Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Febbraio 2008

Sentenza 02 aprile 2007, n.8088

Corte di Cassazione. Senzioni Unite. Sentenza 2 aprile 2007, n. 8088: “Giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a rapporti di lavoro presso enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera”.

(omissis)

Svolgimento del processo

Il Dott. S.M. ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti relativi alla procedura concorsuale per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di 2^ livello presso l’Ospedale Cristo Re. In contraddittorio con il controinteressato prof. D.L., il TAR Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con decisione confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza oggi impugnata. Il Consiglio di Stato ha affermato la natura privata dell’Ospedale Cristo Re di Roma, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che non rientra tra gli enti del Servizio sanitario nazionale considerati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1.

Avverso tale sentenza il dott. S. propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il prof. D. resiste con controricorso e memoria. L’Ospedale Cristo Re non si è costituito.

Motivi della decisione

L’unico motivo investe la statuizione con cui il Consiglio di Stato ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si afferma che ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere della controversia non rileva la natura privatistica dell’Ospedale Cristo Re di Roma, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, nè quella dei rapporti di lavoro dei dipendenti, dovendosi considerare che detto ente eroga prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con assoggettamento alla vigilanza tecnico sanitaria dell’Azienda USL territorialmente competente, e conformazione del rapporto di impiego del personale medico, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, alla regolamentazione propria del ruolo sanitario del S.S.N..

La parte sostiene quindi che l’indizione, da parte dell’Ospedale, dell’avviso pubblico per titoli ai fini del conferimento di incarichi di dirigente medico di 2^ livello non rappresenta un atto di autonomia privatistica dell’ente, ma un atto di organizzazione amministrativa riferibile al S.S.N., sottoposto a regole pubblicistiche; che l’adeguamento dell’ordinamento del personale dipendente a quello del personale delle unità sanitarie locali comporta che l’accesso ai ruoli dirigenziali viene disciplinato secondo moduli concorsuali di carattere pubblicistico, perciò soggetti alla cognizione del giudice amministrativo.

Il motivo è infondato. Sul presupposto della natura privatistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico (v. Cass. Sez. Un. 8 giugno 1998 n. 5616) la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; che tale qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in tal senso, non comportano, con l’adeguamento dell’ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, l’assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri; e considerazioni analoghe valgono per le successive disposizioni introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dal successivo D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, in base alla delega prevista dalla L. 23 ottobre, n. 421, art. 1 (Cass. Sez. Un. 8 ottobre 2002 n. 14382).

In questo quadro normativo, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell’art. 1 di detto testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La cognizione della controversia appartiene quindi alla cognizione del giudice ordinario.

Il ricorso deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, nei confronti dell’intimato costituito prof. D.L..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 3.100,00 di cui Euro 100,00 per spese in favore di D.L..

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2007