Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Giugno 2004

Sentenza 07 novembre 2003, n.16774

Corte di Cassazione. Sezione Lavoro.
Sentenza 7 novembre 2003, n. 16774: “L’attività didattica o sanitaria svolta dal religioso presso enti gestiti dalla propria Congregazione di appartenenza non configura un rapporto di lavoro subordinato”.

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro

Composta dai seguenti Magistrati:
Dr. Salvatore Senese
Presidente
Dr. Donato Figurelli
Consigliere rel.
Dr. Antonio Lamorgese
Consigliere
Dr. Filippo Curcuruto
Consigliere
Dr. Bruno Balletti
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
{Fidanza Adriana}, nata a Teramo il 31 maggio 1937, residente in Roma, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Riccardo Lopardi e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma alla via Laura Mantegazza n. 24 presso il cav. Luigi Gardin,
ricorrente;

CONTRO

Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore “{FERRARI}”, in persona della Madre Generale, {Nina Rosa Rampini} legale rappresentante p.t., con sede a L’Aquila, via S. Chiara d’Acquili n. 20 ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Valnerina 40 nello studio dell’avv. Matteo Dell’Olio, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente;

per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 11 – 30 gennaio 2001, n. 69/2001, n. 613/2000 R.G.A.C.C.;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 giugno 2003;

udito l’avv. Riccardo Lopardi per la ricorrente;

udito l’avv. Matteo Dell’Olio per l’Istituto controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19.9.1997 {Fidanza Adriana} adiva il Pretore di L’Aquila, quale giudice del lavoro, esponendo che:
– dopo aver frequentato dall’età di dieci anni l’Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore di L’Aquila, era entrata nell’Istituto stesso quale suora;
– conseguito il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio e quello di erborista, aveva svolto, dal 1955 fino al 1991, epoca dell’indulto di secolarizzazione, le seguenti attività:
a) negli anni 1955 – 64 e 1971 – 73: lavoro domestico;
b) negli anni 1965 – 70 e 1974 – 79: costituzione, attivazione e gestione degli asili – nido nei comuni di Poggio Mirteto e S. Gregorio;
c) negli anni 1980 – 84: direzione amministrativa e professionale della “Casa di cura {S. Giuseppe}” di L’Aquila;
d) negli anni 1985 – 90: assistenza e cura ai degenti del pensionato per anziani “{S. Caterina}” di L’Aquila;
– aveva alternato servizi di pratica religiosa e culto a prestazioni di lavoro subordinato in ambienti esterni alla sede dell’Istituto dotati di personalità giuridica propria e di organizzazione gestionale a carattere imprenditoriale per attività aventi finalità commerciali e lucrative, non religionis causa;
– aveva sempre lavorato “senza fissazione di orari, congedi, ferie, riposi e senza limitazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno”, espletando le varie mansioni in completo vincolo di obbedienza;
– durante tutto il periodo claustrale “le varie somme di denaro – anche quelle assegnate ad personam – erano state sottratte alla sua disponibilità ed erano andate ad incrementare il fondo patrimoniale dell’istituto”;
– da informativa INPS non risultavano effettuati versamenti contributivi relativi alla posizione previdenziale ed assistenziale né erano stati rispettati “i parametri ed i precetti previsti dalle leggi in materia di lavoro e di rapporto con le mansioni svolte”;
– le richieste di “regolarizzazione del periodo occupazionale” e di composizione transattiva della controversia erano state disattese dall’Istituto.
Conclusivamente la {Fidanza} chiedeva:
“A) Accertare lo status di lavoratrice subordinata con riconoscimento della qualifica professionale – ricostruzione della carriera – fissazione del periodo di anzianità;
B) Condannare il suddetto Istituto al pagamento in favore della ricorrente di una somma comprendente: restituzione rivalutata della dote; pagamento delle retribuzioni, indennità e spettanze assegnate ad personam ed incamerate dall’Istituto in tutto il periodo di sudditanza, e di interdizione; indennizzo per la situazione di intervenuta locupletazione; liquidazione di indennità sostitutive per ferie non godute, riposi non fruiti, lavoro straordinario, festivo e notturno; assegnazione del calcolo di fine rapporto; risarcimento danni per omessi versamenti di contributi, false attestazioni e quote assicurative non rapportate alle funzioni e mansioni svolte.
A titolo transattivo ed equitativo veniva formulata la richiesta di una liquidazione globale di £. 400.000.000 ed il riconoscimento di un vitalizio di £. 3.000.000 mensili.
C) Intimare il pagamento delle somme relative con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e determinare per il vitalizio l’aggiornamento della continua svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT”.
L’Istituto Suore Zelatrici del S. Cuore si costituiva e chiedeva respingersi la domanda avanzata dalla {Fidanza}, perché infondata in fatto ed in diritto, sotto qualunque profilo e comunque inammissibile per la prescrizione che si eccepiva.
Espletate le prove testimoniali chieste dalle parti, all’udienza del 22 ottobre 1999 il primo giudice respingeva le domande, disponeva la cancellazione dalla memoria difensiva dell’istituto resistente di talune espressioni, compensava per metà le spese di lire e condannava la ricorrente al rimborso della restante metà.
Avverso detta sentenza la {Fidanza} proponeva appello con ricorso depositato il 19 giugno 2000, ribadendo le richieste già formulate in primo grado.
L’Istituto intimato si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto, facendo presente come la sentenza di primo grado contenesse pronuncia di rigetto nel merito della domanda anziché dichiarazione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio.
Con sentenza in data 11 – 30 gennaio 2001 La Corte di appello di L’Aquila rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
Osservava la Corte territoriale:
andava respinto il primo motivo, avendo il primo giudice comunque motivato sul rigetto della domanda, pronunciato nel dispositivo, e le disposizioni contrastanti con il dispositivo, contenute nella motivazione – relative alla violazione dell’art 414 n. 3 c.p.c. – dovevano considerarsi come non apposte; in ordine al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato relativamente alle prestazioni svolte dalla {Fidanza} in favore dell’Istituto, l’attività della religiosa non costituiva prestazione di attività lavorativa ai sensi dell’art. 2094 c.c., e venivano richiamate Cass. 12.3.82 n. 1588 e Cass. 8.1.1991 n. 69;
la {Fidanza} aveva operato presso enti gestiti direttamente dalla congregazione di appartenenza quale suora, come da deposizioni testimoniali in atti, sicché non veniva in rilievo, ai fini dell’accertamento della natura del rapporto, l’imprenditorialità o meno delle attività svolte dalla congregazione, ma la conformità, dell’opera prestata dalla religiosa ai compiti di sua pertinenza in forza della pronuncia dei voti;
dalla regola prodotta dall’istituto resistente, eretto in Congregazione religiosa dall’Ordinario diocesano di L’Aquila in data 1.7.23, risultava che le finalità dell’associazione erano quelle dell’impegno attivo nei settori dell’assistenza ai malati, dell’insegnamento catechistico e dell’educazione cristiana della gioventù;
l’impegno delle suore veniva specificato nel capitolo quarto, fra l’altro, come “apostolato infermieristico” e “apostolato nella scuola materna”; in conformità alla preparazione acquisita (diploma di maestra del grado preparatorio e conoscenze nel campo dell’erboristeria) ed ai fini dell’Istituto la {Fidanza} era stata assegnata a direzione di asili – nido ed ad attività presso la clinica ed il pensionato per anziani;
non poteva pertanto condividersi la deduzione svolta dall’appellante circa l’estraneità delle prestazioni richieste dall’Istituto rispetto ai compiti connessi alla qualifica di suora; né poteva ravvisarsi lavoro subordinato nell’attività di cura dell’infanzia e degli infermi, in considerazione della gratuità della prestazione e dell’assenza di posizione tecnico – gerarchica ex art. 2094 c.c., dovendosi interpretare la sottoposizione della religiosa alle disposizioni dell’Istituto non come adempimento di obbligo civilmente rilevante bensì quale debito di obbedienza ai voti pronunziati; sulla gratuità dell’opera non sussistevano dubbi anche in relazione a quanto previsto nella regola citata, che all’art. 319 recita: “La Religiosa che legittimamente lascia l’Istituto o ne è legittimamente dimessa non può esigere nulla dall’Istituto per qualunque attività vi abbia compiuto”;
