Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Gennaio 2011

Sentenza 04 maggio 2010, n.10734

Corte di Cassazione. Sezione Seconda Civile, sentenza 4 maggio 2010, n. 10734: "Inammissibilità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso".

(omissis)

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 3 dicembre 2002, D.S. e D.D. e C.D.C., figli di D.F., deceduto a (OMISSIS), esposero di aver appreso da una lettera loro inviata da un notaio in data 2 settembre 2002 che il padre aveva contratto matrimonio canonico con B.C., sua convivente dal (OMISSIS), alla quale egli aveva donato con atto del (OMISSIS) un immobile sito in (OMISSIS), e che in data (OMISSIS) era stato pubblicato un testamento olografo con il quale lo stesso aveva nominato erede universale la moglie – che aveva accettato l'eredità – e, con un codicillo, esecutore testamentario il predetto notaio; che successivamente avevano appreso che il matrimonio religioso era stato contratto in data (OMISSIS) e la B., in data (OMISSIS), ne aveva richiesto la trascrizione al Comune di Milano, poi effettuata il (OMISSIS) dello stesso anno; che in data (OMISSIS) la donna aveva accettato la donazione dell'immobile ed il successivo (OMISSIS) aveva trascritto l'atto.

Sulla base di tale premessa, gli attori convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano B.C. per sentir dichiarare la nullità, la inefficacia e la inesistenza della trascrizione postuma del matrimonio, e la nullità, invalidità ed inefficacia della donazione dell'immobile di Via (OMISSIS), ed infine per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'utilizzo del cognome D. e dei diritti connessi allo status. La B., costituitasi in giudizio, eccepì in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori e, nel merito, contestò la fondatezza delle argomentazioni avversarie.

Con sentenza depositata in data 27 aprile 2005, il Tribunale di Milano dichiarò la nullità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso contratto da D.F. e B.C., e la nullità della donazione dell'immobile de quo, disponendo le conseguenti trascrizioni di legge e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Avverso tale sentenza propose appello la B., ribadendo la eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori, e, nel merito, sostenendo la validità della trascrizione post mortem del matrimonio religioso, e la validità ed efficacia della donazione effettuata dal de cuius in favore della B..

2. – Con sentenza depositata il 13 aprile 2007, la Corte d'appello di Milano – Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia, rigettò il gravame proposto dalla B., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

In ordine alla contestata legittimazione dei figli del D. a far valere la nullità dell'avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio religioso dallo stesso contratto con l'appellante, il giudice di secondo grado ritenne di dover muovere dal quadro normativo delineato dall'art. 8 dell'Accordo di revisione concordataria del 18 febbraio 1984 e n. 4 del relativo protocollo addizionale immesso nell'ordinamento italiano con la L. n. 121 del 1985, che, nel modificare la disciplina precedentemente dettata dalla L. n. 847 del 1929, art. 14, ha previsto che la trascrizione tardiva del matrimonio religioso può essere effettuata su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, attribuendo, pertanto, il potere di richiederla solo ai contraenti e non più a "chiunque vi abbia interesse".

Tale mutamento, secondo la Corte ambrosiana, non potrebbe non riflettersi anche sul sistema delle impugnazioni nei confronti della trascrizione, che non possono più essere esperite da "chiunque" e per "qualsiasi causa", ma, a norma del combinato disposto del citato art. 8 dell'accordo concordatario e n. 4 a) del Protocollo addizionale, e dell'art. 16 della legge matrimoniale, solo se ricorra una delle cause di intrascrivibilità indicate, peraltro senza valenza tassativa, nel nuovo testo concordatario, con la precisazione che si applicano le disposizioni degli artt. 117, 119, 124 e 125 c.c..

