Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Agosto 2003

Sentenza 04 maggio 1995, n.149

Corte costituzionale. Sentenza 4 maggio 1995, n. 149: “Giuramento nel processo civile (art. 251 c.p.c.)”.

(Pres. e rel. Baldassarre)

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Angerame Lucia e Di Ciommo Luciano ed altra iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

(omissis)

Considerato in diritto

1. — Adíto per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità civile, il Pretore di Torino, dopo che un testimone si era rifiutato di prestare giuramento adducendo un impedimento di coscienza a causa delle proprie convinzioni religiose, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 19 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il giudice istruttore “ammonisce il testimone sulla importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento” e gli legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”, anziché disporre, come nell’art. 497, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice istruttore “lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza””; nonché nella parte in cui lo stesso art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, prevede che “il testimone presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro””.

2. — La questione è fondata, dal momento che le norme contestate si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 19 della Costituzione.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. sentenza n. 467 del 1991, nonché sentenza n. 422 del 1993), “poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima”. Ciò significa — si legge ancora nella sentenza ora citata — che, se pure a seguito di una delicata opera del legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei servizi di interesse generale, la libertà di coscienza — specie se correlata all’espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) — dev’essere protetta in misura proporzionata “alla priorità assoluta e al carattere fondante” ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana.

In tema di giuramento dei testimoni, tali principî, di validità generale, sono stati affermati da questa Corte in varie occasioni. Una prima volta, chiamata a giudicare della compatibilità del richiamo, operato proprio dalla norma ora impugnata (art. 251, secondo comma, cod. proc. civ.), alla responsabilità che il testimone assume davanti a Dio rispetto alla tutela accordata dall’art. 19 della Costituzione alla libertà di coscienza dei non credenti, quale libertà “negativa” di professare una fede o un’opinione religiosa, questa Corte, con la sentenza n. 117 del 1979, ha riconosciuto che l’imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l’assunzione di responsabilità davanti a Dio può provocare nei non credenti “turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni”, così da rappresentare un ingiustificato ostacolo alla piena garanzia del valore costituzionale della libertà di coscienza. In conseguenza della decisione ora ricordata e dell’addizione dell’inciso “se credente” da essa operata in riferimento al giuramento di fronte a Dio, la formula del giuramento del testimone nel processo civile (e, a seguito della dichiarazione di invalidità consequenziale, anche nel processo penale, come regolato dal codice di procedura previgente), ha assunto un duplice e distinto significato: per i credenti il giuramento ha una valenza sia religiosa che morale, con conseguente assunzione di responsabilità tanto avanti a Dio quanto avanti agli uomini; per i non credenti lo stesso giuramento ha una valenza esclusivamente morale, comportante un’assunzione di responsabilità soltanto verso gli uomini.

In una successiva occasione, che costituisce precedente specifico della decisione in esame, la Corte, chiamata a giudicare della legittimità costituzionale del dovere del testimone di prestare giuramento tanto nel processo civile (art. 251 cod. proc. civ.) quanto in quello penale (artt. 142 e 449 cod. proc. pen. previgente), ha implicitamente riconosciuto il conflitto di tale dovere con la libertà di coscienza del testimone la cui religione di appartenenza faccia divieto di prestare comunque giuramento e, persino, di pronunziare le parole “lo giuro”, ma, rilevando che la decisione comportava una pluralità di soluzioni alternative, fra le quali soltanto il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere discrezionale, era autorizzato a scegliere (come la sostituzione del “giuramento” con formule diverse, quali l'”impegno” o la “promessa”; la previsione di una formula unica ovvero la predeterminazione di due o più formule alternative la cui scelta fosse personalmente demandata al testimone, etc.), ha dichiarato, con la sentenza n. 234 del 1984, l’inammissibilità delle questioni allora sollevate. Analoga pronunzia è stata resa da questa Corte, l’anno dopo, riguardo a un’identica questione sollevata nei confronti delle norme sul giuramento del testimone nel processo penale (v. ordinanza n. 278 del 1985).

