Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Gennaio 2012

Sentenza 09 maggio 2011, n.471

T.A.R. Piemonte, Torino sez. II, sentenza 9 maggio 2011, n. 471: "Associazioni religiose e riconoscimento della personalità giuridica".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2010, proposto da:
Società Missionari della Gioia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rossi, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino,
presso la cui sede è domiciliato, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Prefetto di Torino;

per l'annullamento  del provvedimento di non iscrizione nel registro delle persone giuridiche e conseguente diniego del riconoscimento della personalità giuridica emesso in data 07.07.2010 e notificato il 14.07.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2011 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Prefetto della Provincia di Torino, con decreto in data 7 luglio 2010, ha disposto di non iscrivere la Società Missionari della Gioia, odierna ricorrente, nel registro delle persone giuridiche, denegando al contempo alla medesima il riconoscimento della personalità giuridica richiesto con istanza in data 19 ottobre 2009;
Considerato che tale diniego è stato ribadito dal Prefetto di Torino in data 9 agosto 2010, con atto meramente confermativo, emesso a seguito della richiesta di annullamento in autotutela del primo diniego avanzata dalla Società Missionari della Gioia;
Considerato che appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del c.p.a.;
Ritenuta l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, di parte delle censure di legittimità svolte (7. Violazione e mancata o falsa applicazione art. 24, comma 7, L. 7 agosto 1990, n. 241; 8. Violazione e mancata o falsa applicazione art. 7, comma 2, d.P.R. 27/6/1992, n. 352; 9. Violazione e mancata o falsa applicazione artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Costituzione), atteso che, in ottemperanza all'ordinanza del Presidente di questa Sezione n. 32/2010 in data 23 novembre 2010, la Questura di Torino ha prodotto in giudizio copia integrale della nota informativa del 16 aprile 2010 cat. A3b/10/Gab., originariamente in parte denegata e comunque già oggetto di separato giudizio (R.G. 1168/2010) conclusosi con una declaratoria d'improcedibilità;
Ritenuta l'infondatezza delle restanti censure di legittimità svolte (1. Violazione e falsa o mancata applicazione art. 1, commi 1, 3, 4, e art. 9 del D.P.R. 10/2/2000, n. 361; 2. Violazione e falsa o mancata applicazione art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 3. Violazione e falsa o mancata applicazione artt. 12 – 35 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e artt. 1-51 del R.D. 30 marzo 1942, n. 318; 4. Violazione e falsa o mancata applicazione artt. 1 e 14 L. 24 luglio 1977, n. 616; 5. Violazione art. 117 e at. 118, comma 2, della Costituzione; 6. Violazione e falsa o mancata applicazione art. 1, commi 5 e 6, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; 10. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione, travisamento ed erronea interpretazione e valutazione dei fatti; 11. Violazione del principio di tutela dell'affidamento), in base alle seguenti considerazioni:
– l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 stabilisce che "Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo";
– lo statuto dell'associazione Società Missionari della Gioia non lascia trapelare con chiarezza quale sia effettivamente lo scopo perseguito, atteso che esso pare, in parte, riconducibile ad attività di religione e di culto e, in parte, ad attività diverse da quelle di religione e culto, come definite rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 16 della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
– le attività di cui agli artt. 5.1 ("Attività missionaria e apostolica"), 5.3 ("Attività di formazione spirituale", 5.7,prima parte ("La S.M.G. potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività missionaria, spirituale…"), e 9 ("Formazione spirituale e teologica") dello statuto dell'associazione, nonché le regole dettate per la vita spirituale dall'art. 7 paiono, infatti, dirette "all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione […] dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana", mentre quelle di cui agli artt. 5.2 ("Attività di terapia spirituale"), 5.4 ("Attività editoriale e pubblicistica"), 5.5 ("Attività culturale, convegni, pubbliche relazioni"), 5.6 ("Attività accademica") e 5.7, seconda parte ("La S.M.G. potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività… culturale e compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare…"), paiono, invece, annoverabili tra quelle di "assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, tra le attività commerciali o a scopo di lucro" ;
