• Chi Siamo
  • Contattaci
    Olir
    Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
    • Home
    • Documenti
    • Notizie
    • Riviste
    • Libri
    • Focus
    Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
    Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

    Sentenza 13 marzo 2003, n.8804

    Diritto soggettivo sul sepolcro

    Data: 13 marzo 2003
    Autore:
    Corte di Cassazione - Civile
    Argomento:
    Cimiteri e sepolture
    Nazione:
    Italia
    Parole chiave:
    Edifici di culto, Defunti, Cimiteri, Sepolture, Beni demaniali, Diritti soggettivi, Tumulazione, Salme, Sepolcri, Loculi, Concessioni demaniali, Suolo cimiteriale
    Il diritto sul sepolcro già costituito è un diritto soggettivo perfetto, assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso nonché di trasmissione "inter vivos" o di successione "mortis causa", e come tale opponibile agli altri privati, atteso che lo stesso nasce da una concessione amministrativa avente natura traslativa - di un'area di terreno o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale - che, in presenza di esigenze di ordine pubblico o del buon governo del cimitero, può essere revocata dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di un potere discrezionale che determina l'affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo. In difetto di una diversa espressa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato "sibi familiaeque suae".

    Corte di Cassazione. Sezione II Civile. Sentenza 13 marzo 2003, n. 8804: “Diritto soggettivo sul sepolcro”.

    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. Rafaele CORONA – Presidente –
    Dott. Vincenzo COLARUSSO – Consigliere –
    Dott. Roberto Michele TRIOLA – Consigliere –
    Dott. Lucio MAZZIOTTI DI GELSO – Rel. Consigliere –
    Dott. Umberto GOLDONI – Consigliere –
    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    sul ricorso proposto da:

    LONGOBUCCO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 41, presso lo studio dell’avvocato ROMOLO ANDREINI, che lo difende, giusta delega in atti;
    ricorrente

    contro

    SALVATI FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL FANTE10, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO MINNICELLI, che la difende, giusta delega in atti;
    controricorrente

    avverso la sentenza n. 63-00 del Tribunale di ROSSANO, depositata il 16-03-00;
    udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-03-03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
    udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.

    Fatto

    Con atto 31-1-1996 Salvati Filomena conveniva in giudizio Longobucco Francesco deducendo di essere titolare di concessione amministrativa, rilasciata dal comune di Longobucco nel 1971, avente ad oggetto mq. 2 di suolo cimiteriale per tumulazione e di aver ivi costruito un loculo – ove aveva sepolto le spoglie dei propri genitori – che il convenuto aveva spostato per collocarvi la salma della madre Salvati Teresa. L’attrice, quindi, chiedeva la condanna del convenuto alla rimozione di detta salma.
    Longobucco Francesco, costituitosi, resisteva alla domanda eccependo di aver agito sia in proprio, in virtù di regolare atto di concessione comunale, sia quale titolare di un diritto secondario spettante a tutti i discendenti del titolare della concessione.
    Con sentenza 14-7-1998 l’adito pretore di Rossano rigettava la domanda.
    La soccombente Salvati Filomena proponeva gravame al quale resisteva l’appellato.
    Con sentenza 16-3-2000 il tribunale di Rossano, in riforma della decisione impugnata, condannava Longobucco Francesco alla rimozione della salma arbitrariamente apposta dallo stesso in data 24-1-1995.
    Osservava il tribunale: che le parti avevano assunto di essere titolari di distinti e successivi atti di concessione di suolo cimiteriale per tumulazione; che era insostenibile la tesi della contemporanea validità di due concessioni rilasciate sulla stessa area in favore di persone diverse; che, non essendovi un espresso provvedimento di decadenza adottato dal comune a seguito di un procedimento e previa diffida dell’interessata, si doveva ritenere ancora valida la concessione rilasciata a Salvati Filomena nel 1971 non revocata e non soppiantata nè dalla eventuale (e non provata) successiva concessione rilasciata nel 1973 a Celestino Rosina, nè dalla concessione rilasciata all’appellato nel 1998, ossia dopo la sentenza di primo grado; che dovevano essere disapplicati sia la concessione in favore del Longobucco, sia altri eventuali pregressi atti aventi ad oggetto un suolo già assegnato con concessione mai revocata; che il rilascio di concessioni al Longobucco ed a Celestino Rosina non costituiva revoca tacita dell’atto concessorio anteriormente rilasciato a Salvati Filomena; che mancava la motivazione di tale provvedimento di revoca e non sussisteva il necessario requisito del “meritevole interesse pubblico”; che peraltro il regolamento comunale del 1970 imponeva un particolare procedimento di decadenza il che implicitamente escludeva la possibilità di revoca tacita od automatica di una concessione tramite adozione di un successivo atto incompatibile con il precedente; che pertanto dovevano essere dichiarate incidenter tantum invalide le concessioni rilasciate successivamente a quella del 1971 non revocata, nè annullata, nè divenuta inefficace.
    La cassazione della sentenza del tribunale di Rossano è stata chiesta da Longobucco Francesco con ricorso affidato a due motivi.
    Salvati Filomena ha resistito con controricorso.

