Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 11 Settembre 2006

Sentenza 10 febbraio 2006, n.109

TAR Molise. Sentenza 10 febbraio 2006, n. 109: “Titoli di qualificazione professionale richiesti per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione Unica di Campobasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 578 del 2004, proposto da T. M. G., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Colalillo e dall’Avv. Massimo Di Nezza, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Umberto I n. 43,

contro

– il Ministero della Istruzione U. R., l’Ufficio Scolastico Regionale del […], il Centro Servizi Amministrativi di […], il Liceo Scientifico […], in persona dei legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 123, hanno legale domicilio;
– la Conferenza Episcopale Italiana, servizio per l’insegnamento della religione cattolica, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi;
– la Diocesi di […] e […]. e l’Ufficio Diocesano di […], in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Di Pardo, presso il cui studio in Campobasso, via Garibaldi n. 33, ha eletto domicilio;
e nei confronti di
– C. A., L. M., S. M., controinteressate, rappresentate e difese dall’Avv. Antonella Martella, con elezione di domicilio in Campobasso, via Cavour n. 18, presso lo studio Luciano;
– D. I. G., controinteressato, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo iacovino, presso il cui studio in Campobasso, via Garibaldi n. 33, ha eletto domicilio;
– T. R., controinteressata, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Vitale, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 8, presso lo studio legale Pucarelli;

per l’annullamento:

del provvedimento del 12.8.2004, con il quale è stato approvata la graduatoria definitiva degli insegnanti di religione pubblicata per la Diocesi di […] e […], nella parte riguardante i punteggi attribuiti alla ricorrente e ai controinteressati, nonché gli atti preordinati, connessi e conseguenti e l’intera procedura istruttoria, in uno con la nomina del prof. G. D. I. presso il Liceo Scientifico Statale di […];
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i motivi aggiunti e le successive memorie della ricorrente;
Visti gli atti di costituzione e le memorie delle Amministrazioni intimate, nonché delle parti controinteressate;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 25 gennaio 2006, la relazione del Primo Referendario Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO E DIRITTO

I – La ricorrente partecipava nel 2004 al concorso per titoli ed esami per l’insegnamento di religione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, veniva ammessa e partecipava alle prove. Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, la ricorrente segnalava per iscritto al competente ufficio alcuni errori di valutazione della sua posizione e di quella di alcuni controinteressati. La pubblicazione della graduatoria definitiva in data 12.8.2004 non modificava le cose e per effetto di essa la ricorrente veniva collocata al 14° posto con punti 35,40. Inoltre, la ricorrente rilevava che una cattedra del Liceo Scientifico di […] veniva attribuita ad un docente che non aveva partecipato al concorso. Insorge, dunque, deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della normativa di cui alla legge n. 241/1990, e d.P.R. n. 352/92, violazione del d.P.R. n. 487/94, violazione e falsa applicazione del d.P.R. 18.7.2003 n. 186 e relative norme interpretative, violazione normativa d.P.R. 16.12.1985 e s.m.i., violazione normativa di Bando, violazione del C.C.N.L. 24.7.2003 comparto scuola, eccesso di potere sotto diversi profili.
Con i motivi aggiunti del 21.9.2005, la ricorrente impugna – in uno al provvedimento datato 12.8.2004, di approvazione della graduatoria definitiva degli insegnanti di religione, pubblicata per la diocesi di […] – […] – gli atti di conferma per l’anno scolastico 2005-2006; chiede la declaratoria del diritto alla permanenza nella cattedra occupata nell’anno scolastico 2003-2004, nonché alla attribuzione di una cattedra completa, a decorrere dal 2005-2006; chiede l’acquisizione in via istruttoria degli atti di concorso. Conclude per l’accoglimento del gravame.
Con due successive memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituiscono le Amministrazioni scolastiche intimate, deducendo la infondatezza del ricorso. Concludono per la reiezione.
Si costituisce la Diocesi di […], chiedendo, anche con successiva memoria, il rigetto del ricorso.
Si costituiscono separatamente le parti controinteressate, deducendo la inammissibilità e la infondatezza del ricorso. In particolare, fanno presente che al prof. D. I. è stato attribuito uno spezzone di 17 ore a t.d., non una cattedra completa. Concludono per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 25 gennaio 2006, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è in parte inammissibile, in parte infondato.

III – Questo giudice non ha giurisdizione in ordine alla impugnata proposta della curia vescovile di […] datata 22.8.2005, trattandosi di atto che proviene dalla Autorità ecclesiastica, la cui cognizione spetta al tribunale ecclesiastico (cfr.: T.A.R. Toscana I, 24.2.2004 n. 522).

IV – I motivi aggiunti sono inammissibili, nella parte in cui – tardivamente – propongono nuove censure avverso provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo.

V – I provvedimenti dell’Autorità scolastica reggono alle censure del ricorso.
L’art. 309 del Testo unico di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 stabilisce che “per l’insegnamento della religione cattolica il Capo dell’Istituto conferisce incarichi annuali, di intesa con l’Ordinario diocesano”. Ciò in applicazione del nuovo Concordato tra Stato italiano e Santa Sede, che ha avuto ratifica ed esecuzione con la legge 25 marzo 1985 n. 121, il cui protocollo aggiuntivo precisa che l’insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti riconosciuti idonei dalla Autorità ecclesiastica.
Nel caso di specie, la Curia Vescovile di […] ha segnalato al dirigente scolastico del Liceo […] di [… ]il nominativo del controinteressato D. I. G., il quale aveva già ricoperto numerosi incarichi presso detta scuola. Conseguentemente, il medesimo ha stipulato con la scuola un contratto per uno spezzone di cattedra (17 ore settimanali a tempo determinato).
Nessuna illegittimità può essere rilevata nella graduatoria del concorso per l’insegnamento della religione cattolica e nei conseguenti atti di nomina. La graduatoria è stata redatta sulla base delle risultanze del concorso per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Le parti controinteressate che precedono la ricorrente nella graduatoria, invero, sono quelle che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello conseguito dalla ricorrente, in virtù dei risultati delle prove scritta e orale, nonché della valutazione dei titoli di servizio e di qualificazione.
Correttamente, l’Amministrazione scolastica non ha valutato il titolo di studio conseguito dalla ricorrente presso l’Istituto Magistrale, trattandosi di un diploma necessario per concorrere alla classe di insegnamento della religione cattolica nella scuola di infanzia e nella scuola elementare, ma non sufficiente per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Si tratta, dunque, di un titolo propedeutico al diploma accademico, che non può essere valutato disgiuntamente da esso.
La controinteressata T. A. R. possiede il titolo del diploma accademico di magistero in scienze religiose, conseguito al termine di un regolare corso di studi, che risponde alla prescrizione di cui ai punti 2.5 e 4.3 del d.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751. Nelle modalità di calcolo del punteggio attribuito alla detta controinteressata non si ravvisano errori o irregolarità.
Anche le controinteressate C. A., L. M. e S. M., avendo conseguito il diploma accademico di “Magistero in scienze religiose”, non possono ritenersi prive del titolo di qualificazione professionale prescritto dal citato d.P.R. n. 751 del 1985, disposizioni peraltro richiamate nel rinvio di cui all’art. 3 comma primo della legge 18 luglio 2003 n. 186 recante “norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica”.

VI – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge per infondatezza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

(omissis)