Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Maggio 2008

Risoluzione 20 maggio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell’Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE)

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM(2005)0224),

– visto l’articolo 13 del trattato CE,

– vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica(1) ,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2) ,

– vista la comunicazione della Commissione sull’applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (COM(2006)0643),

– vista la relazione della Commissione sullo sviluppo della normativa antidiscriminazione in Europa: raffronto tra i 25 Stati membri dell’Unione europea nel luglio 2007,

– viste le relazioni nazionali sull’applicazione della normativa antidiscriminazione e le relazioni tematiche elaborate dalla rete di esperti giuridici in materia di non discriminazione, creata dalla Commissione a sostegno delle sue attività e per fornire informazioni e consulenza indipendenti sui pertinenti sviluppi negli Stati membri,

– vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

– visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il suo protocollo n. 12,

– visto lo speciale sondaggio Eurobarometro della Commissione del gennaio 2007, concernente la discriminazione nell’Unione europea,

– vista la designazione del 2007 quale Anno europeo delle pari opportunità per tutti e del 2008 quale Anno europeo del dialogo interculturale,

– visto l’articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0159/2008),

A. considerando che l’articolo 6 del trattato UE stabilisce che l’Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e che è importante che le dichiarazioni politiche sulla lotta contro la discriminazione siano accompagnate da uno sviluppo progressivo e dalla piena e corretta attuazione della legislazione e delle politiche, in particolare per quanto riguarda le direttive che vietano la discriminazione e i progetti intesi a promuovere l’uguaglianza,

B. considerando che l’articolo 6 del trattato UE prevede altresì che l’Unione rispetti i diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e che la promozione dell’uguaglianza e della non discriminazione in conformità dell’articolo 13 del trattato CE dovrebbe essere una priorità delle leggi e delle politiche dell’Unione europea,

C. considerando che l’occupazione è uno dei requisiti di base dell’inclusione sociale, ma che i livelli di disoccupazione in molti gruppi, in particolare donne, migranti, persone con disabilità, minoranze etniche, anziani e giovani, persone con capacità isolate o non riconosciute, restano inaccettabilmente alti; considerando che è ancora più alto il tasso di disoccupazione tra le persone che soffrono di discriminazione multipla,

D. considerando che attualmente la normativa comunitaria non copre le discriminazioni nella maggior parte dei settori di competenza comunitaria e che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE offrono livelli di protezione diversi, con conseguenti disparità in termini di protezione contro la discriminazione che si ripercuotono sull’occupazione,

E. considerando che l’analisi cartografica effettuata dalla Commissione sullo sviluppo della legislazione antidiscriminazione in Europa conferma che, a livello di Stati membri, esistono legislazioni differenti che tutelano dalla discriminazione in modi diversi e spesso non hanno un metodo di attuazione comune, il che ha portato a una scarsa uniformità nell’attuazione delle direttive e a una situazione in cui le persone non sono sufficientemente consapevoli dei loro diritti,

F. considerando che l’incoerente applicazione delle politiche di non discriminazione negli Stati membri contribuisce all’insoddisfacente applicazione pratica delle direttive comunitarie che vietano la discriminazione, quale risultante da relazioni come quella del gruppo europeo di esperti per la lotta contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale intitolata “Lotta contro la discriminazione in ambito occupazionale basata sull’orientamento sessuale: la legislazione nei quindici Stati membri dell’Unione europea”,

G. considerando che, nella sua risoluzione del 5 dicembre 2007 sul follow-up dell’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)(3) , il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, a sostenere e rafforzare l’integrazione delle questioni inerenti alla disabilità in tutte le pertinenti politiche,

H. considerando che pertanto la Commissione ha giustamente avviato procedimenti nei confronti di vari Stati membri e deve continuare a farlo, se necessario,

1. invita gli Stati membri a prestare la dovuta attenzione, nella loro prassi legislativa, alle diverse forme di discriminazione enunciate all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

2. ricorda che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE stabiliscono requisiti minimi e dovrebbero rappresentare le basi a partire dalle quali costruire una politica comunitaria antidiscriminazione più globale,

