Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Marzo 2004

Sentenza 05 marzo 2004, n.181

Tar Lombardia. Sentenza 5 marzo 2004, n. 181.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA

Registro Generale: 902/2000

nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente
ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice
STEFANO TENCA Giudice, relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella udienza camerale del 24 febbraio 2004
Visto il ricorso 902/2000 proposto da:
PIROVANO MARIA TERESA (SUOR MARIA TERESA)
rappresentata e difesa da:
PONTE GIOVANNI con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12

contro COMUNE DI DALMINE rappresentato e difeso da: CAMPANA DENIS con domicilio eletto pressola SEGRETERIA DELLA SEZIONEin BRESCIA VIA MALTA, 12

per l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto;
Udito il relatore Giudice STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205

Ritenuto in fatto e in diritto

che la ricorrente – religiosa dell’ordine delle suore Orsoline di S. Girolamo di Somasca – ha prestato servizio quale insegnante incaricata presso la scuola materna comunale di Dalmine, per la durata di un anno, dal 1/9/1994 al 31/8/1995;

che tale servizio è stato prestato in virtù di una convenzione stipulata tra l’ordine religioso ed il Comune, operativa fin dal 1/9/1972;

che, al termine del servizio, la ricorrente ha inutilmente richiesto la corresponsione dell’indennità di fine rapporto;

che la convenzione prevedeva, per le parti da essa non espressamente disciplinate, l’applicazione del CCNL dei dipendenti degli Enti locali e del regolamento organico del personale del Comune di Dalmine;

che la retribuzione era testualmente equiparata a quella prevista dal citato CCNL per i rispettivi livelli di inquadramento, mentre la ricorrente riceveva regolarmente la busta paga mensile;

che, ai sensi dell’art. 17 D.P.R. 1/6/1979 n. 191, recante la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, al personale assunto a tempo determinato comprese le insegnanti di scuola materna, spettano l’indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità nonchè, alla fine del rapporto, la liquidazione proporzionata al periodo prestato (cfr. Tar Lazio, sez. II, sentenza 15/3/2002 n. 2182);

che tale disciplina è stata confermata dai successivi contratti collettivi, e precisamente dall’art. 9 ultimo comma D.P.R. 25/6/1983 n. 347, dall’art. 4 comma 7 D.P.R. 13/1/1987 n. 268 e dall’art. 50 comma 1 D.P.R. 3/8/1990 n. 333;

che il rapporto di lavoro instaurato con le religiose è in linea di fatto assimilabile ad ogni altra assunzione temporanea effettuata per disporre delle risorse umane indispensabili al funzionamento della scuola materna comunale;

che la mancata assunzione con formale atto di nomina a seguito di concorso è comunque sopperita da altri indici sostanziali rivelatori dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, quali la natura pubblica del datore di lavoro, la correlazione dell’attività con le finalità istituzionali dell’Ente, l’effettivo inserimento del lavoratore nell’apparato amministrativo, la predeterminazione del corrispettivo e dell’orario di lavoro, la continuità, professionalità e prevalenza della prestazione;

che la nullità dell’intercorso rapporto – per violazione delle procedure di assunzione – non preclude il suo riconoscimento ai sensi dell’art. 2126 c.c., con possibilità per il lavoratore di far valere i crediti retributivi e previdenziali;

che pertanto il ricorso è fondato e va accolto;

che le spese di giudizio sono a carico del resistente Comune e possono essere liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il T.A.R. per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di fine rapporto per il servizio prestato.
Condanna il resistente Comune a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1800,00 a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
BRESCIA, 24 Febbraio 2004.