Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Luglio 2005

Sentenza 04 giugno 2002, n.6620

Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 4 giugno 2002, n. 6620: “Servizio pubblico cimiteriale e beni costituenti l’arredo cimiteriale”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente:

decisione

sul ricorso in appello n. 10805/01, proposto dalla Caggiati s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Sansone e Vittorio Nuzzaci, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, v. della Giuliana n. 44,

contro

il Comune di Nola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Manzo, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Segreteria del Consiglio di Stato, p.zza Capo di Ferro n. 13,

e nei confronti

della Lasef di M.B.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, Napoli, II, 24 maggio 2001, n. 2336, resa inter partes, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso il bando e le norme generali di gara relative al pubblico incanto per l’appalto della fornitura di arredi per loculi cimiteriali.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto il dispositivo della decisione in epigrafe, n. 292, pubblicato il 6 giugno 2002;
Relatore alla pubblica udienza del 4 giugno 2002 il Consigliere Gerardo Mastrandrea;
uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1. Il Comune di Nola, con bando di gara affisso all’albo pretorio il 31 luglio 2000, indiceva pubblico incanto per la fornitura di arredi per loculi del cimitero comunale, e precisamente per l’acquisto di 4.000 portafiori, 2.000 lampade e 4.000 anelli in bronzo, decorati con foglie.
Il bando chiariva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta (450.000.000 di lire più IVA), ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a) del d.lg. 358/92, come modificato dal d.lg. 402/98.
2. L’intestata società appellante, primario operatore nazionale nel settore della produzione di arredi votivi, proponeva ricorso dinanzi al TAR Campania avverso le norme generali di gara, contestando il potere dell’Amministrazione di bandire una gara pubblica per la fornitura degli arredi in questione, la cui scelta doveva intendersi rimessa ai privati, e lamentando comunque l’assenza di una previa deliberazione a contrarre ed il difetto di motivazione.
Con atto contenente motivi aggiunti, l’impugnativa veniva estesa ai provvedimenti presupposti (determinazione dirigenziale n. 23 del 3 maggio 2000), nonché a quelli conseguenti all’indizione della procedura di gara (determinazione dirigenziale n. 74 del 22 novembre 2000), deducendone, in quest’ultimo caso, l’illegittimità in via derivata.
3. Il TAR adito, dopo aver disposto in via istruttoria l’acquisizione di atti, respingeva il gravame con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, argomentando, tra l’altro, circa la sussumibilità della gestione del cimitero tra i servizi pubblici locali, nozione quest’ultima, peraltro, da interpretarsi a sua volta in maniera sufficientemente ampia (e quindi da estendersi, ad esempio, anche ai servizi di illuminazione votiva).
4. La Caggiati ha interposto l’appello in trattazione avverso la prefata pronunzia, lamentandone l’erroneità ed incompletezza e comunque insistendo per l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in prime cure.
5. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2002 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

1. L’appello merita accoglimento, sotto il profilo assorbente di seguito esposto.
Non può disconoscersi, anzitutto, l’interesse dell’appellante, primario operatore nazionale del settore degli arredi votivi, a gravarsi direttamente avverso il bando di gara e le determinazioni generali dell’Amministrazione comunale volte all’approvvigionamento, mediante procedura concorsuale per pubblico incanto, di migliaia di portafiori, lampade ed altri arredi dei loculi cimiteriali comunali.
Viene in discussione la stessa intrinseca possibilità di procedere mediante pubblica gara, e quindi una volta per tutte, all’acquisto di tali elementi accessori.
2. Orbene, pur risultando del tutto comprensibile che l’Amministrazione comunale si preoccupi di provvedere alle esigenze di decoro e uniformità nell’ambito dei propri cimiteri, la procedura di gara contestata riguarda beni il cui approvvigionamento non è sussumibile nell’ambito del servizio pubblico cimiteriale, per quanto tale nozione venga interpretata estensivamente.
Occorre, infatti, soffermarsi attentamente sul punto che nella fattispecie in trattazione non si ha a che fare con il servizio di illuminazione elettrica votiva all’interno del cimitero comunale, per il quale in effetti non sono mancate da più parti adesioni alla configurabilità quale servizio pubblico locale ai sensi del previgente art. 22 l. 8 giugno 1990 n. 142 (come per la gestione cimiteriale in genere), bensì con la fornitura di lampade, portafiori ed in definitiva di tutta quella serie di arredi secondari da sempre rimessi alla scelta (ed al soggettivo senso di pietas) dei dolenti; beni dunque del tutto alieni, anche strumentalmente, alla gestione del servizio pubblico cimiteriale stricto sensu, e per i quali, fra l’altro, non si riesce ad avvertire efficacemente la necessità di garantire, anche per esigenze di decoro, l’assoluta uniformità nell’ambito di un cimitero.
Diversamente opinando, l’apposizione di arredi votivi ed accessori similari (in verità la questione interesserebbe anche l’acquisto delle stesse lapidi, di spettanza dei privati, ai sensi del regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 285/90, salva la sola regolamentazione comunale) verrebbe trasferita a terzi in esclusiva, da un lato impedendo ai dolenti (concessionari della sepoltura privata) di rivolgersi ad imprese da essi liberamente scelte (seppur con oneri a loro carico), con preclusione della libera esplicazione dei loro sentimenti civili e religiosi, e dall’altro lato vulnerando il diritto delle stesse imprese del settore di operare liberamente secondo i principi della concorrenza, fatte salve le prescrizioni generali sancite dalla normativa sanitaria e di polizia mortuaria.
In definitiva il servizio pubblico cimiteriale, per come del resto in via generale regolamentato, si esplica in maniera del tutto autonoma dal reperimento degli arredi votivi in questione, cosicché non è legittima estrinsecazione delle attribuzioni dell’Amministrazione comunale provvedere con gara pubblica al relativo approvvigionamento.
Le norme regolamentari prevedono che il Comune, in materia, debba limitarsi alla chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni ed all’apposizione di cippo con targhetta, oltre ai compiti di generale regolazione nel perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela è preposto.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, e quindi della fondatezza assorbente delle prospettazioni formulate in tema dalla parte attrice, peraltro affatto scalfite dai sintetici elementi di difesa propalati dal Comune resistente in giudizio, l’appello in epigrafe va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, stessa sorte spetta al ricorso di prime cure.
Non mancano, tuttavia, ad avviso del Collegio, i motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso proposto in prime cure dalla Caggiati s.p.a..
Spese di entrambi gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Paolo Buonvino Consigliere
Filoreto D’Agostino Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Gerardo Mastrandrea Consigliere est.