    Diritto

    Con i due motivi di ricorso – trattati unitariamente – Longobucco Francesco denuncia rispettivamente: a) violazione e falsa applicazione delle norme in tema di concessioni demaniali; b) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che dalla pronuncia impugnata non è dato individuare le ragioni atte a suffragare il convincimento espresso dal tribunale su uno dei punti decisivi della controversia. Ad avviso del Longobucco è insussistente un diritto soggettivo perfetto di natura reale, opponibile anche ai propri parenti, che avrebbe reso Salvati Filomena titolare ab aeterno del suolo cimiteriale oggetto della concessione rilasciata dal comune in suo favore. La premorienza della sorella Teresa è infatti evento idoneo a scalfire tale diritto in presenza di apposita autorizzazione e di nuovo e contrastante provvedimento concessorio adottato dal medesimo comune e non impugnato in sede amministrativa. La Salvati era titolare di un mero diritto, secondario al sepolcro, di recarsi al cimitero e visitare i propri defunti posto che la concessione del 1971 era stata rilasciata per la sepoltura dei propri genitori: l’opinione contraria si porrebbe in contrasto con il principio di temporaneità del diritto al sepolcro. Viceversa il c.d. “sepolcro familiare” conferisce il diritto alla sepoltura al fondatore e a tutti i suoi discendenti. Nella specie, poi, si discute di diritti che, agendo su beni demaniali, degradano ad interessi legittimi laddove la P.A. ritenga di esercitare il potere di revoca per esigenze di pubblico interesse. L’adozione di un nuovo atto concessorio non impugnato comporta l’inefficacia e la revoca di quello precedente ed incompatibile.
    La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente nesso logico – giuridico che le lega.
    La sentenza impugnata è ineccepibile e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto in quanto, sorretta da adeguata e coerente motivazione sviluppata con iter logico ineccepibile, è conforme ai principi giurisprudenziali in tema di concessione di aree cimiteriali e di sepolcro (e di diritti connessi).
    Occorre al riguardo osservare che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, nel nostro ordinamento, il diritto sul sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.) e tale concessione, di natura traslativa, crea a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos e per successione mortis causa) e, perciò, opponibile, iure privatorum, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della p.a. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla p.a. di esercitare il potere di revoca della concessione (sentenze 7-10-1994 n. 8197; 25-5-1983 n. 3607).
    In particolare il diritto, basato su concessione amministrativa, di realizzare al di sopra o al di sotto di un’area cimiteriale una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti, costituisce un diritto reale suscettibile di possesso, la cui manifestazione esteriore qualificante è data dall’esercizio del diritto stesso mediante l’edificazione e la successiva disponibilità del manufatto (sentenza 15-6-1999 n. 5923).
    Nella specie, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il diritto primario di sepolcro è sorto in capo alla resistente Salvati Filomena – iure proprio – per effetto di concessione, rilasciata nel 1971 dal comune di Longobucco, di un’area di suolo cimiteriale. La Salvati risulta essere la titolare esclusiva della detta concessione cimiteriale rilasciata non (come sostenuto dal ricorrente) per la sepoltura dei suoi genitori o per poter esercitare il diritto secondario consistente nella mera facoltà di accedere al sepolcro per visitare i defunti e per il compimento di atti di pietà, bensì chiesta ed ottenuta per la costruzione di un sepolcro per sè e non per la sua famiglia e senza esprimere e manifestare la volontà di riservare lo ius sepulchri ai familiari.
