Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Luglio 2005

Sentenza 08 aprile 2003, n.4002

Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 8 aprile 2003, n. 4002: “Acqusizione di atti amministrativi contenenti dati sensibili”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9338/2002, proposto da Di Sante Carla, rappr. e dif. dagli avv.ti G. Mangia e A. Marsilio, elettivamente domiciliata presso avv. A. Improda in Roma, via Buccari n.1;

CONTRO

Comune di Martinsicuro, non costituitosi;
e nei confronti di Giorgetti Abramo, non costituitosi;

per la riforma della sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 582 del 3.10.2001,
con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’interessata.

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8.4.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto. Nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

1. Con l’appello in epigrafe, l’interessata ha fatto presente che in data 13.1.2001 aveva presentato istanza presso il Tribunale ecclesiastico regionale di Chieti per la dichiarazione di nullità del matrimonio contratto nel 1994 con Abramo Giorgetti, per incapacità di costui ad assumersi gli obblighi matrimoniali essenziali per cause di natura psichica; che con decreto di accettazione del 5.3.2001 la causa era stata iscritta a ruolo; che con comunicazione del 2.4.2001 il convenuto dichiarava di essere favorevole alla richiesta di nullità matrimoniale; che nella sessione del 6.4.2001 veniva dichiarata aperta la fase istruttoria; che intanto con raccomandata del 28.2.2001 l’istante richiedeva all’Ufficio leva del comune di Martinsicuro, ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990, copia dell’esito di leva del sig. Giorgetti, comprensivo dell’articolo di riforma, al fine della propria tutela giudiziaria e per ragioni istruttorie nell’ambito del procedimento per la nullità del matrimonio; che l’istanza di accesso non aveva seguito nel termine prescritto, per cui adiva il TAR Abruzzo, che respingeva il ricorso con la sentenza in epigrafe.
Ha dedotto che la sentenza appellata era erronea ed ingiusta per le seguenti ragioni:
-il TAR aveva ritenuto prevalente il diritto alla riservatezza dei dati relativi alla salute della persona senza valutare adeguatamente in merito alla fattispecie concreta l’interesse contrapposto all’ostensione, come del resto recentemente ritenuto dalla sez. VI del Consiglio di Stato con decisione n. 1882 del 30.3.2001 in considerazione di quanto disposto dall’art. 16 D. L.vo 11.5.199 n. 135;
-nella specie doveva ritenersi prevalente rispetto al diritto alla privacy l’interesse dell’istante ad essere libera, per cui impedirle di dimostrare in sede ecclesiastica la nullità del precedente matrimonio veniva a costituire una lesione del diritto all’accertamento del proprio stato di nubile;
-il processo ecclesiatico comunque assicurava la segretezza della documentazione esibita;
-d’altra parte il Tribunale ecclesiastico non avrebbe potuto chiedere la documentazione in questione;
-inoltre il processo ecclesiastico si basava sulla documentazione delle parti
-irrilevante era poi la circostanza che il convenuto si fosse dichiarato disponibile alla nullità del matrimonio, non solo in quanto non si era costituito nel relativo giudizio ma neppure, pur volendo, avrebbe potuto esibire direttamente la documentazione in questione, in quanto il foglio di congedo rilasciato all’interessato non riportava la specifica causa di inidoneità ai sensi della L. 22.11.1997 n. 890.
Ha concluso chiedendo l’accertamento del diritto ad accedere ed estrarre copia dell’esito di leva, comprensivo della motivazione di riforma, del sig. Giorgetti.
Alla pubblica udienza dell’8.4.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il problema che si pone è quello del rapporto tra diritto di accesso ai documenti detenuti da una Pubblica amministrazione ed il diritto alla riservatezza, trattandosi nella specie di notizie relative alla salute di un terzo.
Invero, l’oggetto dell’accesso è costituito dall’esito di leva del sig. Giorgetti, comprensivo dell’articolo di riforma, al fine della tutela giudiziaria e per ragioni istruttorie nell’ambito del procedimento per la nullità del matrimonio pendente presso il Tribunale ecclesiastico regionale di Chieti, adito dalla sig.ra Di Sante per incapacità del coniuge ad assumersi gli obblighi matrimoniali essenziali per cause di natura psichica.
Trattasi cioè di dati particolarmente sensibili, per i quali l’art. 22 L. 31.12.1996 n. 675 prescrive perfino il consenso scritto del titolare e, se trattati da Enti pubblici, ne subordina l’ostensibilità ad un’espressa previsione legislativa.
E’ intervenuto poi in materia l’art. 16 D. L.vo 11.5.199 n. 135, il quale ha espressamente statuito, per quanto interessa, che quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere è di rango almeno pari a quello dell’interessato.
Con la conseguenza che il menzionato art. 16 non risolve in astratto il conflitto tra l’interesse del terzo a conseguire l’accesso e quello alla riservatezza dell’interessato, ma consente all’Amministrazione che detiene i dati sensibili, ed in sostituzione al giudice amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine di stabilire se l’accesso sia necessario o meno per far valere o difendere un diritto almeno pari a quello dell’interessato (v. le decisioni di questo Consiglio, sez. VI, n. 1882 del 30.3.2001 e n. 2542 del del 9.5.2002).
3. Tale valutazione è stata sostanzialmente effettuata dal TAR, il quale ha tra l’altro evidenziato che nella specie non appariva ben chiara l’esigenza di difesa prospettata dall’istante in quanto il coniuge aveva dichiarato al Tribunale ecclesiastico di essere favorevole alla declaratoria di nullità del matrimonio.
La conclusione del TAR deve essere condivisa in quanto nella dichiarazione del coniuge deve ritenersi implicitamente ammessa anche la ragione per la quale viene richiesta la nullità del matrimonio, salvo gli accertamenti del caso.
Né vale obiettare da parte dell’appellante che trattandosi di esito della visita di leva neppure il coniuge potrebbe essere a conoscenza della specifica causa di inidoneità, atteso che la L. 22.11.1997 n. 890 consente espressamente al diretto interessato di richiedere la comunicazione di tali ulteriori elementi.
Per cui non vi è motivo nella fattispecie per rivelare dati riservati.
4. Per quanto considerato l’appello deve essere respinto.
Non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio in quanto le parti intimate non si sono costituite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio con l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta Presidente F.F.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere Est.
Claudio Marchitiello Consigliere