Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Scambio di note 19 dicembre 1997

Scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, relativo al parcheggio sul Gianicolo(con tre Allegati), 3 – 19 dicembre 1997.

(da Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 87 del 15 aprile 1998)

Nota verbale

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – ossequia distintamente l’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e, con riferimento ai recenti contatti intercorsi per la definizione consensuale delle modalità di attuazione degli interventi per la realizzazione del Parcheggio sul Gianicolo, si pregia di comunicare quanto segue:

“1. Il Comune di Roma ha progettato per l’area circostante la Città del Vaticano e le limitrofe zone di questa – che in quanto sue pertinenze funzionali e a motivo della sua situazione di Stato enclave godono del privilegio della extraterritorialità – un piano che assicuri ivi uno snellimento del traffico, spesso rilevante per il grande afflusso di pellegrini al territorio vaticano.

2. La Santa Sede in quanto vivamente interessata a detto progetto è disposta ad integrarlo mediante la realizzazione di un manufatto ad uso parcheggio nella zona gianicolense di sua proprietà che gode del privilegio della extraterritorialità, secondo il progetto qui allegato (allegato n. 1). E ciò con l’intento di agevolare l’accesso alla Città del Vaticano ed alle strutture che insistono sulla medesima zona le quali appartengono ad Istituzioni che fanno capo alla medesima Santa Sede, ed anche per offrire un eventuale servizio in favore di strutture pubbliche italiane site in area contigua alla menzionata zona che gode del privilegio della extraterritorialità.

3. Emergono con chiarezza la motivazione e la “ratio iuris” di quanto dispone il comma 13 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, come si deduce in correlazione al combinato disposto dell’art. 1 della Legge citata, commi 2, 3a), 6 bis, dell’art. 1 Legge 20 maggio 1985 n. 222 e dell’art. 2 Legge 20 maggio 1985 n. 206. Invero, il contenuto del menzionato comma 13 evidenzia una specificità e peculiarità del finanziamento ivi previsto, senza i vincoli e le procedure già stabiliti dal precedente comma 6 bis, atteso che in merito si deve procedere soltanto in modo concordato attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

4. La Santa Sede – in riferimento alla motivazione e alla “ratio iuriis”, sopra rilevate, del comma 13 dell’art. 1 della Legge n. 65 1, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall’intero contesto del citato art. 1 – aderisce a detta norma e – richiamandosi per l’attuazione di questa alle vigenti disposizioni di cui al Trattato del Laterano, avallate dalla consuetudine ermeneutica, per altro convalidata dalla prassi soprattutto per quanto attiene alle scelte urbanistiche ed alle realizzazioni operate in loco dal Comune di Roma – significa le proprie intenzioni e proposte:

a)la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell’area di sua proprietà sita nella zona gianicolense che gode del privilegio della extraterritorialità, intende avvalersi dei diritti di cui alla norma pattizia contenuta nel II comma il dell’art. 16 del Trattato lateranense stipulato dall’Italia e dalla Santa Sede l’11 febbraio 1929 (Legge 27 maggio 1929 n. 810), là dove si afferma che “E’ in facoltà della Santa Sede di dare ai suddetti immobili, indicati nel presente articolo (16) e nei tre articoli precedenti (13, 14 e 15), l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica” (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza 24-30 gennaio 1985 n. 26 – G.U. 32 bis del 6 febbraio 1985).

Ad avvenuta realizzazione dell’opera, la Santa Sede, con sua autonoma decisione, procederà alla sospensione del privilegio della extraterritorialità per quanto attiene all’uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, applicandovisi la normativa e la giurisdizione italiana.

Il parcheggio sarà messo a disposizione del pubblico, fatta eccezione per quelle eventuali porzioni che la Santa Sede intenda riservare per il suo uso esclusivo, o in occasione di eventi di carattere eccezionale.

b) Il costo del progetto è previsto in Lt. 85 miliardi, secondo la ripartizione qui allegata (all.2).

Il contratto per la realizzazione dell’opera (all.3) è stato stipulato tenendo conto della normativa di cui alla Legge n. 651/96 e alla Deliberazione N. 7/97 del 4 giugno 1997 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per Roma Capitale, che quantifica il contributo da parte dello Stato italiano in Lt. 40 miliardi.

c) Le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno, determinanti alla agibilità del parcheggio stesso, sono a carico dello Stato italiano, secondo l’impegno di cui al punto 6 dei D.P.C.M. 4 agosto 1997.

