Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Maggio 2007

Sentenza 12 aprile 2007, n.1696

Consiglio di Stato. Sentenza 12 aprile 2007, n. 1696: “IRC: titoli di qualificazione professionale richiesti per l’insegnamento della religione cattolica”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2991 del 2006 proposto da M. A. M. A., rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Candiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Romano in Roma, via Laurentina n.769;

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti di

B. M. I., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Zito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Marianna Dionigi, n.17;

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro – Sezione I, n. 2401/05 del 21 ottobre 2005, resa inter partes;

visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio e viste le memorie della Amministrazione appellata e della sig.ra M. I. B.;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato dello Stato Borgo e l’avv. Zito;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente, insegnante di religione cattolica in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, la graduatoria definitiva, pubblicata il 18.2.2005, del concorso per titoli ed esami bandito con decreto dirigenziale del MIUR in data del 2.2.2004 e riservato al personale docente di religione cattolica per le scuole dell’infanzia ed elementari della diocesi di appartenenza, nonché ogni altro atto comunque connesso e, in particolare, il provvedimento di approvazione della graduatoria stessa n. 5130/P del 18.2.2005, emesso dal direttore dell’ufficio scolastico della Calabria.

Premetteva l’istante che, essendo in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di “scienze religiose”, aveva partecipato al detto concorso riservato e che, nella determinazione del punteggio ai fini della graduatoria riguardante il concorso magistrale, era stato valutato, alla stregua di titolo di accesso al concorso stesso, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro pur da lei posseduto (diploma in “scienze religiose”, valutato come mero titolo aggiuntivo con punti 0,50), benché fosse più favorevole per la votazione conseguita.

A sostegno del gravame l’interessata deduceva, con un unico motivo, censure di eccesso di potere sotto i profili dell’”illogicità, errata e omessa valutazione di titoli previsti dal bando”, rilevando, in particolare, che nei suoi confronti si sarebbe dovuto valutare il diploma in scienze religiose conseguito con votazione più alta; mentre nella specie, ai fini dell’inserimento in graduatoria, era stato considerato il diploma magistrale alla stregua di titolo di accesso al concorso, per il quale era prevista, in relazione al voto conseguito, una graduazione da un minimo di p. 0,80 ad un massimo di 4.

Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso, concludendo per i suo rigetto.

2. Il TAR adito, con la sentenza in epigrafe specificata, respingeva il gravame sulla base delle seguenti considerazioni:

– l’allegato 5 al bando di concorso – riguardante i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare – ha previsto le varie ipotesi di attribuzione di punteggio con riguardo al tipo di diploma posseduto, indicate alle lettere: a), b), c), e), e) e f);

– le disposizioni concorsuali, non contestate dalla ricorrente e costituenti il parametro essenziale per effettuare la corretta valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti, risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del D.P.R. 16.12.1985 n. 751, richiamato dalla successiva L. n. 186/2003, il quale, al punto 4.4., prevede che, nella scuola materna ed elementare l’insegnamento della religione cattolica possa essere impartito dagli insegnanti che siano in possesso di un titolo valido per l’insegnamento in tali scuole (diploma di scuola magistrale) unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano di cui al primo comma del punto 4.4. o da chi “fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma di Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana”;

– dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge con chiarezza la scelta di considerare modalità alternative di accesso il possesso del diploma di istituto magistrale e del diploma o magistero in scienze religiose (quest’ultimo unitamente ad altro diploma di scuola superiore);

– in definitiva, il legislatore ha previsto l’esistenza di canali diversi d’accesso per l’insegnamento in questione, canali che prevedono, tra l’altro, un corso di studi differente, dalla durata ben diversa, anche in rapporto all’età di accesso all’insegnamento; sicché, è del tutto logica la scelta di attribuire maggior peso, in sede di valutazione, al titolo che ha legittimato i concorrenti all’insegnamento della religione e che nel caso della ricorrente è appunto quello riferito al diploma di istituto magistrale, titolo che non può essere considerato come semplice diploma di scuola superiore per consentire, perché maggiormente vantaggiosa per la interessata, la valutazione, come titolo di accesso, del diploma o del magistero in scienze religiose, essendo diversi i percorsi per l’accesso dei due tipi di diploma considerati;

– deve ritenersi, pertanto, infondata – non essendo possibile operare commistioni tra gli elementi nei quali si articolano i titoli di qualificazione professionale in questione – l’affermazione della ricorrente, secondo cui i candidati in possesso del diploma magistrale e di quello in scienze religiose devono essere giudicati sulla base del titolo specialistico attestante la conoscenza della specifica materia religiosa; e ciò in quanto presupposto indefettibile per l’accesso al concorso in oggetto è il possesso del diploma magistrale, o comunque, di altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, per cui non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di valore concorsuale, sia in termini di conoscenze presupposte.

3. Avverso siffatta sentenza è interposto l’odierno appello, affidato dalla sig.ra M. alle seguenti censure:

A) “mancata valutazione da parte della P.A.; omessa pronuncia del TAR”; in quanto i primi giudici non avrebbero preso in considerazione il fatto che la ricorrente vantava al momento utile per la partecipazione al concorso in questione un servizio di 17 anni, prestato dopo il 1°.9.1999 con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal D.P.R. n.751/1983, siccome richiesto dal bando;

B) “motivazione erronea, irragionevole ed intrinsecamente illogica e contraddittoria”; in quanto avrebbe errato il TAR nell’attribuire punti 0,80 per il possesso del diploma di istituto magistrale conseguito con la votazione di 36/60, rientrante nella prima fascia (36-45) quale titolo di accesso, nonché di punti 1 per i titoli di qualificazione aggiuntiva (laurea o diploma in scienze religiose); tanto in base al combinato disposto delle lettere b) e) ed f) dell’allegato 5 sopra indicato, atteso che detta tabella prevede che, ove siano posseduti più titoli da parte dei candidati, quelli non considerati allo scopo possano essere valutati come titoli aggiuntivi con l’attribuzione di punti 0,50 per ognuno nel rispetto del limite massimo di 5 punti complessivi; dal che la conseguenza che sarebbe evidente che ciascun candidato, nell’ipotesi di più titoli di accesso, ha il diritto di combinarli nel modo più favorevole “per cumulare il maggior punteggio”, conformemente alla stessa articolazione del bando e nel rispetto anche di un “ragionevole principio generale”.

Ad avviso dell’appellante, avrebbe dunque errato l’Ufficio scolastico regionale nel valutare nella fattispecie come titoli aggiuntivi il diploma di scienze religiose e la laurea in scienza della formazione primaria con punti 0,50 per ciascuno ai sensi delle lett. f) ed e) sopra specificate e la sentenza gravata dovrebbe essere conseguentemente riformata con annullamento della graduatoria impugnata e riconoscimento del diritto della ricorrente a punti 10,20 per servizio prestato, maggiore di quello attribuito di punti 8,40 ed ancora di punti 3,20 per la valutazione del titolo di accesso in luogo di punti1,80.

Ricostituitosi il contraddittorio nella nuova fase di giudizio, l’Amministrazione dell’Istruzione e la controinteressata sig.ra M. I. B. hanno chiesto, con due articolate memorie, il rigetto dell’appello siccome infondato.

4. La causa è stata infine assunta in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2007.

DIRITTO

1. Premesso che il primo motivo dell’appello, con cui si deduce l’”omessa pronuncia del TAR” circa la valutazione del servizio svolto è inammissibile perché la relativa censura non risulta essere stata dedotta nel ricorso originario, va subito osservato che l’odierno appello è tutto incentrato nelle doglianze di cui al punto 3 B) sopra precisato, già prospettate davanti al Giudice di prime cure, che in proposito si è pronunciato con statuizioni complete e condivisibili da parte del Collegio, anche alla stregua di precedenti decisioni della Sezione, le quali hanno confermato le pronunce di primo grado, espresse in senso contrario alla tesi della parte ricorrente. (cfr:, tra le più recenti, Sez. VI, 10.7.2006, n.223; 31.1.2006, n.333; 10.7.2006, n.4344).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale merita di essere confermato, sia perché non risultano prospettate nell’appello in esame ragioni sostanzialmente diverse rispetto a quelle indicate nei gravami in appello già definiti con le citate decisioni, sia perché le disposizioni del bando di concorso oggetto del ricorso non si prestano in effetti alla interpretazione seguita dalla parte appellante e non possono comunque ritenersi viziate di illegittimità con riguardo alla mancata previsione della scelta tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di scienze religiose), posseduti dalla sig.ra M., ai fini del riconoscimento del preteso punteggio.

2. Ciò posto, va ribadito nell’attuale sede quanto già statuito dalla Sezione e, in particolare:

– che, diversamente da quanto dedotto, non si tratta, nella specie, di valutare l’equipollenza del diploma magistrale a quello di altri istituti secondari superiori, ma di stabilire se l’Amministrazione abbia correttamente applicato le disposizioni del bando di concorso, e se tale applicazione sia suscettibile di determinare una disparità di trattamento tra posizione della ricorrente, caratterizzata dal possesso di diploma di istituto magistrale e dal diploma di scienze religiose, e quella di altri candidati in possesso di altro diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di scienze religiose;

– che non vi è alcun dubbio che la stessa Amministrazione si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso in questione (Tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribuzione del punteggio a seconda del voto conseguito, assegnando (con riguardo ai titoli per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare) per quel che qui interessa: lett. a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l’accesso ai posti nella scuola dell’infanzia): fino ad un massimo di 4 punti; lett. b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. 297/1994: sino ad un massimo di 4 punti; lett. c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana o unito a diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al DM 15.7.1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio di diploma di scienze religiose come avanti rilasciato fino ad un massimo di 4 punti; lett e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50; lett. f) diploma di scienze religiose, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50;

– che, dunque, l’Amministrazione ha correttamente interpretato la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, considerandolo quale titolo di accesso, e del diploma di scienze religiose nei limiti del punteggio aggiuntivo di 0,50.

– che la pretesa della istante di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, pertanto, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso avanti riportata.

3. D’altra parte, come è stato evidenziato nella citata decisione della Sezione n. 4344/06, la problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente; e ciò conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dalla appellante.

Tale problematica è invero sorta perché la ricorrente ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.

La normativa del bando, che è comunque coerente con la normativa di riferimento, tuttavia, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.

La previsione del bando (Allegato 5), come sopra evidenziato, è infatti chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.

4. In conclusione, a fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dall’Amministrazione è priva di fondamento la censura che reitera in forme differenti il medesimo vizio in cui la stessa sarebbe incorsa, e cioè che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, ma il diploma di scienze religiose.

Deve essere ribadito, dunque – in conformità con il richiamato indirizzo della Sezione – che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del D.P.R.. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.

In questo secondo caso – dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica (in tal senso , cfr. dec, n.4344/2006 cit.).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la della sentenza impugnata.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore della controinteressata sig.ra M. I. B. in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge; mentre compensa le spese stesse nei confronti dell’Amministrazione appellata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori::

Gaetano TROTTA Presidente

Sabino LUCE Consigliere

Paolo BUONVINO Consigliere.

Domenico CAFINI Consigliere est

Aldo SCOLA Consigliere