Alla luce di tali premesse, e non potendosi ritenere che la legittimazione alla contestazione della validità della trascrizione sia limitata ai soli coniugi, il criterio guida da seguire per la individuazione dei soggetti legittimati alla contestazione della validità della trascrizione – avvertì la Corte – deve essere ravvisato nella sussistenza da parte di chi agisce di un interesse legittimo ed attuale, immediato e socialmente apprezzabile – e non di un generico interesse morale, o di un qualunque interesse materiale giuridicamente rilevante – che giustifichi l'intervento di terzi estranei al rapporto, in quanto l'azione sia strettamente necessaria per la rimozione del pregiudizio da cui scaturisce l'intervento. Nella specie, erano da considerare terzi gli eredi, in quanto soggetti diversi da quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l'ordinamento giuridico positivo al momento dell'apertura della successione, e che avrebbero subito pregiudizio sul piano dei diritti successori non già relativamente alla loro quota di riserva – in quanto la trascrizione tardiva non avrebbe potuto avere l'effetto di alterare le quote rispettivamente spettanti agli eredi necessari, ai sensi della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, – sibbene con riguardo alla questione della validità della donazione, in dipendenza delle specifiche previsioni contenute nel relativo atto, che condizionavano la efficacia dell'atto di liberalità alla trascrizione del matrimonio.

Sul punto, pure contestato dall'appellante, della inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem del matrimonio religioso, la Corte osservò che la richiamata svolta in favore dell'inquadramento volontaristico degli effetti civili del matrimonio canonico attuata in sede di revisione del Concordato impone che il consenso degli sposi acquisti un ruolo decisivo non solo nell'assunzione del vincolo matrimoniale, ma anche nella individuazione dell'ordinamento nel quale la volontà matrimoniale è destinata a produrre i suoi effetti. Nel caso in cui si verifichi una frattura temporale tra matrimonio e trascrizione, occorre che la volontà sia rinnovata e che, quindi, risulti la intenzione attuale degli sposi di vincolarsi anche sul piano civile. Ne consegue, secondo la Corte, la inammissibilità della trascrizione post mortem, in quanto, in presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione del matrimonio, il requisito della conoscenza della relativa istanza e della non opposizione alla medesima da parte dell'altro coniuge postula la necessità di una manifestazione attuale di volontà, che non è più possibile ove il coniuge sia premorto. Quanto al problema se, nella specie, la volontà espressa da D.F. di consentire alla futura trascrizione del matrimonio religioso fosse sufficiente ad integrare quella espressa successivamente dall'altro coniuge, apparve alla Corte che correttamente i primi giudici avessero ritenuto privo di valore il consenso "a futura memoria".

Circa la questione della validità dell'atto di donazione dell'immobile di Milano, la Corte d'appello di Milano osservò che, a norma dell'art. 782 c.c., commi 2 e 3, la donazione può ritenersi perfezionata solo con l'accettazione del donatario, mentre il donante può revocare la proposta fino a quando la donazione sia perfezionata. E dunque la morte del donante prima della notifica dell'accettazione importa la caducazione della proposta.

Nè poteva accedersi alla diversa qualificazione dell'atto di liberalità come adempimento di una obbligazione naturale, che l'appellante aveva sviluppato per la prima volta in comparsa conclusionale.