    Nel caso in esame non risulta che vi sia stata la costituzione di un sepolcro familiare – con disposizioni dettate dal suo fondatore – nè si è in presenza di una cappella gentilizia o di famiglia. La Salvati, ottenuta la concessione, ha costruito un loculo ove, in attesa di utilizzarlo per sè, ha deposto le spoglie dei propri genitori per sua libera scelta e non per appartenenza alla famiglia della titolarità della concessione.
    Ciò posto è evidente che, come esattamente statuito dal tribunale, il Francesco Longobucco – rimuovendo dal loculo in questione le spoglie dei genitori della resistente per collocarvi la salma della propria madre – ha violato il sopra individuato diritto esclusivo di Salvati Filomena sorto in virtù della concessione a questa rilasciata dall’amministrazione comunale nel 1971.
    Per quanto riguarda poi la tesi del ricorrente – circa l’asserita revoca tacita della concessione rilasciata nel 1971 alla resistente Salvati per essere stati adottati successivi ed incompatibili atti di concessione – è appena il caso di rilevare che correttamente il tribunale ha escluso la possibilità di ravvisare nella specie la detta revoca tacita atteso che il comune concedente non aveva attivato il particolare procedimento di decadenza espressamente previsto dal regolamento comunale del 1970, nè aveva revocato o annullato o comunque dichiarato inefficace l’atto di concessione del 1971.
    D’altra parte non risulta, nè è stato dedotto dal ricorrente, che nei giudizi di merito siano emerse (o siano state dedotte o menzionate e motivate) esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero comunale tali da imporre o da consigliare all’ente pubblico territoriale di esercitare il potere di revoca della concessione rilasciata nel 1971 a Salvati Filomena. Erroneamente, quindi, il comune di Longobucco ha rilasciato altre concessioni per tumulazione dello stesso suolo cimiteriale già in precedenza oggetto dell’ancora valido atto di concessione adottato nel 1971 in favore di Salvati Filomena.
    Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.

    P.Q.M

    La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 91,00, oltre 1.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

    Sostienici

    Ultimi Documenti

    • Il Motu Proprio di Francesco recante modifiche in materia di giustizia penale dell’8 febbraio 2021
      8 febbraio 2021
    • Rifiuto delle emotrasfusioni da parte di un paziente Testimone di Geova. La pronuncia n. 29469/20 della Corte di Cassazione
      23 dicembre 2020
    • Spagna, la nuova legge organica in materia di istruzione
      29 dicembre 2020
    • Esenzione IMU per immobili adibiti a scuola paritaria, la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
      5 gennaio 2021
    • Francia, la nuova “Charte des principes pour l’Islam de France” presentata dal Conseil Français du Culte Musulman
      17 gennaio 2021

    Iscriviti alla nostra Newsletter

    Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare la tua iscrizione

    Back to Top

      • Home
      • Chi Siamo
      • Contattaci
      • Termini e condizioni
      • Privacy Policy
      • Archivio Olir
      © Olir 2021
      Powered by Uebix