motivati dal razzismo e dalla xenofobia avvenuti nella storia europea nonché mantenerne viva la memoria;

D. considerando che l'Unione europea si basa sui valori comuni del rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in un'ottica di maggiore promozione della tolleranza;

E. considerando che il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'intolleranza religiosa, l'antiziganismo, l'omofobia, la transfobia e le forme di intolleranza connesse a tali fenomeni implicano credenze, preconcetti e atteggiamenti che legittimano la discriminazione, la violenza basata su pregiudizi e l'odio basato su determinati fattori, tra cui le caratteristiche e lo status sociale;

F. considerando che, nonostante tutti gli Stati membri abbiano introdotto il divieto di discriminazione nei rispettivi ordinamenti al fine di promuovere condizioni paritarie per tutti, si assiste, nell'UE, a un aumento della discriminazione e della criminalità generata dall'odio, ossia le violenze e i reati motivati da razzismo, xenofobia, antiziganismo o intolleranza religiosa – ovvero dall'orientamento sessuale di una persona, dalla sua identità di genere o dalla sua appartenenza a una minoranza – oppure basati sulle motivazioni citate nell'elenco non esaustivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali;

G. considerando che, secondo l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), fra le persone appartenenti a minoranze, una su quattro sarebbe stata coinvolta in reati a sfondo razziale e una proporzione che può arrivare al 90% di tutte le aggressioni o le minacce subite da immigrati o membri di minoranze etniche non viene denunciata alla polizia; che soltanto quattro Stati membri dell'UE raccolgono o pubblicano dati sulla criminalità contro i rom, mentre soltanto otto registrano i reati motivati dall'orientamento sessuale (percepito) della vittima;

H. considerando l'importanza di un intervento dell'UE e dei suoi Stati membri per combattere il razzismo e la xenofobia attraverso una prevenzione basata sull'educazione, la promozione di una cultura del rispetto e della tolleranza nonché la garanzia che i reati generati dall'odio siano denunciati dalle vittime, indagati dalle autorità di contrasto e sanzionati a livello giudiziario;

I. considerando che l'attuale crisi economica sta mettendo alla prova il principio di solidarietà e che gli Stati membri, in tempi di crisi economica, devono rimanere vigili e scongiurare i pericoli legati all'aumento dell'intolleranza e alla ricerca di capri espiatori;

J. considerando che l'UE ha adottato una serie di strumenti per la lotta agli atti e alle discriminazioni in questione, segnatamente la direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza), la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva per la parità di trattamento in materia di occupazione), la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (decisione quadro sul razzismo e la xenofobia), il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom e la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

K. considerando che la proposta della Commissione del 2008 riguardante una direttiva del Consiglio sulla tutela del principio di parità di trattamento al di fuori dell'ambito lavorativo indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (direttiva sulla parità di trattamento) non è stata adottata dal Consiglio dopo cinque anni di discussioni a causa della strenua opposizione di un gruppo ristretto di Stati membri;

L. considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intensificare la lotta alla violenza e alle discriminazioni basate su pregiudizi, ivi inclusi il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'intolleranza religiosa, l'antiziganismo, l'omofobia e la transfobia;

M. considerando che la Commissione ha recentemente avvertito che, con l'espandersi della minaccia dell'estremismo violento, i discorsi politici intrisi di razzismo, estremismo e populismo possono anche ispirare «lupi solitari» a effettuare uccisioni indiscriminate;

N. considerando che tutti i paesi partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ivi inclusi tutti gli Stati membri, hanno riconosciuto che i reati generati dall'odio, per definizione commessi sulla base di pregiudizi, devono essere contrastati mediante norme penali e politiche specifiche su misura;

1. sottolinea che nell'Unione europea deve restare per sempre inammissibile ogni tipo di intolleranza e discriminazione;

2. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a rafforzare la lotta contro i reati generati dall'odio e gli atteggiamenti e i comportamenti discriminatori;

3. chiede una strategia globale volta a contrastare i reati generati dall'odio, la violenza basata su pregiudizi e la discriminazione;

4. sottolinea l'importanza della piena consapevolezza dei singoli in merito ai diritti loro spettanti in termini di protezione dai reati generati dall'odio e invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure appropriate per incoraggiare la denuncia dei reati in questione nonché di ogni altra forma di criminalità fondata sul razzismo e sulla xenofobia, garantendo altresì una protezione adeguata alle persone che presentano denunce e alle vittime dei reati di matrice razzista e xenofoba;

5. ricorda le sue precedenti richieste relative a una revisione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, in particolare per quanto concerne le manifestazioni di antisemitismo, intolleranza religiosa, antiziganismo, omofobia e transfobia;

6. invita il Consiglio e gli Stati membri ad approvare senza ulteriori indugi la direttiva sulla parità di trattamento, che costituisce uno dei principali strumenti dell'UE per promuovere e garantire un'autentica parità nell'Unione e per contrastare i pregiudizi e le discriminazioni;

7. chiede l'adozione di misure atte a garantire la realizzazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom attraverso revisioni periodiche nonché attività di monitoraggio e sostegno che consentano alle autorità locali, regionali e nazionali di sviluppare e attuare efficacemente, mediante l'utilizzo dei fondi disponibili (compresi quelli dell'UE), politiche, programmi e interventi per l'inclusione dei rom, in un contesto di attenta vigilanza sul rispetto dei diritti fondamentali e sull'applicazione della direttiva 2004/58/CE relativa al diritto di circolare e di soggiornare liberamente;

8. chiede che sia introdotta la tabella di marcia per la parità a livello di orientamento sessuale e identità di genere più volte richiesta dal Parlamento;

9. invita l'Unione europea a firmare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (UNCERD), alla luce del fatto che tutti gli Stati membri l'hanno già ratificata;

10. auspica l'adozione di misure atte a garantire che tutti i pertinenti strumenti dell'UE in materia di diritto penale, compresa la decisione quadro, prevedano un più ampio spettro di sanzioni progressive comprendenti, se del caso, pene sostitutive come l'obbligo di svolgere servizi socialmente utili, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, ivi inclusa la libertà di espressione;

11. chiede un potenziamento del ruolo delle autorità nazionali preposte alla lotta contro la discriminazione, in modo da agevolare l'attribuzione di responsabilità in merito all'incitamento all'odio e all'istigazione a commettere reati generati da tale sentimento;

12. invita a sostenere programmi di formazione per le autorità giudiziarie e di contrasto, oltre che per gli organismi dell'UE competenti, in materia di lotta alle pratiche discriminatorie e alla criminalità generata dall'odio;

13. chiede una più ampia raccolta di dati attendibili sui reati generati dall'odio, ad esempio la rilevazione, quanto meno, del numero di episodi segnalati dal pubblico e registrati dalle autorità, del numero di condanne, dei motivi in base ai quali i reati sono stati considerati discriminatori e sono state irrogate le pene, nonché l'effettuazione di indagini di vittimizzazione sulla natura e l'entità dei reati non denunciati, le esperienze delle vittime di reato con le forze dell'ordine, i motivi che le inducono a non denunciare gli episodi e la consapevolezza delle vittime dei reati generati dall'odio in merito ai diritti loro spettanti;

14. invita a mettere a punto meccanismi che rendano visibile nell'Unione europea la criminalità generata dall'odio, garantendo che i reati basati su pregiudizi siano punibili, registrati in quanto tali ed efficacemente indagati, che i responsabili siano perseguiti e puniti penalmente e che alle vittime siano offerti un'assistenza, una protezione e un risarcimento adeguati, in modo che le vittime stesse e i testimoni di reati generati dall'odio siano incentivati a denunciare gli episodi;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

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(1) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(2) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(3) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(4) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(5) Testi approvati, P7_TA(2012)0208.
(6) Ad esempio: «Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims» rights' (Rendere visibili nell'Unione europea i reati generati dall'odio: riconoscere i diritti delle vittime http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2012_hate-crime.pdf).