Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Novembre 2006

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

TAR Sicilia. Sezione staccata di Catania. Sentenza 7 luglio 2006, n. 1128: “Concorso riservato a posti di insegnanti di religione nella scuola di infanzia ed elementare”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta

nelle persone dei magistrati:

Dr. Ettore Leotta – Presidente
Dr. Francesco Brugaletta – Consigliere
Dr. Dauno F.G. Trebastoni – Referendario, Relatore est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1807/05,

proposto da V. I., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Longo, e domiciliata presso lo studio dell’avv. A. Vitale, a Catania, via Vitt. Em. Orlando n. 56,

contro

il Ministero Istruzione, Università e Ricerca, e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,

e nei confronti di

G. R., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Nastasi e Laura La Rocca Tavana, domiciliata presso il loro studio, a Catania, via Papale 26,

per l’annullamento, previa siospensione dell’efficacia,

della nuova graduatoria definitiva relativa al concorso per esami e titoli per insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare per la diocesi di A., datata 19.5.2005 e pubblicata l’1.6.2005, nelle parti in cui la ricorrente è collocata al 46° posto, e in cui, ai candidati che hanno dichiarato quale titolo per l’accesso alla procedura concorsuale il diploma di istituto magistrale, il punteggio è assegnato non in funzione del voto di maturità riportato nello stesso, ma del voto conseguito nell’eventuale titolo di specializzazione religiosa, e per l’effetto essi vengono ricollocati nella graduatoria definitiva in posizione potiore rispetto a quella in cui è collocata la ricorrente.

Visto l’atto di costituzione di […], rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Nastasi e Laura La Rocca Tavana, e domiciliati presso il loro studio, a Catania, via Papale 26.
Udito, all’udienza del 21 aprile 2006, il relatore Ref. Dauno F.G. Trebastoni, e uditi, come da verbale, i difensori delle parti.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale, per esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare, per la diocesi di A., collocandosi al 31° posto della graduatoria provvisoria, col punteggio complessivo di 34,40. Tale punteggio derivava dalla somma dei punti riconosciuti per le prove di esame (28), per i titoli di servizio (2,40), e per titoli professionali (4,00). In sede di rettifica, nella graduatoria definitiva la ricorrente è stata però collocata in una posizione inferiore a quella della graduatoria provvisoria, e declassata dalla posizione n. 32 alla n. 45, ed infine, in una nuova graduatoria, alla posizione n. 46. In sostanza, ai candidati che hanno dichiarato quale titolo per l’accesso alla procedura concorsuale il diploma di istituto magistrale, il punteggio è stato assegnato non in funzione del voto di maturità riportato nello stesso, ma del voto conseguito nell’eventuale titolo di specializzazione religiosa, ad essi più favorevole.
Con ricorso notificato il 5 luglio 2005, e depositato il successivo 7 luglio, la ricorrente ha quindi impugnato la suddetta graduatoria. Con mero atto di rito, il 18 luglio 2005 si è costituito il Ministero, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania. Il 20 luglio 2005 si è costituita con memoria la controinteressata G. R., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 330 del 1° agosto 2005 questa Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio. Il 20 settembre 2005 la ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta notifica integrativa, mediante pubblicazione dell’estratto del ricorso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
L’11 ottobre 2005 si sono costituiti con memoria i controinteressati […], chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 6 aprile 2006 ha prodotto memoria la ricorrente, come pure l’Avvocatura dello Stato il successivo 10 aprile. All’udienza del 21 aprile 2006 la causa è stata chiamata per la discussione del merito, e posta in decisione.

Diritto

Il ricorso è fondato, e pertanto va accolto, sussistendo le violazioni di legge e del bando di concorso di riferimento lamentate.
Con Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 il Ministero intimato ha indetto “due distinti concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, l’uno nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, l’altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, da gestirsi da parte dell’Ufficio scolastico della regione in cui è situata la sede di titolarità dell’ordinario della diocesi.
Secondo l’art. 2, comma 1, del citato DDG, l’ammissione ai concorsi è riservata agli insegnanti, in possesso del riconoscimento di idoneità da parte dell’autorità ecclesiastica, che abbiano prestato continuativamente servizio d’insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003, con il possesso dei prescritti titoli.
Oltre a tale imprescindibile requisito, secondo il comma 2 dello stesso art. 2 per il concorso a posti d’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare è richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei requisiti sottoindicati:
1. diploma di scuola magistrale;
2. diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’ art. 278 del D. Lgs.vo n. 297/1994;
3. altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede, o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore, tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987;
4. sacerdote o diacono, oppure religioso/a in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana e attestata dall’ordinario diocesano;
5. insegnante di religione cattolica incaricato di sostituire nell’insegnamento della religione cattolica l’insegnante di classe nella scuola elementare, che con l’anno scolastico 1985/1986 abbia cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f), del citato DDG, i candidati dovevano dichiarare, tra l’altro, “il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per l’ammissione, indicati nell’articolo 2, compreso il possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano”.
Ai fini del presente ricorso, vanno quindi tenuti ben distinti i casi in cui i concorrenti abbiano indicato come requisito di cui erano in possesso, oltre al riconoscimento di idoneità da parte dell’autorità ecclesiastica, il “diploma di scuola magistrale”, da quelli in cui abbiano invece dichiarato “altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose”.
L’allegato 5 al DDG, alla lett. B1), relativa ai titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’Insegnamento di Religione Cattolica – IRC nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, precisa il punteggio attribuibile alle singole categorie di titoli:
a) diploma di scuola magistrale: fino a un massimo di punti 4;
b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati: fino a un massimo di punti 4;
c) altro diploma di scuola secondaria superiore, unito a diploma di Scienze Religiose: fino a un massimo di punti 4;
d) diploma di scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente: fino a un massimo di punti 4;
e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50;
f) diploma di Scienze Religiose, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50.
Ma invece, ai candidati che hanno dichiarato il diploma magistrale e che sono muniti anche di titolo religioso, l’Ufficio scolastico regionale ha assegnato il punteggio non come previsto (dalla citata lett. e) del paragrafo B1), cioè considerando il voto di maturità magistrale e assegnando altri punti 0,50 per il titolo religioso, bensì al contrario, cioè computando il voto sulla base del titolo religioso, con l’aggiunta di punti 0,50 per il diploma magistrale, in tutti i casi in cui tale operazione determinasse dei punteggi più elevati a favore dei medesimi candidati.
Vale a dire che a tali candidati, in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di scienze religiose, all’atto della pubblicazione della graduatoria relativa al predetto concorso, è stato valutato il diploma in scienze religiose, perché più favorevole in base alla votazione conseguita, in base al presunto principio secondo cui dovrebbe essere valutato il diploma conseguito con la votazione più alta, atteso che il diploma magistrale è pur sempre un diploma di scuola secondaria di 2° grado (e quindi esso può essere valutato o come titolo di accesso o come titolo aggiuntivo, a seconda che la votazione conseguita sia più o meno favorevole rispetto a quella riportata nel diploma di scienze religiose).
La pretesa di tali candidati di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, non è fondata alla stregua delle citate previsioni del bando di concorso. La problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente, e questo conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dai controinteressati. Infatti, tale problematica è sorta, perché i controinteressati hanno avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretendono che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.
Ma come è stato precisato anche di recente (cfr. Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2006 n. 333), la normativa del bando, che è comunque coerente con la normativa di riferimento, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.
La previsione del bando è chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti. Deve essere ribadito che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del d.p.r. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale “unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, e che tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.
In questo secondo caso – dove, a differenza del primo nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano, il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica.
In conclusione, la graduatoria impugnata va annullata, nella parte in cui, ai candidati che hanno dichiarato quale titolo per l’accesso alla procedura concorsuale il diploma di istituto magistrale, il punteggio è stato assegnato non in funzione del voto di maturità riportato nello stesso, ma del voto conseguito nell’eventuale titolo di specializzazione religiosa.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

p.q.m.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.