3. esprime preoccupazione per le carenze nel recepimento e nell’attuazione, da parte di molti Stati membri, delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE e per la mancanza di informazione dei cittadini europei sui possibili mezzi giuridici in caso di discriminazione;

4. si rammarica del fatto che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE non contemplino le differenze di trattamento di carattere discriminatorio basate su criteri fisici come la statura o il colore della pelle, in particolare in relazione all’accesso a posti di lavoro quando non vi sia una relazione diretta fra tali caratteristiche fisiche e le capacità richieste per svolgere le funzioni necessarie;

5. chiede agli Stati membri di assicurare che, dopo il recepimento di tutte le loro disposizioni, le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE vengano pienamente, correttamente e efficacemente trasposte e adeguatamente attuate e che, in conformità delle loro disposizioni, qualsiasi deroga sia oggettivamente motivata;

6. invita le competenti autorità dell’Unione europea, nazionali e locali a migliorare il coordinamento dei loro sforzi di attuazione; chiede un approccio unificato per combattere la discriminazione, approccio che inglobi e tenga presenti tutti i motivi di discriminazione allo stesso tempo;

7. sottolinea che le autorità pubbliche svolgono un ruolo chiave nella promozione della parità e nella prevenzione delle discriminazioni, attraverso le loro politiche, la loro fornitura di servizi e le loro pratiche occupazionali;

8. chiede alla Commissione di impegnarsi ad effettuare una verifica sostanziale dell’attuazione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, nonché ad emanare orientamenti interpretativi per la loro attuazione, onde garantire una piena e corretta applicazione da parte degli Stati membri; chiede in particolare alla Commissione di valutare il modo in cui gli Stati membri hanno interpretato le deroghe previste agli articoli 6 e 8 al momento del recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2000/78/CE; ricorda che l’attuazione delle due direttive richiede una serie di meccanismi e strategie che includano la conformità, un impegno e un adempimento proattivi e scambi efficaci delle migliori pratiche;

9. raccomanda che le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a seguito della trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE siano efficaci, proporzionate e dissuasive;

10. esorta la Commissione a controllare attentamente il recepimento delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, nonché il rispetto della legislazione risultante, e a continuare ad esercitare pressioni sugli Stati membri, attraverso le procedure d’infrazione e di non conformità, affinché adempiano i loro obblighi giuridici recependo pienamente e il più presto possibile le suddette direttive; ritiene che la commissione competente del Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo nel monitoraggio costante degli obblighi degli Stati membri ai sensi di tali direttive;

11. ricorda alla Commissione che l’articolo 4 della direttiva 2000/78/CE prevede delle deroghe unicamente nella misura in cui siano realmente e obiettivamente necessarie per il buon esercizio dell’attività lavorativa; invita la Commissione a interpretare questo articolo con rigore e a tradurre dinanzi alla Corte di giustizia gli Stati membri che introducono una definizione troppo ampia nella propria legislazione nazionale;

12. chiede che nell’ambito del metodo aperto di coordinamento siano effettuate una valutazione annuale dell’attuazione da parte degli Stati membri e, ogni cinque anni, un’ampia revisione dell’attuazione di tale normativa nell’ambito dell’Agenda sociale; ritiene che gli organismi indipendenti che si occupano di questioni di non discriminazione, inclusa la rete di esperti giuridici della Commissione, e le organizzazioni non governative (ONG) che rappresentano le potenziali vittime di discriminazioni dovrebbero essere associati a tale valutazione annuale; ritiene altresì che andrebbero adottate misure concrete per conferire alle ONG la capacità di fornire informazioni e sostegno alle vittime e contribuire costruttivamente alla valutazione annuale;

13. ritiene che la mancanza, nella direttiva 2000/78/CE, di una disposizione che indichi la necessità di definizioni ampie di disabilità abbia escluso alcune categorie di disabili dalla protezione giuridica della direttiva in questione; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a concordare in tempi brevi queste definizioni ampie di disabilità, al fine di agevolare l’armonizzazione della legislazione antidiscriminazione, che potrebbe basarsi sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

14. ritiene che l’assenza di una disposizione che fissi un termine preciso per avviare procedimenti giudiziari per atti di discriminazione abbia portato alcuni Stati membri a fissare termini molto brevi, il che può costituire un ostacolo per avviare simili azioni;

15. ritiene che le eccezioni legate allo stato civile figuranti nella direttiva 2000/78/CE abbiano limitato la tutela offerta dalla direttiva stessa contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale;

16. esorta gli Stati membri a promuovere in modo più efficace l’applicazione dei diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE e invita la Commissione, gli Stati membri, i sindacati, i datori di lavoro e i soggetti governativi e non governativi a fare quanto in loro potere per aumentare la consapevolezza dei diritti sanciti da tali direttive, nonché a garantire che le vittime di discriminazioni abbiano accesso a una gamma di sostegni legali che consentano loro l’effettivo esercizio dei loro diritti ai sensi delle direttive; fa presente che l’onere di opporsi all’autore della discriminazione ricade spesso sulle vittime, che molte volte non ricevono alcun sostegno dalle pubbliche autorità né possono accedere all’assistenza legale; esorta gli Stati membri a permettere ad organi indipendenti competenti in materia di fornire un aiuto efficace alle vittime di discriminazioni;

17. è preoccupato per il fatto che i cittadini degli Stati membri sono scarsamente consapevoli dell’esistenza di una legislazione antidiscriminazione e invita la Commissione, gli Stati membri, i sindacati e i datori di lavoro a potenziare gli sforzi volti ad aumentare il livello di consapevolezza; ricorda che le direttive impongono agli Stati membri l’obbligo di diffondere presso il pubblico, con tutti i mezzi opportuni, le informazioni sulle pertinenti disposizioni delle direttive;

18. raccomanda agli Stati membri di effettuare studi indipendenti sulle misure antidiscriminazione di carattere preventivo e risarcitorio e sull’efficacia della protezione contro la vittimizzazione, nonché di assicurare che gli organismi pubblici e di altra natura che partecipano all’opera di prevenzione delle discriminazioni e sostengono le vittime di discriminazioni dispongano di risorse appropriate; raccomanda inoltre alla Commissione di includere, nell’azione di controllo in corso, revisioni tra pari;

19. raccomanda agli Stati membri di dotare di risorse e poteri adeguati i loro organismi indipendenti incaricati di promuovere la parità, affinché possano svolgere il loro ruolo in modo efficace e indipendente, anche offrendo una consulenza adeguata su tutte le forme di discriminazione e un’idonea assistenza alle vittime di discriminazioni; incoraggia gli Stati membri a garantire che le competenze di questi organismi coprano tutte le forme di discriminazione e chiede alla Commissione di stabilire regole per i controlli, garantendo l’efficacia e la trasparenza degli organismi suddetti;

20. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri e di attribuire risorse e poteri adeguati alle ONG che rappresentano gruppi discriminati e a quelle che si occupano di informare i cittadini e di fornire consulenza giuridica su questioni relative alla discriminazione;

21. invita gli Stati membri a collaborare con le parti sociali competenti per monitorare la corretta attuazione della legislazione comunitaria;

22. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero in ogni caso garantire che le vittime di discriminazioni siano assistite automaticamente nei procedimenti giudiziari, se necessario con fondi pubblici previsti nell’ambito dei regimi di assistenza legale;

23. invita la Commissione ad appoggiare in modo pratico ed efficace l’adozione di misure da parte degli Stati membri attraverso il programma Progress e il Fondo sociale europeo per il sostegno di programmi che promuovono le pari opportunità e l’eliminazione delle discriminazioni;

24. raccomanda che, al fine di fornire un livello più efficace di protezione, gli Stati membri conferiscano ad associazioni, organizzazioni e altre entità giuridiche la facoltà di avviare procedimenti legali, anche in nome o a sostegno delle vittime;

25. esorta i governi degli Stati membri a garantire parità di trattamento e opportunità nel quadro delle politiche di occupazione e inclusione sociale, in particolare affrontando i seri ostacoli creati dalle discriminazioni nelle procedure di assunzione;

26. raccomanda che gli Stati membri garantiscano che associazioni, organizzazioni e altre entità giuridiche possano avviare, in nome di uno o più denuncianti, procedimenti legali volti all’applicazione delle direttive;

27. invita gli Stati membri, in cooperazione con l’Agenzia dei diritti fondamentali e la Commissione, a raccogliere, compilare e pubblicare ad intervalli regolari statistiche complete, comparabili, affidabili e separate sulla discriminazione, e a pubblicarle in una forma che le renda facilmente comprensibili e consenta scambi più efficaci di migliori pratiche; sottolinea che è necessaria una disponibilità di fondi sufficienti al conseguimento di tale obiettivo, e che è importante mettere a punto sistemi di raccolta di dati sulla discriminazione in linea con la normativa sulla protezione dei dati;

28. chiede l’istituzione di piani d’azione nazionali integrati contro qualsiasi forma di discriminazione;

29. accoglie con favore l’interesse della Commissione a raccogliere dati sulla parità, compresa la pubblicazione del manuale europeo in materia; chiede alla Commissione di studiare attentamente i vari parametri e aspetti giuridici legati alla raccolta dei dati e di presentare proposte volte a migliorare la registrazione dei casi di discriminazione e a definire criteri comuni per la raccolta dei dati; raccomanda alla Commissione di continuare a fornire una formazione giuridica per i giudici, gli avvocati, i sindacati e le ONG, al fine di migliorare l’impatto a lungo termine delle direttive, e di condurre ulteriori ricerche e analisi dell’impatto della legislazione che recepisce le direttive;

30. si compiace dell’interesse dimostrato dalla Commissione per la discriminazione multipla, ad esempio avviando uno studio su tale argomento; invita la Commissione ad adottare una nozione ampia ed equilibrata di discriminazione multipla e a esaminare e fornire dati sulla discriminazione multipla e sui crimini legati all’odio; invita la Commissione a includere disposizioni volte esplicitamente a lottare contro la discriminazione multipla nell’ambito di futuri atti legislativi a norma dell’articolo 13 del trattato CE, cui ci si può appellare per un motivo o una combinazione di motivi;

31. sottolinea l’importanza della creazione di reti tra i gruppi operanti nel settore della lotta contro le discriminazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

32. chiede agli Stati membri di riesaminare la loro legislazione nazionale e prendere in considerazione l’abrogazione degli atti incompatibili con l’articolo 13 del trattato CE;

33. ritiene che la direttiva 2000/43/CE costituisca la base su cui fondare un quadro globale antidiscriminazione per misure relative al divieto di discriminazione sulla base della razza o dell’origine etnica; sottolinea, tuttavia, che si devono tenere presenti gli aspetti problematici già segnalati e le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel recepire e nell’attuare efficacemente le disposizioni di tale direttiva;

34. sottolinea che la Commissione deve elaborare una definizione comune a livello di Unione europea del significato di azione positiva, o perlomeno deve adoperarsi in vista di un consenso al riguardo, dissolvendo così i miti che circondano il suo significato e la sua applicazione in taluni Stati membri, in particolare considerata la sua efficacia per lottare con successo contro le discriminazioni e produrre parità di risultati in taluni Stati membri;

35. prende atto che la Commissione ha forse l’intenzione all’ora attuale di proporre unicamente una legislazione atta a dichiarare illegale la discriminazione in materia di accesso ai beni e ai servizi fondata su taluni, ma non tutti i motivi; ricorda alla Commissione che si è impegnata a presentare una direttiva esaustiva che copra la disabilità, l’età, la religione o il credo e l’orientamento sessuale in modo da completare il pacchetto legislativo contro la discriminazione, ai sensi dell’articolo 13 del trattato CE, come previsto nel suo programma di lavoro per il 2008; ribadisce che è politicamente, socialmente e giuridicamente auspicabile porre fine alla gerarchia di protezione in funzione dei diversi motivi di discriminazione; è fermamente convinto che non sia logico considerare illegittima una discriminazione in un settore e consentirla in un altro;

36. attende con interesse lo sviluppo della definizione comunitaria di disabilità che permetterà ai disabili di tutta l’Unione europea di usufruire degli stessi diritti a prescindere dal luogo in cui si trovano nell’ambito dell’Unione europea;

