Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2005

Sentenza 12 febbraio 2002, n.2517

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 12 febbraio 2002, n. 2517: “Riconoscimento dei servizi pre ruolo svolti da insegnanti presso scuole italiane all’estero”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da {Rodinò Anna}, rappresentata e difesa dall’avv. Beniamino Rodinò, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Serranti, n. 75,

contro

il Provveditorato agli Studi di Vicenza ed il Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n.12,

per l’annullamento della sentenza n. 1415 del 30 novembre 1995 del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno della propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2002, relatore il Consigliere Giuseppe Romeo; uditi, l’avv. Rodinò e l’avvocato dello Stato Aiello;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1.- Con la sentenza impugnata, il TAR Veneto, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha respinto il gravame della ricorrente avverso la determinazione (implicita) del Provveditore agli Studi di Vicenza di riconoscere alla stessa il servizio di insegnamento pre-ruolo, svolto dalla stessa presso la scuola media privata italiana “Scalabrini Gmur” a San Gallo in Svizzera.
2.- Appella la ricorrente, lamentando che il TAR abbia condiviso la restrittiva e obsoleta interpretazione che il Provveditore agli Studi di Vicenza ha dato della previsione di cui all’art.1 del D.L. n.370 del 19 giugno 1970 (conv. nella legge 26 luglio 1970 n. 576), secondo la quale solo “il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica inferiore a buono….è riconosciuto”. Con successiva memoria, la ricorrente insiste nel chiedere la riforma della sentenza impugnata, perché il sistema offre strumenti per la sua adattabilità alla specificità delle situazioni e al criterio del favor prestatoris.
Resiste l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza del 12 febbraio 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- L’appello è infondato.
Le diffuse argomentazioni, svolte dall’appellante per confutare la statuizione del primo giudice, il quale ha ritenuto legittimo il diniego di riconoscimento dei servizi preruolo presso scuole private con sede all’estero, non consentono di aderire all’interpretazione innovativa e integrativa che, con esse, viene proposta della disposizione di legge che limita il riconoscimento del servizio preruolo a quello prestato presso “le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all’estero” (art.1 D.L. 19 giugno 1970 n.370, conv. in L. 26 luglio 1970 n.576).
Questa disposizione è stata già oggetto di interpretazione da parte di questa Sezione e il Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto statuito con la dec. n.510 del 16 aprile 1998, secondo cui il carattere di norma eccezionale, che prevede particolari benefici per taluni specifici rapporti, preclude all’interprete di estendere l’ambito di applicazione di questa oltre i casi espressamente previsti (tra i quali non è sicuramente compreso quello dell’appellante, che ha svolto il servizio in qualità di insegnante presso una scuola privata all’estero).
L’ampia discrezionalità del legislatore – come sostenuto dal primo giudice – nell’attribuire determinati benefici a specifici rapporti di lavoro piuttosto che ad altri, rende manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità della norma avanti richiamata per contrasto con gli artt.3 e 97 della Costituzione.
L’appello va, pertanto, respinto.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe. Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
Lanfranco BALUCANI Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere