Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Ottobre 2011

Sentenza 01 agosto 2011, n.16847

Corte di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 1 agosto 2011, n. 16847: "Giurisdizione del giudice ordinario ed istituti ecclesiastici di educazione ed istruzione".

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente Sezione –
Dott. D'ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10147/2010 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATINA 135,  presso lo studio dell'avvocato BEATRICE CORSETTI, rappresentata e  difesa dall'avvocato CORSETTI CARLA, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

PONTIFICIO COLLEGIO AMERICANO DEL NORD, elettivamente domiciliato in  ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato VIANELLO LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARRIERI  CARLO, per delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1627/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
uditi gli avvocati Carla CORSETTI, Luca VIANELLO, Carlo CARRIERI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso, difetto di giurisdizione del giudice italiano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma ha rigettato il gravame avverso la sentenza di prime cure che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda – proposta da C.L., già dipendente del Pontificio Collegio Americano del Nord e da questo licenziata per superamento del periodo di comporto in data 8 settembre 2004 – diretta a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro.
La Corte osservava, in particolare, che l'ente datore di lavoro era territorialmente e giuridicamente estraneo all'ordinamento italiano per cui il giudice italiano doveva ritenersi privo di giurisdizione in ordine alla controversia di lavoro oggetto del giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la lavoratrice affidato a due motivi. Il Pontificio Collegio Americano del Nord resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 10 Cost., e degli artt. 4 e 409 c.p.c.. Premesso che, come si evince dalla lettera di assunzione, la lavoratrice era stata assunta con mansioni di segretaria dell'Economo generale del Collegio, che la sede di lavoro era in (OMISSIS) e che il rapporto di lavoro era regolato dal contratto collettivo delle aziende di servizi purchè compatibile con la natura di comunità familiare del Collegio, deduce che il rapporto di lavoro non era ricompreso fra quelli con finalità pubblicistiche, come dimostrato dal fatto che l'Economo generale, presso il quale la ricorrente prestava la propria attività di segretaria, non era annoverato tra i funzionari preposti ad assolvere statutariamente le funzioni canoniche.
Col secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione. Contesta in particolare l'affermazione secondo cui il Pontificio Collegio sarebbe territorialmente e giuridicamente estraneo all'ordinamento italiano atteso, da un lato, che il Pontificio Collegio non ha sede nella Città del Vaticano e, dall'altro, che la extraterritorialità è invocabile solo per le finalità pubblicistiche dell'ente e non per quelle relative alla gestione dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro si è svolto, come nel caso di specie, al di fuori degli spazi strettamente connessi alle finalità di culto. Sostiene infine l'erroneità dell'affermazione secondo la quale la ricorrente non avrebbe specificato le mansioni svolte precisando che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado erano stati indicati sia le mansioni sia l'inquadramento sia la sede di lavoro e che tali indicazioni non erano state oggetto di contestazione. Infine contesta l'affermazione secondo cui non sarebbe possibile ordinare la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di uno Stato estero richiamando in proposito principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Osserva il Collegio che, tenuto conto delle articolate difese dell'Istituto resistente e delle argomentazioni offerte dal Pubblico ministero a sostegno delle conclusioni rassegnate in sede di discussione orale, la questione di giurisdizione deve essere preliminarmente affrontata con riferimento al profilo dell'applicabilità, o meno, al Pontificio Collegio Americano del Nord dell'immunità dalla giurisdizione italiana.
Non è infatti fondata la tesi dell'Istituto resistente secondo cui, considerati i termini in cui sono stati formulati i motivi del ricorso, la piena giurisdizione della Città del Vaticano non sarebbe sindacabile nel presente giudizio. Ed infatti, premesso che la questione della giurisdizione ha costituito l'unico contenuto della decisione di merito e che tale decisione è stata oggetto di censura, ciè è sufficiente a che questa Corte di legittimità esamini la questione; deve osservarsi inoltre che, trattandosi di questione di diritto, rientra nei poteri d'ufficio della Corte la verifica della sussistenza del potere giurisdizionale indipendentemente dalle prospettazioni della parte avente interesse e dal grado di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata (Cass. S.U. 20 giugno 2007 n. 14288), con la conseguenza che la Corte può porre a fondamento della propria decisione anche argomenti diversi da quelli prospettati.
Ai sensi dell'ari. 11 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929, reso esecutivo, unitamente agli allegati annessi ed al Concordato, con L. 27 maggio 1929, n. 810, gli "enti centrali della Chiesa cattolica" sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano…".