37. è dell’avviso che qualsiasi nuova proposta di direttiva destinata a combattere la discriminazione come indicato all’articolo 13 del trattato CE dovrà vietare ogni forma di discriminazione, comprese la discriminazione diretta e indiretta in tutti gli ambiti già contemplati dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, la discriminazione per associazione, la discriminazione dovuta al fatto che una persona viene percepita come appartenente ad un gruppo protetto e le molestie; ritiene che l’incitazione a discriminare dovrebbe essere considerata una discriminazione e che l’incapacità non giustificata di adottare soluzioni ragionevoli dovrebbe essere considerata come una forma di discriminazione; ritiene che le direttive dovrebbero specificare che non vi è alcuna gerarchia tra le diverse forme di discriminazione e che esse devono essere combattute tutte con la stessa fermezza; insiste sul fatto che qualsiasi nuova normativa proposta deve riflettere debitamente tutte le specificità dei diversi motivi in questione;

38. è fermamente convinto che il campo d’applicazione materiale della nuova proposta di direttiva per la lotta contro la discriminazione ai sensi dell’articolo 13 del trattato CE debba essere vasto, in modo da includere tutti i settori rientranti nelle competenze comunitarie, nonché l’istruzione, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la protezione sociale, gli alloggi e l’assistenza sanitaria, l’immagine dei gruppi discriminati offerta dai mezzi di informazione e dalla pubblicità, l’accesso fisico all’informazione per le persone con disabilità, le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche, i modi di trasporto e gli spazi pubblici, i vantaggi sociali e l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, nonché la fornitura degli stessi; ritiene inoltre che la nuova direttiva dovrebbe anche estendere il campo d’applicazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro(4) , affinché sia coerente con la protezione dalla discriminazione nei confronti degli altri gruppi;

39. è fermamente convinto che, per combattere le discriminazioni, occorra predisporre un approccio globale in materia di sensibilizzazione che inizi già con i programmi delle scuole;

40. invita la Commissione a indagare in che modo la futura legislazione ai sensi dell’articolo 13 possa includere ulteriori disposizioni che promuovano l’applicazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza che non sono subordinati alle denunce presentate da singole vittime; ritiene che tale indagine dovrebbe esaminare in che modo la futura legislazione possa creare obblighi di introdurre un’azione positiva e/o doveri positivi di promuovere l’uguaglianza e collegare gli obblighi in materia di non discriminazione e uguaglianza alla politica nazionale sugli appalti pubblici;

41. ritiene che le differenze di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla lingua che non siano né obiettivamente e ragionevolmente giustificate da uno scopo legittimo né conseguite con mezzi adeguati e necessari possano costituire una forma indiretta di discriminazione basata sulla razza o l’origine etnica, contraria alla direttiva 2000/43/CE;

42. ritiene che le discriminazioni vadano viste anche come un’interferenza con le quattro libertà fondamentali – in particolare la libertà di circolazione delle persone – e che in quanto tali costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rivedere le loro disposizioni transitorie che disciplinano l’accesso ai loro mercati del lavoro, al fine di eliminare la differenziazione fra cittadini europei a tale riguardo;

43. reputa che le minoranze, in particolare la comunità rom, necessitino di una protezione sociale specifica, poiché, in seguito ai recenti allargamenti dell’Unione europea, i loro problemi di sfruttamento, discriminazione ed esclusione si sono ulteriormente aggravati nei campi dell’istruzione, della salute, dell’alloggio, dell’occupazione e dei diritti delle donne;

44. raccomanda che, per quanto riguarda l’accesso a un’istruzione di alta qualità per i bambini svantaggiati e per i bambini rom e la loro ingiustificata classificazione come disabili, si dedichi particolare attenzione alla lotta contro tutte le forme di discriminazione che si incontrano nel campo dell’istruzione;