né a diversa conclusione poteva indurre quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 14.7.1998, prodotta dalla ricorrente, nella quale Mons. {Di Venanzio} aveva riferito di essere stato amministratore del Piccolo Seminario “{S. Pio X}” di Poggio Mirteto ed aveva aggiunto che la {Fidanza} aveva prestato servizio alle dipendenze di detto Istituto percependo uno stipendio di lire 25.000 mensili e con assicurazioni presso l’INPS e presso l’INAM dal 1.1.1967 al 30.6.1970, in quanto il documento non poteva essere assunto come fonte di prova, contenendo dichiarazione resa al di fuori del processo, da persona non sentita come testimone a conferma del contenuto di essa;
le prestazioni svolte dalla {Fidanza} andavano riguardate nell’ambito del rapporto della religiosa con la Congregazione di appartenenza e quindi configuravano espletamento dei servizi richiesti dalla comunità, conformi agli scopi dell’Istituto ed ai connessi doveri della religiosa; né la Congregazione poteva considerarsi nell’ambito di tale rapporto quale datore di lavoro, indipendentemente dalla possibilità di qualificazione delle strutture dalla stessa gestite come di carattere imprenditoriale, potendo tale qualificazione assumere rilievo eventualmente solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato instaurati con enti diversi dalla Congregazione stessa;
doveva pertanto escludersi che la {Fidanza} avesse prestato attività di lavoratore subordinato, retribuito, alle dipendenze di terzi o di enti ecclesiastici, associazioni e case religiose di cui all’art. 29, lettere a) e b) del Concordato del 1929, per avere la stessa operato in favore della Congregazione di appartenenza nelle forme in precedenza illustrate; era pertanto insuscettibile di positiva valutazione la domanda della {Fidanza} di pagamento di retribuzioni ed altro, non essendo stata provata la prestazione di attività di lavoro in favore di terzi estranei alla Congregazione, essendo invece stato provato che l’Istituto appellato era diretto gestore della clinica e delle scuole presso le quali la ricorrente aveva operato;
non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda d’indennizzo per ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., non potendo il risultato dell’attività svolta dalla {Fidanza} in qualità di religiosa ritenersi assimilabile ad attribuzione patrimoniale sine causa;
non era dovuta la restituzione della dote di lire 30.000, versata al momento della pronunzia dei voti, non essendo ammessa ex art. 2034 c.c. la ripetizione di quanto prestato in esecuzione di doveri morali o sociali;
non era dovuto il risarcimento dei danni per le espressioni cui il primo giudice aveva ordinato la cancellazione, non configurando esse un abuso del diritto di difesa e di critica sanzionabile ex art. 89 c.p.c. nel contrasto degli opposti interessi;
le altre espressioni, di cui si era lamentata la mancata cancellazione, assumevano nel contesto una connotazione riconducibile a legittimo esercizio del diritto di difesa.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 maggio 2001, la {Fidanza} ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrato da memoria.
L’Istituto intimato ha resistito con controricorso notificato il 14 maggio 2001.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione artt. 161, 287, 288, 429 c.p.c., la ricorrente deduce che andava dichiarata la nullità della sentenza del primo giudice per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, essendo stato nel dispositivo rigettata la domanda ed essendo stata invece ritenuta in motivazione la nullità del ricorso introduttivo: i giudici di appello si sono limitati a ritenere come non apposte le proposizioni in motivazione contrastanti con il dispositivo, respingendo così il primo motivo di appello, non considerando che la ricorrente aveva chiesto in subordine proprio quanto disposto dai giudici di appello; avrebbe quindi errato la corte territoriale quando, pur accogliendo la domanda subordinata della {Fidanza}, ha rigettato il primo motivo, che andava invece accolto almeno in parte.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione artt. 2094 c.c., 2116 c.c., art. 7 concordato 18.2.1984, art. 36 Costituzione, difetto assoluto di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che sostanzialmente i primi giudici ed i giudici di appello hanno dato per scontato sic et simpliciter che l’attività lavorativa di cui si discute è stata svolta causa religionis, ignorando gli elementi di prova da cui emergerebbe che trattasi di mera attività lucrativa imprenditoriale e commerciale che nulla ha a che fare con il fine per il quale la ricorrente ha preso i voti. La clinica {S. Giuseppe} di L’Aquila, infatti, secondo la ricorrente, lungi dall’essere un luogo in cui si effettuava la cura ai morenti e bisognosi, era una casa di lusso, frequentata da noti personaggi affetti da malattie del fegato e convenzionata con il SSN, che negli anni 1983 – 1994 avrebbe corrisposto la somma di oltre 14 Miliardi di lire, poi chiesti in restituzione dall’ASL per annullamento della convenzione; sulla questione vi sarebbe stata “confessione” del procuratore speciale della convenuta avv. Pasanisi, in occasione dell’interrogatorio, nel quale sarebbe stata ammessa l’elargizione, con la precisazione della pendenza di un procedimento presso la Corte dei Conti per responsabilità degli amministratori regionali, che ritennero di autorizzare la convenzione. Anche l’insegnamento, secondo la ricorrente, veniva impartito a seguito del pagamento di cospicue rette, in violazione del concetto di apostolato, che, riportato a chiare note nella regola, esclude a priori un’attività imprenditoriale a fine di lucro. La ricorrente più volte nel ricorso introduttivo aveva affermato di aver agito nella veste di “Dirigente, nei vari centri di attività commerciali e lucrative” e che “tutte le altre prestazioni di lavoro a servizio ed alle dipendenze dell’Istituto trovano riscontro nella disciplina delle attività professionali e gli obblighi giuridici, con l’assunzione di impresa a carattere imprenditoriale di tipo commerciale ed a scopi di lucro i sono regolati dagli artt. 2094 e seguenti c.c.”. La Corte territoriale, secondo la ricorrente, non spiega affatto perché “non può condividersi la deduzione svolta dall’appellante circa l’estraneità delle prestazioni richieste dall’istituto rispetto ai compiti connessi alla qualifica di suora”, incorrendo in errore di diritto, oltre che in difetto di motivazione, quando cita l’art. 319 della regola, dimenticando che lo Stato non ha abdicato alla sua giurisdizione per quanto attiene ai rapporti di carattere civilistico dei religiosi con gli enti di appartenenza, e niente obiettando riguardo le prove offerte e le argomentazioni diffusamente esposte nell’appello:
a) la clinica de qua non era gestita per carità ma a fini di lucro, come era comprovato dall’erogazione addirittura di 14 miliardi e dalla convenzione con il SSN; anche l’insegnamento era cospicuamente retribuito; l’attività imprenditoriale a fine di lucro escludeva il concetto di apostolato, riportato nella regola;
b) l’art. 7 del concordato distingue expressis verbis tra attività svolte dagli enti ecclesiastici a fini di religione e attività svolte a fini commerciali o di lucro, accomunando in quest’ultimo caso a ogni effetto giuridico gli enti ecclesiastici a ordinari soggetti imprenditoriali, con il conseguente obbligo di stipendiare e assicurare previdenzialmente i propri dipendenti anche se religiosi. Il codice di diritto canonico vieta di norma a singoli e alle congregazioni o istituti religiosi di svolgere attività, di carattere economico o commerciale (ex pluribus canone 1392).
Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonché sotto ulteriore profilo del concordato del 1984, la ricorrente deduce che l’attestato del rev. {Di Venanzio}, peraltro neppure contestato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte aquilana, che ha negato che l’attestazione assumesse alcun valore di prova, può ben valere ai fini del convincimento del giudice; che detta Corte ha fatto riferimento al Concordato del 1929, non più in vigore, vigendo il concordato del 1984; che, accertato che le prestazioni lavorative non sono state svolte causa religionis, si applica tutta la normativa in materia di lavoro subordinato.
Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché difetto di motivazione, la ricorrente deduce che l’istituto avrebbe potuto pretendere attività lavorativa solo causa religionis e non per attività imprenditoriali; che, trattandosi di vere e proprie imprese commerciali ove si fosse escluso un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, trovava applicazione l’art. 2041 c.c., sussistendo l’arricchimento senza causa dell’Istituto, che ha incassato le cospicue rette, e l’impoverimento della {Fidanza}, che ha svolto le mansioni di dirigente di clinica e scuole.
