Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Aprile 2004

Risoluzione 19 gennaio 1994, n.A3-0411/93

Parlamento europeo. Risoluzione n. A3-0411/93 sull’obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità (Strasburgo, 19 gennaio 1994)

Il Parlamento europeo

(omissis)

1. considera l’obiezione di coscienza un vero e proprio diritto soggettivo, riconosciuto dalla risoluzione 89/59 della commissione per i diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e intimamente connesso all’esercizio delle libertà individuali e ritiene pertanto che si possa servire la collettività sia prestando il servizio militare sia prestando un servizio di tipo civile;

2. ritiene che per “obiettore di coscienza” debba ritenersi colui che dovendo assolvere l’obbligo del servizio militare opponga un rifiuto per motivi religiosi, etici, filosofici o di coscienza e invita tutti gli Stati membri a far propria tale definizione;

3. sottoscrive i principi di base definiti dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa nella sua raccomandazione relativa all’obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio (R(87)8) e ritiene che tale raccomandazione costituisca una base minima per una regolamentazione concernente il servizio civile che dovrebbe interessare tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa;

4. sottolinea che la problematica dell’obiezione di coscienza ha dimensione internazionale, come provano la risoluzione del 1989 della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, la Raccomandazione del 1987 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa e la sua risoluzione del 1989, documenti in cui si annovera, tra i diritti, l’obiezione di coscienza al servizio militare e si sottolinea che il servizio civile alternativo non deve avere carattere punitivo;

5. è convinto che il diritto all’obiezione di coscienza derivi dai diritti dell’uomo e dalle libertà fondamentali che la Comunità si impegna a rispettare ai sensi dell’art. F, paragrafo 2, del Trattato UE e che pertanto l’armonizzazione delle legislazioni in materia rientri nella sfera di competenza della Comunità;

6. invita gli Stati membri a studiare, in quanto questione d’interesse comune, l’esperienza di coloro che hanno abolito il servizio militare obbligatorio a favore di servizi armati costituiti interamente da professionisti, accettando che tutti i cittadini di uno Stato membro godano degli stessi diritti e adempiano agli stessi obblighi;

7. chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima

– una proposta volta all’armonizzazione delle legislazioni e delle garanzie minime di protezione del diritto all’obiezione di coscienza come definiti al paragrafo 49 della suddetta risoluzione dell’11 marzo 1991 sul rispetto dei diritti dell’uomo nella Comunità europea, in vista di eliminare le attuali discriminazioni tra Stati membri;

– una proposta mirante alla creazione di un servizio civile europeo aperto sia agli obiettori di coscienza, che ai volontari degli Stati membri;

– un programma di scambi che consenta a coloro che prestano il servizio civile alternativo di poterlo effettuare in uno Stato membro diverso dal proprio nonché in un paese del Terzo mondo in un quadro di cooperazione;

8. chiede che tale servizio possa essere effettuato altresì presso organismi siti in altri Stati membri dell’Unione europea senza dovere di reciprocità e anche se non esiste la coscrizione nel paese interessato;

9. chiede agli Stati membri di prevedere per il servizio militare obbligatorio e per il servizio civile, prestato presso istituti non controllati dal Ministero della difesa, la stessa durata conformemente al paragrafo 51 della suddetta risoluzione dell’11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell’uomo nella Comunità;

10. considera inoltre che l’obiettore di coscienza che adempie al servizio civile deve poter usufruire degli stessi diritti conferiti a colui che presta il servizio di leva armato sia sul piano sociale, per esempio l’accesso alla formazione professionale, sia sul piano della retribuzione;

11. condanna il fatto che in certi Stati all’obiettore venga inflitta la prigione; concorda con quanto affermato da “Amnesty International” e chiede che in particolare il governo greco adotti urgentemente le misure necessarie al fine di allinearsi ai principi recepiti in questa risoluzione;

12. tiene a sottolineare che la libertà di convinzioni religiose rientra in pieno nelle libertà fondamentali della persona quali sono enunciate nella Carta universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e pertanto ribadisce quanto affermato nelle summenzionate risoluzioni del 21 gennaio 1993 e del 22 aprile 1993 sull’obbligo della menzione della religione sulla carta d’identità;

13. chiede che il diritto all’obiezione di coscienza e al servizio civile figuri in un Protocollo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;

14. chiede agli Stati membri dell’Unione europea in cui non siano previsti (o non lo siano più) la coscrizione e il servizio militare e civile di garantire tuttavia il diritto fondamentale all’obiezione di coscienza;

15. invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri dell’Unione europea nonché i paesi candidati all’adesione a conformarsi ai principi enunciati nelle suddette risoluzioni del 7 febbraio 1983, del 13 ottobre 1989, dell’11 marzo 1993 nonché della presente risoluzione;

16. incarica la sua commissione per le libertà pubbliche di elaborare una relazione annuale sull’applicazione da parte degli Stati membri delle sue risoluzioni concernenti l’obiezione di coscienza e il servizio civile, facendo partecipare ai suoi lavori l’Ufficio europeo dell’obiezione di coscienza;

(omissis)