Tali opere saranno realizzate dal Provveditorato OO.PP. del Lazio, già peraltro delegato dal Comune di Roma del loro coordinamento tecnico e progettuale, in quanto funzionalmente connesse con la realizzazione del sottopasso di Castel S. Angelo ed in particolare dell’adeguamento della galleria Principe Amedeo.

La realizzazione delle interconnessioni dovrà conformarsi in linea di principio a quanto deliberato sull’argomento nella Conferenza di Servizi svoltasi il 16 giugno 1997 presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed avere caratteristiche tali da consentire l’armonizzazione del detto sistema di viabilità esterno con le soluzioni progettuali del parcheggio approvate dalla competente autorità vaticana, nonché il collegamento temporale con l’esecuzione dei parcheggio stesso. In ogni caso la predetta realizzazione dovrà essere attuata, insieme al manufatto principale, entro la fine del mese di ottobre 1999.

Allo scopo di agevolare la soluzione dei problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il perseguimento della corrispondenza, anche temporale, dei progetti, la Santa Sede e lo Stato Italiano potranno istituire un Gruppo Misto di coordinamento per la realizzazione delle opere in vista della loro piena funzionalità per il Giubileo.

d) Il contributo italiano per la realizzazione del parcheggio verrà corrisposto direttamente alla Santa Sede -Propaganda Fide- in tre versamenti e precisamente il 10% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, il 60% alla comunicazione del raggiungimento del 50% dei lavori, il 30% alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, su presentazione della Santa Sede -Propaganda Fide- di adeguate informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

e) L’affidamento dei lavori da parte della Santa Sede all’impresa Impregilo è regolato dall’ordinamento giuridico della Santa Sede. Nel contratto di appalto tra la Committente Santa Sede e la medesima Ditta è stato convenuto un rinvio alla normativa italiana in materia, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto e disposto dalle clausole del contratto medesimo.

f) Nella fase di costruzione si dovranno tenere presenti l’ipotesi di interferenze con la galleria sottostante, e la necessità di agevolare le concessioni unitamente alla fornitura degli allacci con i pubblici servizi.

g) In tema di accesso e facilitazioni di agibilità viaria, il Comune di Roma provvederà a garantire un’appropriata disciplina della sosta nell’area di influenza del parcheggio e a mantenere in perpetuo gratuitamente, l’uso del suolo pubblico, per le uscite sia pedonali che veicolari.

h) Nella determinazione delle tariffe da applicare all’utenza, la Santa Sede si impegna a rispettare l’eventuale normativa italiana in materia.”

Ove il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato, costituiranno un’intesa tecnica tra la Santa Sede e la Repubblica d’Italia, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione.

Dal Vaticano, 3 Dicembre 1997

Lista degli allegati allo scambio di note costituente un accordo tra la Repubblica d’Italia e la Santa Sende relativo al parcheggio sul Gianicolo, firmato a Città del Vaticano e Roma il 03/12/97 e il 19/12/97.

Allegato N. l: elenco dei documenti allegati al contratto del 17.07.1997 fra la Congregazione per la evangelizzazione dei popoli e la Impregilo S.p.a.:

A1 – Relazione generale (novembre 96)

A2 – Tav. A001 ( ” ” )

A3 – Tav. A002 ( ” ” )

A4 – Tav. A003 ( ” ” )

A5 – Tav. A004 ( ” ” )

A6 – Tav. A005 ( ” ” )

A7 – Tav. A006 ( ” ” )

A8 – Tav. A007 ( ” ” )

A9 – Tav. A008 ( ” ” )

A10 – Tav. A009 ( ” ” )

A11 – Tav. A010 ( ” ” )

A12 – Tav. A012 ( ” ” )

A13 – Tav. A013 ( ” ” )

A14 – Tav. A014 ( ” ” )

A15 – Tav. A015 ( ” ” )

A16 – Tav. A020 ( ” ” )

A17 – Nota tecnica delle osservazioni dei Servizi Tecnici SCV (9/6/97)

A18 – Tav. M001 (6/6/97)

A19 – Tav. M002 (7/6/97)

A20 – Tav. E01 (6/6/97)

A21 – Tav. E02 (6/6/97)

A22 – Tav. V001 (9/6/97)

A23 – Tav.V002 (9/6/97)

A24 – Tav. V003 (6/6/97)

A25 – Tav. Dimensionamento potenze elettriche (6/6/97)

B – Lettera Impregilo prot. n. 36 del 28/2/97

C – Capitolato Speciale di Appalto

D – Programma lavori

E – Specifiche tecniche Opere Civili

F-G-H – Specifiche tecniche impianti meccanici, elettrici e di trasporto.