La Corte osservò poi che il donante aveva sottoposto la efficacia della donazione alla condizione che la donataria procedesse, prima dell'accettazione dell'atto di liberalità, alla trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico, ed aveva disposto che, qualora detta trascrizione non fosse avvenuta, la donazione si sarebbe dovuta intendere come mai avvenuta. Si trattava di una condizione sospensiva, che intendeva esplicitare come il donante avesse inteso subordinare l'acquisizione del bene da parte del donatario all'acquisizione dello status di coniuge.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre B.C. sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso D.S. e D.D., C.D.C.. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – La prima censura ha ad oggetto la asserita violazione dell'art. 100 c.p.c.: i legittimari pretermessi – rileva la ricorrente – non hanno interesse all'accertamento della nullità e/o invalidità e/o inefficacia di una donazione posta in essere dal de cuius, e non hanno, quindi, nemmeno interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio del de cuius per la ragione che essa inciderebbe sull'efficacia di detta donazione. Si denuncia, altresì, omessa motivazione sul punto dell'interesse ad agire dei figli del D. con specifico riferimento alla impugnazione della donazione posta in essere dallo stesso. La sentenza impugnata – deduce la ricorrente – ha correttamente richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117 c.c., comma 1, per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criterì operanti per l'azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause di invalidità del matrimonio, e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso. Altrettanto correttamente la Corte territoriale avrebbe, alla stregua di tale principio, escluso la configurabilità in capo ai figli del de cuius di un interesse alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio del padre con la attuale ricorrente tutelabile sotto il profilo della garanzìa dei diritti di legittimari degli stessi, in quanto la L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, facendo salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, impedisce che la trascrizione tardiva del matrimonio possa vanificare l'art. 537 c.c., che riserva ai figli del de cuius la quota dei due terzi del patrimonio ereditario. Avrebbe, invece, errato la Corte ambrosiana nel ritenere comunque sussistente in capo ai figli del de cuius un interesse tutelabile alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio del genitore, in dipendenza dalla circostanza che il padre aveva fatto dipendere dalla trascrizione del matrimonio la validità della donazione oggetto del giudizio, all'accertamento della cui inefficacia i figli dello stesso avrebbero avuto interesse al fine di recuperare il bene all'asse ereditario. La Corte avrebbe poi omesso ogni indagine in ordine all'interesse ad agire dei figli del D. con specifico riferimento alla impugnazione della donazione posta in essere dallo stesso. Sotto tale profilo, la violazione dell'art. 100 c.p.c., sarebbe evidente, poichè erede universale del D. è la B.: sicchè, essendo i primi legittimari pretermessi, non avrebbero alcun interesse legittimo ed attuale a far entrare il bene de quo nell'asse ereditario per effetto della nullità della trascrizione tardiva del matrimonio, in quanto la porzione di legittima spettante ai legittimari non si calcola semplicemente sull'asse ereditario, ma, ai sensi dell'art. 556 c.c., considerando anche i beni di cui si sia disposto a titolo di donazione. Dunque, non avendo i legittimari interesse a far accertare la invalidità o inefficacia delle donazioni disposte dal de cuius, essi non avrebbero neanche interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio dello stesso per la ragione che essa inciderebbe sulla efficacia di una donazione da lui disposta. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto: "I legittimari pretermessi hanno interesse a far accertare l'invalidità o l'inefficacia delle donazioni poste in essere dal de cuius?"; "I legittimari pretermessi hanno interesse ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio del de cuius per la ragione che essa inciderebbe sull'efficacia di una donazione disposta dallo stesso de cuius?".

2.1. – La censura è immeritevole di accoglimento.

2.2. – La Corte ambrosiana, al fine di risolvere la questione della contestata legittimazione dei figli del D. a far valere la nullità dell'avvenuta trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio religioso contratto dal padre degli stessi, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di nullità del matrimonio derivante dalla violazione degli artt. 86, 87 e 88 c.c. (mancanza di libertà di stato, vincolo di parentela, affinità, adozione ed affiliazione, omicidio), secondo il quale l'"interesse legittimo ed attuale", la cui titolarità è richiesta, ai sensi dell'art. 117 c.c., comma 1, per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio stesso da parte di soggetti diversi dai coniugi, dagli ascendenti prossimi e dal pubblico ministero, non può identificarsi con qualunque interesse, morale o patrimoniale, giuridicamente rilevante per la rimozione del vincolo invalido, secondo gli ampi criteri operanti per l'azione di nullità del contratto (art. 1421 c.c.), ma è ravvisabile, alla stregua dei principi generali che circoscrivono e limitano le cause di invalidità del matrimonio e le azioni per farle valere, nei soli casi in cui vi siano posizioni soggettive di terzi che siano attinenti al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e che inoltre traggano un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso (v. Cass., sent. n. 720 del 1986).

Applicando analogo principio al caso di specie, attinente alla impugnativa della trascrizione tardiva di un matrimonio canonico, il giudice di secondo grado ha correttamente ritenuto la sussistenza di un siffatto interesse, anche se il risultato cui è pervenuto costituisce l'approdo di un percorso argomentativo che deve essere parzialmente emendato.

2.3. – Va, al riguardo, anzitutto sgombrato il campo dall'equivoco, che si annida nell'affermazione della Corte di merito secondo la quale la sussistenza in capo ai figli del D. di quell'interesse immediato che legittima gli eredi ad impugnare la trascrizione tardiva del matrimonio canonico sarebbe da ravvisare con riguardo alla specifica previsione contenuta nell'atto di donazione, da parte dello stesso D. alla B., dell'immobile di cui si discute, rispetto alla quale la trascrizione del matrimonio rilevava quale evento condizionante la efficacia della donazione medesima: sicchè dall'acquisizione o meno dello status di coniuge da parte della donna sarebbe potuto dipendere l'ingresso di tale bene nell'asse ereditario.

Invero, come esposto nella parte narrativa e come meglio si vedrà sub 6.2, 6.3 e 6.4., la stessa Corte ha escluso la validità della donazione: appare, pertanto, inconferente, ai fini della valutazione della legittimazione dei D. alla impugnazione della trascrizione, il riferimento a tale atto, ed inammissibile il quesito nella parte ad esso inerente.

E', per contro, condivisibile l'affermazione della Corte di merito secondo la quale i figli del D. non avrebbero subito, dalla tardiva trascrizione del matrimonio canonico del proprio padre con la B. (istituita sua erede universale), alcuna lesione della loro quota di riserva dei due terzi del patrimonio paterno, poichè la clausola normativa di salvezza dei diritti dei terzi contenuta nella L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, a termini della quale la trascrizione tardiva del matrimonio canonico non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, e, prima di esso, nella L. n. 847 del 1929, art. 14, (c.d. legge matrimoniale), rende le situazioni giuridiche acquisite dagli eredi necessari anteriormente alla trascrizione – avente effetto retroattivo soltanto nei confronti dei coniugi – insensibili agli effetti della stessa. Ciò in quanto la nozione di "terzi" cui fa riferimento la citata disposizione – alla stregua di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità dopo l'arresto delle Sezioni Unite del 1992, che ha composto il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto (Cass., SS.UU., sent. n. 6845 del 1992, preceduta da Cass., sent. n. 2403 del 1988, e seguita da Cass., sentt. n. 15397 del 2000 e n. 4359 del 2001; contra, in epoca anteriore alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, v. Cass., sent. n. 488 del 1988) – ricomprende gli eredi, sia legittimi, sia necessari, siccome soggetti diversi da quelli legati dal vincolo matrimoniale non ancora costituito per l'ordinamento giuridico positivo al momento dell'apertura della successione.

2.4. – E tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte ambrosiana, la intangibilità della quota di legittima degli attuali controricorrenti non esclude la configurabilità in capo ai D. di alcun altro interesse alla impugnazione della trascrizione del matrimonio del proprio padre che non fosse quello dipendente dall'atto di donazione, al quale si è già negata rilevanza, per i motivi esposti sub 2.3., ai fini che qui ne occupano.

Al riguardo, non si può disconoscere un interesse dei fratelli D. ad escludere lo status della B. di moglie legittima del loro padre, indipendentemente dalla circostanza che ella fosse stata istituita da lui sua erede universale, nè un interesse, anche solo morale, allo status di quest'ultimo. Senza, con questo, porre in discussione il già richiamato principio enunciato nella sentenza di questa Corte n. 720 del 1986, attenendo pure gli interessi testè evidenziati al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere, e traendo un pregiudizio diretto ed immediato dal matrimonio stesso.

2.5. – Alla luce delle argomentazioni svolte, deve affermarsi il principio secondo il quale, fermo restando che, ai fini della individuazione dell'interesse legittimo ed attuale, la cui titolarità è richiesta per la legittimazione all'impugnazione del matrimonio da parte di terzi, non possono adottarsi i più ampi criteri operanti con riguardo alla legittimazione all'azione di nullità del contratto ai sensi dell'art. 1421 c.c., gli eredi necessari pretermessi sono titolari di una posizione soggettiva che li legittima alla impugnazione della trascrizione tardiva del matrimonio canonico del de cuius se ed in quanto da esso derivi un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.

3. – Con il secondo motivo, si deduce violazione della L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, comma 6: la invocata disposizione – si osserva – non vieta la trascrizione post mortem del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, qualora il consenso alla trascrizione sia stato rinnovato dal defunto dopo il matrimonio e in prossimità della morte. Non esisterebbe, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, alcun orientamento giurisprudenziale che neghi in via assoluta la trascrivibilità post mortem del matrimonio religioso. Nella specie, la volontà della trascrizione del matrimonio era stata rinnovata dal D. con atto pubblico, dopo la redazione del testamento ed in prossimità della morte, avvenuta dopo un anno. Del resto – si rileva – su di un piano formale, la L. n. 121 del 1985, art. 8, non prescrive che il consenso antecedentemente prestato debba essere comunque rinnovato all'atto della richiesta trascrizione, limitandosi a prevedere che il coniuge (nella specie, già consenziente) non si opponga alla trascrizione richiesta dall'altro coniuge, per ciò stesso rendendo logicamente ammissibile che la mancata opposizione possa risultare anche da una volontà antecedentemente espressa ma ancora attuale perchè mai revocata. La illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "La L. 25 marzo 1985, n. 121, art. 8, consente la trascrizione post mortem del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, là dove la volontà a detta trascrizione risulti da un atto successivo al matrimonio e prossimo alla morte del consenziente?".