Con il quinto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2034 e 2697 c.c., nonché difetto di motivazione, la ricorrente deduce che la Corte territoriale, per negare la richiesta della restituzione della dote, ha fatto erroneo riferimento all’art. 2034 c.c., che nulla ha a che fare con la fattispecie; che l’obbligazione di versarla, al contrario di quanto apoditticamente affermato dai secondi giudici, è confermata all’art. 643 cod. dir. can., mentre l’art. 702 contempla il dovere di provvedere alle esigenze del religioso secondo carità, equità e giustizia, come peraltro ricalcato dall’art. 319 delle Costituzioni Generali dell’Ordine; il pagamento della dote non è stato effettuato in ottemperanza di un dovere morale ma in virtù di un obbligo ben preciso, e la dote va restituita ove il rapporto per il quale è stata corrisposta venga meno.
Con il sesto ed ultimo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 89 c.p.c., nonché difetto di motivazione, la ricorrente deduce che le espressioni offensive usate configurano un chiaro abuso del diritto di difesa e di critica, per cui va accolta la richiesta di cancellazione e di danni, poiché le offese non sono attinenti all’oggetto della causa.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
È infondato innanzi tutto il primo motivo sia perché non vi è contrasto tra dispositivo e motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto anche in motivazione l’infondatezza dell’appello, affermata in dispositivo, e la ritenuta non apposizione delle affermazioni in contrasto con il dispositivo è una conseguenza naturale di tale contrasto, e non integra un accoglimento sia pur parziale del motivo di appello, bensì la corretta interpretazione della motivazione della sentenza impugnata
Infondato è altresì il secondo motivo, con il quale si insiste inutilmente sulla pretesa “imprenditorialità” e sul fine di lucro delle attività cui sarebbe stata adibita l’attrice.
Si premette che la Corte di merito ha accertato che l’opera della religiosa aveva contenuto di insegnamento ai giovani o di assistenza agli infermi rientranti nella regola dell’Istituto e nella professione della {Fidanza}.
Sulla non configurabilità nel caso di specie di un rapporto di lavoro subordinato la giurisprudenza della Cassazione è sostanzialmente conforme.
Ed infatti con Cass. 2987 del 13 maggio 1982 è stato affermato che secondo le norme dell’ordinamento statuale vigente – applicabili anche al rapporto di lavoro del religioso, non essendo il relativo status limitativo della comune capacità del soggetto ed essendo gli effetti dei voti, previsti dal diritto canonico, riconosciuti, in base al diritto concordatario, solo a determinati fini – la fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato è caratterizzata non solo dagli estremi della collaborazione e della subordinazione ma anche dell’onerosità e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata attività, ancorché oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, non sia eseguita con spirito di subordinazione né in vista di adeguata retribuzione, ma affectionis vel benevolentiae causa o in omaggio a principi di ordine morale o religioso o in vista di vantaggi che si traggano o si speri di trarre dall’esercizio dell’attività stessa. La configurabilità dello svolgimento a titolo gratuito di una prestazione obiettivamente lavorativa, come tale al di fuori del contratto di lavoro in senso tecnico, non trova ostacolo nelle norme costituzionali (art. 36) e del codice civile (artt. 2094, 2099, 2113 e 2126) che presuppongono l’onerosità del rapporto, in quanto le stesse, attenendo alla figura tipica del contratto di lavoro, non escludono l’ammissibilità di una prestazione lavorativa con le caratteristiche suindicate, la cui pattuizione è consentita all’autonomia privata.