– tale promiscuità di scopi statutari rende, invero, particolarmente difficile individuare la disciplina concretamente applicabile ai fini dell'invocato riconoscimento della personalità giuridica e giustifica, allo stato, il diniego decretato, atteso che la verifica in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica va necessariamente condotta sulla scorta degli elementi valutativi offerti dal soggetto richiedente, tra cui, in particolare, quelli evincibili dall'atto costitutivo e dallo statuto che, a norma dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, vanno allegati in copia autentica alla domanda, conseguendone che gli eventuali ulteriori elementi acquisiti o emersi nel corso dell'istruttoria e in contrasto con le risultanze di tali atti possono legittimamente ingenerare, come nel caso di specie, dubbi circa l'effettivo scopo perseguito dal soggetto che ambisce ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, ma, in nessun caso, possono, invece, consentire di assumere a riferimento per le verifiche di rito lo scopo meramente affermato, dichiarato o rilevato in corso d'istruttoria;
Ritenuto, in ogni caso, che:
– laddove la Società Missionari della Gioia fosse qualificata quale associazione con scopo di religione e di culto, la verifica in ordine alla soddisfazione delle "condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente" dovrebbe essere svolta alla stregua di quanto disposto dagli artt. 9, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ("Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo"), 10 ("1. Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. 2. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. 3. In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme") e 3 ("Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa") della legge 20 maggio 1985, n. 222, conseguendone l'impossibilità del riconoscimento, attesa la mancanza, allo stato, dell'erezione e dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica e, comunque, l'assenso al riconoscimento;
– laddove la Società Missionari della Gioia fosse qualificata, invece, quale "associazione laica di fedeli", come da essa stessa auto-definitasi durante l'udienza pubblica del 16 marzo 2011 e nelle note d'udienza in tale sede prodotte, risulterebbe comunque, allo stato, priva del "previo assenso della Santa Sede ", richiesto necessariamente dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 222, cui si dovrebbe, in tal caso, fare riferimento per il riconoscimento della personalità giuridica alle "associazioni pubbliche di fedeli";
Ritenuto, altresì, che l'incertezza in ordine alle finalità effettivamente perseguite ha, di fatto, precluso anche la valutazione in ordine all'adeguatezza del patrimonio a disposizione dell'associazione per la loro realizzazione;
Ritenuto, infine, che la corretta e leale collaborazione procedimentale dell'Amministrazione emerga dalle risultanze dell'istruttoria svolta e sia tale da smentire le censure svolte al riguardo da parte ricorrente e, al contempo, quelle con cui è stato contestato il decorso (infruttuoso) del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento;
Rilevato, in particolare, con riguardo a tale ultimo aspetto anche che il termine stabilito dall'art. 1, comma 5, del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, oltre ad avere carattere ordinatorio, si riferisce unicamente all'ipotesi di conclusione del procedimento con il favorevole accoglimento dell'istanza e, dunque, con l'iscrizione del soggetto istante nel registro delle persone giuridiche, nel mentre, laddove, come nel caso di specie, vengano ravvisate ragioni ostative o la necessità di integrare la documentazione presentata, l'inutile decorso di tale termine e di quello ulteriore di 30 giorni dal ricevimento delle memorie e documenti eventualmente prodotti dal soggetto interessato equivale – per espresso disposto di legge (art. 1, comma 6, del d.P.R. cit.) – a formale diniego, conseguendone, ancor prima dell'infondatezza, l'inammissibilità per carenza d'interesse della censura a tale riguardo svolta (motivo n. 6);
Ritenuto, per le considerazioni innanzi esposte, che il ricorso sia destituito di fondamento e debba essere, quindi, rigettato, impregiudicata, in ogni caso, la facoltà per l'associazione ricorrente di riproporre l'istanza una volta soddisfatti i requisiti richiesti;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e le competenze di giudizio, attesa la particolarità delle questioni sottoposte all'esame del Collegio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge per la restante parte.
Compensa tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere
Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 MAG. 2011.