4.1. – La doglianza è infondata.

4.2. – La esatta ìnterpretazione dell'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1929, sottoscritto a Villa Madama dallo Stato italiano e dalla Santa Sede il 18 febbraio 1984 (la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1985, ed entrato in vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica), nonchè l'orientamento giurisprudenziale, con perspicue argomentazioni condiviso dalla sentenza impugnata, e sostenuto anche dalla dottrina prevalente, inducono, infatti, ad escludere l'ammissibilità della trascrizione tardiva quando la relativa richiesta sia stata presentata all'ufficiale dello stato civile successivamente alla morte di uno dei coniugi.

E valga il vero.

Secondo il comma 1 del citato art. 8, il matrimonio canonico può produrre effetti anche nell'ordinamento civile, qualora la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni civili e, successivamente, l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile entro cinque giorni dalla pubblicazione. Peraltro, a norma del comma 6 dello stesso articolo, è possibile procedere alla trascrizione anche dopo tale termine, purchè la relativa domanda sia proposta dai coniugi, o anche da uno solo di essi, sempre che l'altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga.

4.2. – L'istituto della trascrizione tardiva era stato ammesso con maggiore ampiezza dal Concordato del 1929: ed infatti, la legge matrimoniale, all'art. 14, nella direzione del conferimento della massima stabilità e certezza del matrimonio religioso anche ai fini civilistici, attribuiva il diritto di richiedere la trascrizione in ogni tempo ed a chiunque ne avesse interesse: donde il prevalente convincimento, anche in giurisprudenza, della trascrivibilità del matrimonio anche post mortem, e, cioè, della possibilità di effettuare la trascrizione in un momento successivo al decesso di uno o di entrambi i coniugi.

La innovazione operata, nel segno di una riforma in senso volontaristico, con l'accordo di Villa Madama ha determinato un deciso revirement sul punto (v., in giurisprudenza, Cass. SS.UU., sent. n. 6845 del 1992, cit., seguita da Cass., sentt. n. 2893 del 1994, n. 1112 del 1997, n. 15397 del 2000, e n. 10141 del 2002, le quali tutte hanno escluso – sia pure, in qualche caso, in forma di obiter dictum – l'ammissibilità, nel regime vigente, della trascrizione post mortem).

La tesi della inammissibilità della trascrizione tardiva post mortem si fonda essenzialmente sulla considerazione che la richiamata L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 6, esige il consenso attuale del coniuge non richiedente. In linea di principio, deve ritenersi che la volontà di celebrare il matrimonio è considerata distinta da quella volta alla trascrizione dello stesso per farne derivare gli effetti civili, anche se quest'ultima viene poi considerata implicita, desumendosi dagli adempienti che accompagnano la celebrazione del rito religioso (preventiva pubblicazione nella casa comunale, lettura degli articoli del codice civile, redazione del matrimonio in doppio originale) allorchè la trascrizione venga effettuata entro i cinque giorni.

In altri termini, in base al principio della concentrazione nel tempo, che continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e che impone di compiere in stretta concatenazione cronologica gli adempimenti demandati all'organo canonico per il riconoscimento di efficacia civile al matrimonio, la legge – come è stato esattamente rilevato in dottrina – cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla celebrazione, quella fattispecie in itinere costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell'atto in doppio originale.

Tale cristallizzazione non può però essere protratta indefinitamente, per cui, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile, soprattutto con riguardo all'esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia.

Detta volontà – insita negli stessi adempimenti, sopra richiamati, che devono accompagnare la celebrazione religiosa – se può essere presunta quando il procedimento preliminare alla trascrizione avvenga con la normale concentrazione prevista dalla legge, non può più esserlo quando si verifica una frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili e gli atti conclusivi del procedimento stesso (la richiesta e la relativa trascrizione). In tal caso, i richiamati adempimenti, proprio perchè compiuti a distanza di tempo, non sono considerati evidentemente espressivi di una sicura volontà di entrambi i coniugi di ottenere gli effetti civili.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio