Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Dicembre 2007

Sentenza 04 aprile 2007, n.1380

TAR Lombardia. Sentenza 4 aprile 2007, n. 1380: “Concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica e requisito della continuità del servizio prestato”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Sezione III

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4909/2004 proposto da (…), rappresentata e difesa dall’Avv. Fortunato Riva e domiciliata ex lege presso la segreteria del T.A.R. in Milano, via Conservatorio, 13.

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via Freguglia 1, domicilia.

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 11908 emesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 16.9.2004, con il quale veniva decretata l’esclusione della ricorrente dal concorso di cui al Decreto dirigenziale del 2.2.2004 per mancanza del requisito di servizio per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003.

VISTO il ricorso ed i documenti depositati;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTI gli atti tutti di causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007 il dott. Luca Monteferrante;

Uditi, ai preliminari, l’Avv. Fortunato Riva per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Alessandro Pastorino Olmi per il Ministero resistente.

FATTO

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dopo il superamento della prova scritta ed orale, l’ha esclusa dal concorso per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado a motivo della asserita mancanza del requisito di servizio per almeno quattro anni continuativi nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003, ai sensi dell’art. 2 del Decreto dirigenziale del 2.2.2004 di indizione del concorso.

La ricorrente ha affidato il ricorso al seguente motivo di censura:

1. violazione di legge per falsa applicazione della legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Lamenta, in particolare, l’istante la mancata valutazione del servizio pastorale prestato dal 1.1.1997 al 9.5.2000 nell’ambito della cooperazione missionaria tra la diocesi di Bergamo e quella di Cochabamba in Bolivia, il che avrebbe comportato, a suo dire, la violazione della legge n. 266 del 1991 nella parte in cui prevede che la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale del volontariato e ne promuove lo sviluppo, normativa cui la ricorrente si richiama al fine che sia evitata un’inammissibile disparità di trattamento, a favore non solo di quanti operino in organizzazioni non governative riconosciute dal Ministro degli affari esteri, come previsto dalla citata legge, ma anche dei volontari che prestino servizio in organizzazioni riconosciute idonee (come precisato da Corte Cost. 21.6.1996, n. 211), qual è una struttura religiosa impegnata nell’ambito di una cooperazione missionaria tra chiese.

L’atto impugnato sarebbe, inoltre, carente di motivazione, avendo omesso di considerare le deduzioni difensive rassegnate dall’esponente in seguito alla comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. Le illegittimità contestate sarebbero ancora più evidenti se si considera che i posti previsti per l’insegnamento della religione cattolica sarebbero superiori al numero dei partecipanti al concorso, sicchè la riammissione della ricorrente non creerebbe alcun pregiudizio in capo agli altri partecipanti.

Nel costituirsi in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha contestato le avverse doglianze concludendo per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 2.12.2004 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensiva.

La causa è stata infine chiamata per la decisione nel merito alla pubblica udienza del 11.1.2007.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo l’Ufficio Scolastico regionale la ricorrente sarebbe priva del requisito di servizio di almeno quattro anni continuativi di insegnamento nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003.

La signora (…) ha documentato, al contrario, nella propria domanda di partecipazione al concorso e nella memoria difensiva del 28.5.2004 depositata ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990, di aver svolto tre anni continuativi di insegnamento in Italia dall’anno scolastico 1993/1994 sino all’anno scolastico 1995/1996; ulteriori tre anni continuativi di insegnamento in Italia dall’anno scolastico 2000/2001 sino all’anno scolastico 2002/2003; tre anni e cinque mesi, dal 1.1.1997 al 9.5.2000, di servizio pastorale (comprensivo di attività di insegnamento) presso la parrocchia di Cochabamba (Bolivia) nell’ambito di un programma di cooperazione missionaria tra la diocesi di Bergamo e quella boliviana. La ricorrente con la predetta memoria difensiva ha, altresì, contestato che il periodo trascorso in Bolivia fosse idoneo ad interrompere la continuità dell’attività di insegnamento, con la conseguenza che il requisito di servizio prescritto dal bando e pari a quattro anni continuativi dovrebbe ritenersi sussistente. La tesi difensiva è stata, quindi, ulteriormente sviluppata nel ricorso in relazione alla necessaria computabilità del periodo di insegnamento prestato in missione, stante la rilevanza riconosciuta dall’ordinamento italiano all’attività di volontariato, anche se prestata presso strutture missionarie.

Osserva al riguardo il Collegio che, a prescindere dal computo nell’anzianità di servizio complessiva del periodo di insegnamento prestato in Bolivia, è documentalmente provato che la ricorrente nell’arco temoprale indicato dal bando (e cioè dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003) ha insegnato in Italia complessivamente per ben sei anni.

La materia del contendere verte pertanto sul concetto di servizio “continuativo”, posto che alla ricorrente è stata contestata non la mancanza tout court del periodo minimo prescritto e pari a quattro anni, ma che tale periodo minimo di servizio non sarebbe stata prestato in modo continuativo.

Sul punto occorre rammentare che la IV sezione di questo T.A.R., con sentenza n. 158 del 2005, ha già precisato che la nozione di continuità “implica semplicemente che nei dieci anni di riferimento sia stato svolto il servizio per quattro anni, anche se con eventuali interruzioni fra gli stessi, non potendosi pertanto confondere la continuità con la consecutività nello svolgimento del servizio”.

Il Collegio condivide una tale interpretazione della clausola del bando, peraltro idonea a valorizzare l’anzianità effettiva di servizio e quindi la professionalità complessivamente maturata nel tempo, per cui, dovendosi a tale stregua ritenere che la ricorrente, nel decennio di riferimento indicato dal bando, abbia prestato almeno quattro anni di servizio in via continuativa, anche se non consecutivamente, la domanda in questa sede proposta dev’essere accolta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; la novità della questione ed il carattere oggettivamente equivoco della previsione del bando in contestazione giustifica, tuttavia, una parziale compensazione delle spese di giudizio in ragione della metà.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:

– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;

– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1500,00 così compensando per la metà l’ importo di € 3000,00 altrimenti riconoscibile, di cui € 1800,00 per onorari, € 900,00 per diritti ed € 300,00 per spese, oltre ad IVA, CPA e spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2006, con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo – Presidente

Domenico Giordano – Consigliere

Luca Monteferrante – Referendario estensore