I – Certificato VVFF. N. 41497 del 28/5/97

J – Tav. R01 del 12/5/97

K – Lettera del Sindaco Di Roma alla Congregazione n. 8430 del 4/7/97

L – Lettera della Pontificia Commissione SCV n. 271580 del 26/6/97

Allegato N. 2:

Ripartizione dei costi prevista dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli per la realizzazione del parcheggio sul Gianicolo.

Allegato N 3:

Contratto di appalto fra la Santa Sede – Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli – e la Impregilo S.p.A. del 17/7/97.

Nota verbale

L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato – Sezione per i rapporti con gli Stati – ed ha l’onore di fare riferimento alla sua Nota Verbale n. 8676/97/RS del 3 dicembre 1997 del seguente tenore:

La Segreteria di Stato – Sezione, per i rapporti con gli Stati ossequia distintamente l’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e, con riferimento ai recenti contatti intercorsi per la definizione consensuale delle modalità di attuazione degli interventi per la realizzazione dei parcheggio sul Gianicolo, si pregia di comunicare quanto segue:

“1. Il Comune di Roma ha progettato per l’area circostante la Città del Vaticano e le limitrofe zone di questa – che in quanto sue pertinenze funzionali e a motivo della sua situazione di Stato enclave godono del privilegio della extraterritorialità – un piano che assicuri ivi uno snellimento del traffico, spesso rilevante per il grande afflusso di pellegrini al territorio vaticano.

2. La Santa Sede, in quanto vivamente interessata a detto progetto, è disposta ad integrarlo mediante la realizzazione di un manufatto ad uso parcheggio nella zona gianicolense di sua proprietà che gode del privilegio della extraterritorialità, secondo il progetto qui allegato (allegato n. 1). E ciò con l’intento di agevolare l’accesso alla Città del Vaticano ed alle strutture che insistono sulla medesima zona, le quali appartengono ad Istituzioni che fanno capo alla medesima Santa Sede, ed anche per offrire un eventuale servizio in favore di strutture pubbliche italiane site in area contigua alla menzionata zona che gode del privilegio della extraterritorialità.

3. Emergono con chiarezza la motivazione e la “ratio iuris” di quanto dispone il comma 13 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 1996, n.651, recante “Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000”, come si deduce in correlazione al combinato disposto dell’art. 1 della Legge citata, commi 2, 3a). 6 bis. dell’art. 1 Legge 20 maggio 1985 n. 222 e dell’art. 2 Legge 20 maggio 1985 n. 206. Invero il contenuto del menzionato comma 13 evidenzia una specificità e peculiarità del finanziamento ivi previsto, senza i vincoli e le procedure già stabiliti dal precedente comma 6 bis, atteso che in merito si deve procedere soltanto in modo concordato attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e, lo Stato italiano.

4. La Santa Sede – in riferimento alla motivazione ed alla “ratio iuris”, sopra rilevate, del comma 13 dell’art. 1 della Legge n. 651, nonché al significato della norma in esso contenuta risultante dall’intero contesto dei citato art. 1 – aderisce a detta norma e – richiamandosi per l’attuazione di questa alle vigenti disposizioni di cui al Trattato del Laterano, avallate dalla consuetudine ermeneutica, per altro convalidata dalla prassi soprattutto per quanto attiene alle scelte urbanistiche ed alle realizzazioni operate in loco dal Comune di Roma – significa le proprie intenzioni e proposte:

a) la Santa Sede, per la costruzione del parcheggio nell’area di sua proprietà sita nella zona gianicolense che gode del privilegio della extraterritorialità, intende avvalersi dei diritti di cui alla norma pattizia contenuta nel II comma dell’art. 16 del Trattato lateranense stipulato dall’Italia e dalla Santa Sede l’11 febbraio 1929 (Legge 27 maggio 1929 n. 810), là dove si afferma che “E’ in facoltà della Santa Sede di dare ai suddetti immobili, indicati nel presente articolo (16) e nei tre articoli precedenti (13,14 e 15), l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica” (cfr. Corte Costituzionale Ordinanza 24-30 gennaio 1985 n. 26 – G.U. 32 bis del 6 febbraio 1985).