45. sottolinea che la legislazione è efficace solo quando i cittadini sono consapevoli dei loro diritti e hanno agevole accesso ai tribunali; ritiene pertanto che la nuova proposta di direttiva per la lotta contro la discriminazione ai sensi dell’articolo 13 del trattato CE debba prevedere anche i rimedi e il controllo dell’applicazione e raccomanda l’istituzione, da parte degli Stati membri, di uno o più organismi indipendenti ed efficaci, incaricati di promuovere la parità di trattamento e lottare contro le varie forme di discriminazione, con il mandato di contemplare tutti i motivi di discriminazione ai sensi dell’articolo 13 e tutti i settori previsti dalla direttiva 76/207/CEE; ritiene che la competenza di tali organismi dovrebbe comprendere la fornitura di patrocinio indipendente alle vittime di discriminazione, in modo da consentire loro di portare avanti le loro denunce in materia di discriminazione, nonché la realizzazione di sondaggi indipendenti sull’applicazione della legislazione antidiscriminazione e la formulazione di raccomandazioni su ogni questione relativa a tali discriminazioni;

46. chiede che in qualsiasi futura legislazione ai sensi dell’articolo 13 del trattato CE venga inserito l’obbligo di consultare le ONG, gli organismi indipendenti specializzati in materia di uguaglianza e le organizzazioni nazionali rappresentative e di coinvolgerli nell’elaborazione, nel recepimento e nel controllo della sua attuazione;

47. ritiene che la nuova direttiva dovrebbe comprendere il requisito che gli Stati membri inseriscano la dimensione di parità in ogni sviluppo della pianificazione, della strategia e dei programmi nei settori contemplati dalla direttiva e che i prestatori di servizi siano organizzati e sistematici nel loro approccio all’uguaglianza, effettuino adeguamenti e assicurino un trattamento speciale, in modo da garantire che gli appartenenti a gruppi minoritari soggetti a disparità possano accedere ai servizi forniti e beneficiarne;

48. nota con preoccupazione che, mentre diciannove Stati membri hanno firmato il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, solo cinque lo hanno ratificato;

49. chiede di portare avanti il processo di firma, conclusione e ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, compreso il suo protocollo opzionale, e ricorda che, in seguito alla ratifica della Convenzione da parte della Comunità, qualsiasi progetto normativo comunitario in materia di non discriminazione deve rispettare integralmente i requisiti della Convenzione; ricorda al Consiglio l’appello da esso rivolto dalla Commissione durante la Conferenza ministeriale informale sulle disabilità del giugno 2007, concernente l’adozione di una strategia europea per l’efficace attuazione della Convenzione; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare la necessità di modificare il diritto comunitario derivato o di adattare le pertinenti politiche;

50. sottolinea l’importanza dell’applicazione orizzontale e dell’inserimento della clausola di non discriminazione del trattato di Lisbona dopo l’entrata in vigore dello stesso, che impegna l’Unione europea a mirare a combattere, nella definizione e attuazione delle proprie politiche e attività, la discriminazione basata sul sesso, l’origine razziale o etnica, la religione o la fede, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale;

51. chiede alla Commissione e agli Stati membri di inserire le pari opportunità e la non discriminazione nella strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, negli orientamenti per il metodo aperto di coordinamento sull’integrazione sociale, nei programmi nazionali di riforma e nei regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali; invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere quindi gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione e, in particolare, gli orientamenti in materia occupazionale, al fine di garantire e migliorare l’integrazione e la visibilità della dimensione sociale nel prossimo ciclo della strategia di Lisbona; sottolinea che, per essere efficaci, le politiche in materia di uguaglianza e non discriminazione devono essere strettamente collegate alle politiche sociali, con un importante ruolo per le parti sociali;

52. invita la Commissione e gli Stati membri a porre termine ad ogni discriminazione basata sui contratti di impiego, garantendo a tutti i lavoratori parità di trattamento, la protezione della salute e della sicurezza, disposizioni in materia di orario di lavoro e tempi di riposo, la libertà di associazione e rappresentanza, la protezione contro i licenziamenti ingiusti, la contrattazione collettiva e le azioni collettive; sottolinea l’importanza dell’accesso alla formazione nonché della costante protezione dei diritti acquisiti, compresi i periodi di istruzione e formazione, migliori opportunità di assistenza, la salvaguardia dei diritti sociali essenziali, come i diritti pensionistici, i diritti alla formazione e il diritto all’assegno di disoccupazione in caso di modifica della situazione occupazionale di una persona, in termini di contratti di impiego e di lavoro dipendente o autonomo;

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU C 308 del 19.12.2007, pag.1.
(4) GU L 39 del 14.2.1976, pag.40.