L’accertamento della sussistenza o meno di cause oggettive e soggettive giustificative della gratuità di prestazioni obiettivamente lavorative – alla cui ammissibilità non si oppone alcun principio di diritto costituzionale o comune – è rimesso al giudice del merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità, se, come nella specie, immune da vizi logici e da errori di diritto (nella specie, identica a quella in esame, la sentenza impugnata – confermata dalla S.C. – aveva ritenuto la gratuità dell’attività d’insegnamento svolta religionis causa da una suora, poi spogliatasi dell’abito religioso, a favore della Congregazione di appartenenza e per la realizzazione dei fini di quest’ultima). La rinuncia alla retribuzione per lo svolgimento di un’attività obiettivamente lavorativa è espressione di autonomia privata anche quando inerisca all’assunzione del voto di povertà da parte di un religioso – la cui condizione, in rapporto all’associazione religiosa che di detta attività beneficia, non è diversa da quella degli altri cittadini che per motivi diversi pattuiscono, al di fuori della fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, la gratuità di una prestazione siffatta – e, pertanto, mentre è vincolante se effettivamente e lecitamente voluta, non può ritenersi contraria al principio di eguaglianza posto dall’art. 3 della Costituzione né del resto, può porsi una questione di legittimità costituzionale delle norme canoniche che disciplinano la vita del religioso e in particolare prevedono il voto di povertà, atteso che tali norme non sono recepite ma solo presupposte dall’ordinamento statuale. Attesa la normale onerosità del rapporto di lavoro subordinato, la gratuità di una prestazione obiettivamente lavorativa va ricavata da specifici elementi oggettivi e soggettivi (quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico – sociale dei soggetti nonché le relazioni personali fra di essi) e non può essere presunta, tranne che nel caso di convivenze familiari giacché in tale ambito, in base all’id quod plerumque accidit, le prestazioni oggettivamente lavorative debbono – salva la prova contraria – presumersi svolte al di fuori di qualsiasi incontro di volontà contrattuale e sotto il solo stimolo di principi ed impulsi morali ed affettivi, senza subordinazione e senza prospettiva di retribuzione. Nel novero delle suddette convivenze a carattere familiare rientrano, poi, oltre la famiglia in senso etico – giuridico, anche le comunità religiose.
È stato poi affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. 2007 del 22 marzo 1983) che, qualora la presunzione di onerosità delle prestazioni lavorative, risulti superata, con la dimostrazione della ricorrenza di una causa gratuita, per essere le prestazioni medesime rivolte a realizzare finalità diverse dal conseguimento di un corrispettivo, quali bisogni di tipo affettivo, religioso, morale o sociale, ovvero anche particolari vantaggi del lavoratore, deve escludersi che il lavoratore stesso possa invocare le disposizioni inderogabili che tutelano il diritto alla retribuzione, quali gli artt. 36 Cost., 2094, 2099, 2113, 2126 c.c., che riguardano il rapporto di lavoro a titolo oneroso, salva restando l’eventuale esperibilità dell’azione d’indebito arricchimento nel concorso dei relativi requisiti.
E da ultimo è stato affermato da questa Corte Suprema (sent. 17096 del 2.12.2002) che l’attività didattica – ma ciò vale anche per l’attività sanitaria – svolta dal religioso non alle dipendenze di terzi, ma nell’ambito della propria Congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello Stato italiano, bensì opera di evangelizzazione “religionis causa”, in adempimento dei fini della congregazione stessa, regolata esclusivamente dal diritto canonico, e quindi non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato. L’eccezione di illegittimità costituzionale di questa interpretazione dell’art. 2094 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., è manifestamente infondata, sia in quanto l’attività è resa in virtù di una libera scelta del religioso il quale, attraverso i voti di obbedienza, di povertà e di diffusione della fede, accetta di svolgerla senza un corrispettivo economico, sia in quanto il carattere di normale onerosità del rapporto di lavoro non riguarda le prestazioni svolte all’interno della comunità religiosa, sotto l’unico stimolo di principi morali, senza la tipica subordinazione e senza prospettive di retribuzione.
Invero l’attività didattica, – come l’attività sanitaria – svolta dal religioso, non alle dipendenze di terzi ma nell’ambito della propria congregazione e quale componente di essa, secondo i voti pronunciati, non costituisce prestazione di attività lavorativa ai sensi dell’art. 2094 c.c., soggetta alle leggi dello stato italiano, bensì opera di evangelizzazione, religionis causa, in adempimento dei fini della congregazione stessa, e regolata esclusivamente dal diritto canonico, conformemente al disposto degli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e dell’art. 2 dell’accordo del 18 novembre 1984 fra l’Italia e la S. Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, nonché al disposto dell’art. 7 della Costituzione. Pertanto, tale prestazione non legittima il religioso alla proposizione di domande dirette ad ottenere emolumenti che trovano la loro causa in un rapporto di lavoro subordinato, né costituisce presupposto idoneo all’insorgere di un rapporto previdenziale, neppure dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1977, la quale ha dichiarato l’illegittimità della legge 3 maggio 1956 n. 392 nella sola parte in cui escludeva l’obbligatorietà della tutela previdenziale per l’attività prestata dal religioso alle dipendenze di terzi. Il medesimo principio è applicabile anche nell’ipotesi di attività lavorativa che, per fini di ordine religioso e morale, sia espletata, nell’ambito della congregazione religiosa, in periodi di dispensa dai voti, dovendosi presumere, in mancanza di prova contraria, che tale prestazione sia avvenuta al di fuori dello schema del rapporto di lavoro subordinato e senza prospettive di retribuzione (Cass. 8 gennaio 1991 n. 69).