Da tale norma deriva anche l'immunità dalla giurisdizione italiana dei suddetti enti, in sintonia con la consuetudine internazionale "par in parem non habet iurisdictionem" recepita dall'art. 10 Cost., comma 1, (Cass. S.U. (ordin.) 19 gennaio 2007 n. 1133). Ed infatti, come già ritenuto da questa Corte (Cass. S.U. 28 ottobre 2005 n. 20995) l'ordinamento giuridico italiano, secondo il disposto dell'ari. 10, primo comma, Cost. sopra citato, si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e da questa prescrizione la giurisprudenza fa derivare l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una consuetudine internazionale intesa al rispetto dell'altrui sovranità. Tale immunità riguarda i rapporti giuridici in cui gli Stati stranieri agiscono come soggetti di diritto internazionale ovvero agiscono come titolari di una potestà di imperio nell'ordinamento proprio, ossia come enti sovrani. Inoltre tale immunità consuetudinaria si estende agli altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello Stato estero.
Analoga logica di protezione (dello Stato estero e dei suoi organi) è sottesa all'art. 11 del Trattato lateranense che, in simmetria con la norma consuetudinaria, riguarda innanzi tutto la Santa Sede, la cui "sovranità… nel campo internazionale" è riconosciuta dall'art. 2 del Trattato e riaffermata dall'art. 1 dell'accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, con cui la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno ribadito che sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; riguarda poi tutti gli "organi centrali della Chiesa Cattolica". Come precisato da Cass. S.U. (ordin.) 19 gennaio 2007 n. 1133 sopra citata, si tratta, con riferimento a quest'ultima espressione, di una formulazione testuale di nuovo conio, rispetto a quella della L. 13 maggio 1871, n. 214, art. 8, (c.d. legge delle guarentigie), che faceva riferimento agli Uffizi e alle Congregazioni pontificie; tale nuova formulazione risulta in qualche misura chiarita (e delimitata) dal successivo art. 17 del Trattato sulle esenzioni di carattere tributario le quali, in quanto riconosciute alla Santa Sede, agli "altri enti centrali della Chiesa Cattolica" e agli "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede", mostrano che la nozione di "enti centrali della Chiesa Cattolica" è riferita all'organizzazione centrale del governo della Comunità ecclesiale cui appartengono gli uffici ed i collegi che costituiscono la Curia romana ed è tenuta distinta da quella di "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede".
In questo contesto la circostanza, invocata in controricorso, che il Pontificio Collegio Americano de) Nord è un Collegio Ecclesiastico della Santa Sede, annoverato nell'Annuario Pontificio tra gli Istituti Ecclesiastici di Educazione ed Istruzione che svolgono la propria funzione istituzionale di seminario e collegio per candidati al sacerdozio e che lo stesso è posto alle dipendenze della Congregazione per l'Educazione Cattolica, dicastero della Santa Sede, non implica affatto – anzi contraddice – la rivendicata appartenenza al novero degli "enti centrali della Chiesa Cattolica" atteso che non appare compatibile con la nozione di tali enti sopra delineata.
Neppure è richiamabile, nel caso di specie, la garanzia da "ogni ingerenza dello Stato" per gli "enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia", già prevista dall'art. 27 del Concordato. Tale guarentigia risulta superata dall'Accordo 18 febbraio 1984, ratificato dalla L. 25 marzo 1985 n. 121, il cui art. 13 ha abrogato le disposizioni del Concordato non riprodotte nell'Accordo, salvo prevedere (all'art. 7, comma 6), una limitata perdurante vigenza dell'art. 27 cit. fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici, disciplina poi fissata con il Protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984, ratificato con L. 2 maggio 1985 n. 206.
Ulteriore conferma che il Pontificio Collegio Americano del Nord non è compreso nel novero degli "enti centrali della Chiesa Cattolica" si ricava dalla Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 16 giugno 2000, ratificata con L. 19 agosto 2003, n. 244, che all'art. 1 tiene ancora distinti la Santa Sede, gli "enti centrali della Chiesa Cattolica", e gli "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede", rinviando per la loro catalogazione all'Accordo amministrativo di applicazione. Orbene premesso che il suddetto accordo amministrativo, perfezionato con intesa del 15 ottobre 2003, contiene (allegato A) l'elenco degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica e degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, deve osservarsi che in tale elenco non è fatta menzione del Pontificio Collegio Americano del Nord. In conclusione l'immunità garantita dall'ari 11 del Trattato non è invocabile dal il Pontificio Collegio Americano del Nord perchè lo stesso non rientra nel novero degli "enti centrali della Chiesa Cattolica"; non vi è ragione, pertanto, di negare la giurisdizione del giudice ordinario. In relazione alle suddette conclusioni devono ritenersi assorbite le argomentazioni della ricorrente basate sulla natura delle prestazioni svolte, esterne alle funzioni istituzionali e all'organizzazione dell'ente datore di lavoro.
Il ricorso deve essere in definitiva accolto con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione della causa al Tribunale di Roma, giudice del lavoro, competente per territorio e per materia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa dinanzi al Tribunale di Roma, giudice del lavoro, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011