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    Sentenza 02 aprile 1998, n.420

    Esami di abilitazione e insegnamenti alternativi alla religione cattolica

    Data: 02 aprile 1998
    Autore:
    Consiglio di Stato
    Argomento:
    Insegnamento
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Chiesa cattolica, Religione, Scuola, Insegnamento, Esami, Abilitazione, Sessioni riservate
    Ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, sono validi gli insegnamenti alternativi alla religione cattolica, purchè detti insegnamenti si identifichino con corsi curriculari, a prescindere dallo svolgimento integrale di programmi usualmente seguiti.

    Consiglio di Stato. Sezione Sesta. Sentenza 2 aprile 1998, n. 420: “Esami di abilitazione e insegnamenti alternativi alla religione cattolica”.

    Consiglio di stato , Sez. VI, 02 aprile 1998, n. 420

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

    DECISIONE

    sul ricorso in appello n. 409 del 1995 proposto da {S. T.}, rappresentato e difeso dall’avv. Dimitri Goggiamani con
    domicilio eletto in Roma, via Ezio n. 12,

    contro

    la Sovrintendenza scolastica regionale per la Calabria, in persona del Sovrintendente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
    Generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

    per l’annullamento della sentenza n. 1113 del 19 novembre 1994 pronunciata tra le parti
    dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore il cons. Corrado Allegretta;
    Uditi alla pubblica udienza del 5 dicembre 1997 l’avv. Mazzocco per delega dell’avv. Goggiamani e l’avv. dello Stato Guida.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

    Fatto

    Il ricorrente è stato escluso dalla sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado indetta con O.M. n. 395 del 18 novembre 1989, nella considerazione che gli insegnamenti da lui impartiti nel periodo indicato dalla legge non erano compresi nella classe di abilitazione per la quale egli aveva fatto domanda.
    Contro detto provvedimento di esclusione l’interessato ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, che però lo ha respinto con la sentenza oggetto dell’appello in esame.
    L’appellante ripropone ora le censure dedotte in primo grado, con le quali aveva lamentato la violazione dell’art. 2, comma 10, lett. b) e dell’art.11, comma 3, della L. 27 dicembre 1989 n. 417, oltre che dell’art. 3, comma 3, dell’O.M. n. 395 del 18 novembre 1989; nonché eccesso di potere sotto vari profili. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza appellata, con ogni conseguente determinazione, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.
    Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica per resistere al gravame, senza svolgere, per altro, alcuna specifica difesa.
    All’udienza del 5 dicembre 1997, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

    Diritto

    L’appello è fondato.
    Il provvedimento impugnato, che il Tribunale ha ritenuto legittimo, ha escluso il ricorrente dalla sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado indetta con O.M. n. 395 del 18 novembre 1989, “rilevato che dalla documentazione prodotta dall’interessato gli insegnamenti (da lui) impartiti nelle scuole secondarie statali nel periodo” indicato dalla legge “non sono compresi nella classe di abilitazione richiesta”.
    Nella sentenza appellata, poi, si chiarisce che il ricorrente ha svolto supplenze per l’insegnamento di scienze matematiche, disciplina non contemplata tra le classi di cui all’art. 1, punto 2, dell’ordinanza ministeriale citata.
    La controversia attiene, dunque, al requisito del servizio di insegnamento, di cui si afferma l’inidoneità essendosi ritenuto, nonostante la ermeticità della motivazione del provvedimento di esclusione, che l’insegnamento di scienze matematiche non sia compreso nella classe di abilitazione, LXXXVI scienze naturali, chimica e geografia, per la quale il ricorrente aveva fatto domanda.
    In proposito occorre considerare, preliminarmente, che, alla luce della prevalente giurisprudenza di questa Sezione (cfr. sentt. 15 luglio 1993 n. 533; 18 ottobre 1994 n. 1521; 20 luglio 1995 n. 771; 10 novembre 1995 n. 1282; 20 novembre 1995 n. 1300 e 6 agosto 1997 n. 1173), deve escludersi la necessità della corrispondenza tra le materie insegnate e quelle per le quali è richiesta l’abilitazione.
    Giova rilevare, per altro, con più specifico riferimento alla fattispecie in esame, che, nel determinare i requisiti di ammissione alle sessioni riservate di abilitazione di cui si tratta, l’art. 2, comma 10, lett. b), della L. 27 dicembre 1989 n. 417, richiamato dal successivo art. 11, comma 3, qualifica gli insegnamenti utili come “relativi” a classi di concorso e, pertanto, non necessariamente con queste coincidenti.
    E’ sufficiente, invero, secondo un orientamento giurisprudenziale dal quale non v’è motivo per discostarsi (C.S., Sez. VI, n. 1563 del 24 ottobre 1994; id., n. 494 del 25 marzo 1996), che l’insegnamento prestato sia attinente, ricollegabile o assimilabile a quelli propri di una classe di concorso o di abilitazione.
    Nel caso di specie, l’insegnamento di scienze matematiche (alternativo a quello della religione cattolica, come in atti) è indubbiamente attinente a quelli della classe LXXXVI scienze naturali, chimica e geografia, e pertanto deve ritenersi computabile ai fini del periodo minimo di servizio per partecipare alla sessione di esami in questione.
    Al servizio ora detto, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, va aggiunto anche quello prestato nelle scuole medie inferiori, secondo il criterio di cumulabilità dei servizi esplicitamente previsto dall’art. 2, comma 10, lett. b), della L. 27 dicembre 1989 n. 417.
    Per le considerazioni che precedono l’appello dev’essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto anche il ricorso proposto in primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
    Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

    P.Q.M

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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