In relazione al lavoro prestato dalla {Fidanza} presso enti gestiti direttamente dalla congregazione di appartenenza quale suora non viene in rilievo, ai fini dell’accertamento della natura del rapporto, l’imprenditorialità o meno delle attività svolte dalla congregazione, ma la conformità dall’opera prestata dalla religiosa ai compiti di sua pertinenza in forza della pronuncia dei voti: come osservato dalla Corte territoriale, dalla regola prodotta dall’Istituto resistente risulta che le finalità dell’associazione sono quelle dell’impegno attivo nei settori dell’assistenza ai malati, dell’insegnamento catechistico e dell’educazione cristiana della gioventù. Non può ravvisarsi lavoro subordinato nell’attività di cura dell’infanzia e degli infermi della {Fidanza}, in considerazione della gratuità della prestazione e dell’assenza di posizione tecnico – gerarchica ex art. 2094 c.c., come ritenuto dai giudici di appello, dovendosi interpretare la sottoposizione della religiosa alle disposizioni dell’Istituto quale debito di obbedienza in conformità ai voti pronunciati e non come adempimento di obbligo civilmente rilevante; né la Congregazione può considerarsi, nell’ambito di tale rapporto, quale datore di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione delle strutture dalla stessa gestite come di carattere imprenditoriale, potendo tale qualificazione assumere rilievo solo con riguardo a rapporti di lavoro subordinato instaurati con soggetti terzi rispetto alla Congregazione stessa.
Infondato è altresì il terzo motivo, relativo all’atto di notorietà del Rev. {Di Venanzio}, attestante attività di servizio per un triennio della {Fidanza} alle dipendenze dell’Istituto Piccolo Seminario. “{S. Pio X}”. Non è infatti censurabile in questa sede il convincimento del Tribunale che tale documento contenente dichiarazione resa al di fuori del processo da persona non sentita come testimone a conferma del contenuto di essa – con costituisse fonte di prova, trattandosi di convincimento, relativo all’apprezzamento di risultanze probatorie, riservato al giudice del merito, e congruamente motivato ed immune da vizi logici – giuridici. Né comunque la censura investe la prova di un rapporto di lavoro subordinato della religiosa con l’istituto resistente.
Infondato è altresì il quarto motivo, relativo al dedotto ingiustificato arricchimento dell’Istituto in danno della religiosa, essendosi la Corte di appello limitata ad una affermazione apodittica, a fronte dalla quale è altrettanto apodittica la censura mossa con il ricorso, nella quale manca l’enunciazione degli elementi dai quali risulterebbero da una parte l’arricchimento e dall’altro l’impoverimento. Infondato è altresì il quinto motivo, relativo alla richiesta di restituzione della dote, perché, a fronte di una mancata chiara esposizione – da parte della ricorrente – della regolamentazione associativa in ordine alla richiesta restituzione, correttamente la Corte territoriale ha inquadrato la fattispecie nell’art. 2034 c.c., relativo alla irripetibilità di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, dovendosi considerare il conferimento della dote posto in essere in ottemperanza di un dovere sociale connesso all’assunzione della qualifica di religioso nell’ambito della Congregazione.
Infondato è infine il sesto ed ultimo motivo, relativo alla richiesta di cancellazione di ulteriori espressioni sconvenienti e di condanna al risarcimento dei danni perché, come ritenuto dalla Corte territoriale, trattasi di espressioni la cui portata non può essere intesa indipendentemente dal contesto in cui sono inserite e nel quale assumono una connotazione che, sia pure nella veemenza dei toni appare riconducibile a legittimo esercizio del diritto di difesa.
Consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2003.
Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003.