Ad avvenuta realizzazione dell’opera, la Santa Sede, con sua autonoma decisione, procederà alla sospensione del privilegio della extraterritorialità per quanto attiene all’uso del manufatto in ragione della sua destinazione a parcheggio, applicandovisi la normativa e la giurisdizione italiana.

Il parcheggio sarà messo a disposizione , del pubblico, fatta eccezione per quelle eventuali porzioni che la Santa Sede intenda riservare per il suo uso esclusivo o in occasione di eventi di carattere eccezionale.

b) Il costo del progetto è previsto in Lt. 85 miliardi, secondo la ripartizione qui allegata (all.2).

Il contratto per la realizzazione dell’opera (all. 3) è stato stipulato tenendo conto della normativa di cui alla Legge n. 651/96 ed alla Deliberazione n. 7/97 del 4 giugno 1997 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri – Commissione per Roma Capitale, che quantifica il contributo da parte dello Stato italiano in Lt. 40 miliardi.

Le interconnessioni del parcheggio con il sistema di viabilità esterno determinanti alla agibilità del parcheggio stesso, sono a carico dello Stato italiano, secondo l’impegno di cui al punto 6 del D.P.C.M. 4 agosto 1997.

Tali opere saranno realizzate dal Provveditorato OO.PP. del Lazio, già peraltro delegato dal Comune di Roma del loro coordinamento tecnico e progettuale in quanto funzionalmente connesse con la realizzazione del sottopasso di Castel S. Angelo ed in particolare dell’adeguamento della galleria Principe Amedeo.

La realizzazione delle interconnessioni dovrà conformarsi, in linea di principio, a quanto deliberato sull’argomento nella Conferenza di Servizi svoltasi il 16 giugno 1997 presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio ed avere caratteristiche tali da consentire l’armonizzazione del detto sistema di viabilità esterno con le soluzioni progettuali del parcheggio approvate dalla competente autorità vaticana, nonché il collegamento temporale con l’esecuzione del parcheggio stesso. In ogni caso, la predetta realizzazione dovrà essere attuata insieme al manufatto principale, entro la fine del mese di ottobre 1999.

Allo scopo di agevolare la soluzione dei problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il perseguimento della corrispondenza, anche temporale, dei progetti la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire un Gruppo Misto di coordinamento per la realizzazione delle opere in vista della loro piena funzionalità per il Giubileo.

d) Il contributo italiano per la realizzazione del parcheggio verrà corrisposto direttamente alla Santa Sede – Propaganda Fide – in tre versamenti e precisamente il 10% alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori, il 60% alla comunicazione del raggiungimento del 50% dei lavori, il 30% alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, su presentazione della Santa Sede – Propaganda Fide – di adeguate informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.

e) L’affidamento dei lavori da parte della Santa Sede all’impresa Impregilo è regolato dall’ordinamento giuridico della Santa Sede. Nel contratto di appalto tra la Committente Santa Sede e la medesima Ditta è stato convenuto un rinvio alla normativa italiana in materia. salvo quanto diversamente ed espressamente previsto e disposto dalle clausole del contratto medesimo.

f) Nella fase di costruzione si dovranno tenere presenti l’ipotesi di interferenze con la galleria sottostante, e la necessità di agevolare le concessioni unitamente alla fornitura degli allacci con i pubblici servizi.

g) In tema di accesso e facilitazioni di agibilità viaria, il Comune di Roma provvederà a garantire un’appropriata disciplina, della sosta nell’area di influenza del parcheggio e a mantenere in perpetuo, gratuitamente, l’uso del suolo pubblico per le uscite sia pedonali che veicolari.

h) Nella determinazione delle tariffe da applicare all’utenza, la Santa Sede si impegna a rispettare l’eventuale normativa italiana in materia.”

Ove il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sarà fatta pervenire a questa Segreteria di Stato, costituiranno un’intesa tecnica tra la Santa Sede e la Repubblica d’ Italia, che entrerà in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana.

La Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua più alta e distinta considerazione”.

L’ Ambasciata d’Italia ha l’onore di informare la Segreteria di Stato – Sezione per i Rapporti con gli Stati – che il Governo italiano è d’accordo con quanto più sopra descritto e si avvale dell’occasione per rinnovare all’Eccellentissima Segreteria di Stato i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 19 dicembre 1997