3. — Successivamente alle decisioni ora ricordate, il legislatore, adottando il nuovo codice di procedura penale, è intervenuto sul problema escludendo l’opzione, pur non incompatibile con i principî costituzionali, implicante la predeterminazione legislativa di formule di “impegno” o di “promessa” accanto a quella di “giuramento” al fine di lasciare alla libertà dei singoli testimoni la scelta dell’una o dell’altra formula in armonia con le proprie convinzioni morali o religiose. In luogo di questa opzione, vigente in altri ordinamenti, il facitore del codice di procedura penale del 1988 ha scelto la soluzione legislativa di un’unica formula (art. 497 cod. proc. pen.) contenente l'”impegno” solenne del teste a dire la verità, nella quale, “in omaggio alla tutela della libertà di coscienza”, come si legge nella “Relazione al progetto”, il testimone, dopo essere stato avvertito dal giudice relativamente all’obbligo di dire la verità e alle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti, è invitato a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

In conseguenza di questa scelta del legislatore, limitata al solo processo penale, il giudice a quo ritiene che si sia creata nell’ordinamento un’irragionevole differenziazione in danno della disciplina normativa prevista per l’esame dei testimoni nel processo civile, disciplina tuttora basata sulla formula di giuramento comune ai due processi anteriormente all’emanazione del nuovo codice di procedura penale. Infatti, secondo il giudice rimettente, si è venuta a determinare una differente tutela del valore costituzionale della libertà di coscienza nei preliminari della testimonianza nei due distinti procedimenti, per il fatto che, diversamente da quanto è garantito ai testimoni nel processo penale, a coloro che sono chiamati a testimoniare nel processo civile non è evitato il rischio di essere sottoposti a gravi turbamenti di coscienza a causa del conflitto interno fra il dovere civile di contribuire all’accertamento della verità giudiziale e il dovere morale di osservare un imperativo religioso da essi condiviso (con conseguente pregiudizio, nei casi di rifiuto a testimoniare, nei confronti del diritto di difesa, sotto specie di diritto alla prova).

Ed invero l’asimmetria sussistente nell’ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un’irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell’uomo, la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno, omogenea nei vari ambiti in cui si esplica.

Né, d’altra parte, può logicamente affermarsi che la diversità di trattamento contestata sia giustificabile in dipendenza della differente struttura dei due procedimenti, dal momento che, come ha già implicitamente ammesso questa Corte con la sentenza n. 117 del 1979 allorché ha esteso la declaratoria d’incostituzionalità della disciplina processual-civilistica a quella processual-penalistica, il trattamento normativo del giuramento del testimone nei due distinti procedimenti concerne aspetti comuni o, comunque, omogenei. Infatti, come ha correttamente ricordato il giudice a quo, identica è nei due casi la ratio legis (spronare il teste a dire la verità) e identiche sono le conseguenze penali per chi si rifiuta, nell’uno o nell’altro dei processi, di prestare giuramento.

Il particolare profilo sottoposto al presente giudizio, cioè l’irragionevole disparità di trattamento in relazione alla garanzia della libertà di coscienza religiosa, non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell’art. 54 della Costituzione). Tuttavia non è senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale — nella specie assunta come tertium comparationis — rappresenta un’attuazione, fra quelle possibili, del “principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica”: un principio che “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (v. sentenza n. 203 del 1989, nonché sentenze nn. 195 del 1993 e 259 del 1990).

Pertanto, al fine di assicurare tale pari tutela al valore della libertà di coscienza riguardo all’obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verità, si impone l’estensione all’art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., della disciplina e della formula previste dall’art. 497, comma 2, cod. proc. pen., le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Di modo che, a seguito di questa pronunzia di accoglimento, l’art. 251, secondo comma, cod. proc. civ., risulta cosí formulato: “Il giudice istruttore avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza””.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile:

a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore “ammonisce il testimone sull’importanza religiosa, se credente, e morale del giuramento e sulle”, anziché stabilire che il giudice istruttore “avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità e delle”;

b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore “legge la formula: “Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente, e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità””, anziché stabilire che il giudice istruttore “lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza””;

c) nella parte in cui prevede: “Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: “lo giuro””.