Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Marzo 2008

Sentenza 13 marzo 2008, n.450

TAR Sardegna. Sentenza 13 marzo 2008, n. 450: “IRC e titoli di partecipazione ai corsi di abilitazione all’insegnamento”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA – SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1677/2003 proposto dalla sig.ra […] rappresentata e difesa dagli avv.ti Grazia Satta, Mariella Mele e Celestino Manca di Mores ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Sassari n. 17, presso la Segreteria del Tribunale,

contro

il Centro Servizi Amministrativi di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, è per legge domiciliato,

e nei confronti

della sig.ra […], non costituita in giudizio,

per l’annullamento

del provvedimento col quale il Centro Servizi Amministrativi di Sassari l’ha inserita nelle graduatorie definitive e permanenti per l’anno scolastico 2003/2004 con la dicitura “inclusione con riserva”;
delle graduatorie definitive e permanenti per l’anno scolastico 2003/2004;
della nota del Centro Servizi Amministrativi di Sassari n. 16063 del 20 novembre 2003;
di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il consigliere dott. Tito Aru;
Uditi alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008 l’avv. Celestino Manca di Mores per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Francesco Caput per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, notificato l’11 dicembre 2003 e depositato il successivo giorno 27, la ricorrente espone di aver frequentato, previa ammissione con riserva, i corsi abilitanti della sessione riservata indetta con O.M. n. 153/1999, presso il Provveditorato di Sassari, per l’ambito disciplinare K04A comprendente le classi di concorso A043 e A050.
Tale ammissione condizionata era conseguente al ritenuto mancato possesso da parte della sig.ra […] dei titoli richiesti per la frequentazione dei corsi, vale a dire di 360 giorni di insegnamento non di religione entro la data del 25 maggio 1999.
Solo per effetto della presentazione di gravame amministrativo e giurisdizionale, infatti, l’Amministrazione scolastica si era determinata ad ammetterla sub condicione alla frequentazione dei corsi abilitanti.
In data 7 marzo 2000 la ricorrente conseguiva le abilitazioni nelle predette classi di concorso A043 e A050.
Con O.M. 33/2000 veniva indetta una sessione riservata ai corsi abilitanti per le classi di concorso A036 (filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) e A037 (filosofia e storia).
Anche a tali corsi la ricorrente veniva ammessa condizionatamente in quanto, ad avviso dell’Amministrazione, non aveva maturato i titoli di servizio richiesti, vale a dire di 360 giorni di insegnamento non di religione entro la data del 25 maggio 1999.
In data 27 aprile 2001 conseguiva le abilitazioni nelle predette classi di concorso A036 e A037.
Con O.M. 1/2001 veniva indetta una nuova sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento nell’ambito disciplinare K04A (relativo le classi di concorso A043 e A050).
Non poteva essere ammesso a tale sessione il personale che aveva partecipato ai corsi abilitanti di cui alle OO.MM. 153/99 e 33/2000.
Ai sensi dell’art. 3 della predetta O.M. 1/2001, coloro che erano stati ammessi a partecipare ai corsi indetti con O.M. 153/1999 e O.M. 33/2000 con riserva perché non in possesso dei requisiti di servizio, e che avevano sostenuto gli esami finali, potevano presentare apposita istanza per ottenere lo scioglimento della riserva, vale a dire l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie definitive e permanenti con la relativa abilitazione entro il termine previsto dall’art. 4 (30 giorni dalla pubblicazione dell’O.M avvenuta il 20.2.2001).
Il secondo comma di tale disposizione stabiliva che a coloro che al momento della pubblicazione dell’O.M. 1/2001 stavano ancora frequentando con riserva i corsi di abilitazione era consentito il proseguimento della frequenza e l’ammissione agli esami finali, e che lo scioglimento della riserva sarebbe stato disposto con effetto dal momento della conclusione della sessione di esami.
La ricorrente, che al momento della pubblicazione dell’O.M. 1/2001 stava ancora frequentando i corsi di cui all’O.M. 33/2000, presentava comunque domanda di ammissione ai corsi abilitanti per le classi di concorso A036 e A037, ma ne veniva esclusa in quanto già abilitata O.M. 153/99 (provvedimento n. 5043 del 29.10.01).
Con istanza del 4.11.03 chiedeva al CSA di Sassari l’inclusione a pieno titolo nelle graduatorie permanenti e definitive per l’anno scolastico 2003/2004, chiedendo in subordine di essere rimessa in termini per la presentazione della domanda di scioglimento della riserva relativa alle classi di concorso A036, A037, A043 e A050.
Con provvedimento n. 16576 del 20.11.2003, il CSA di Sassari, in applicazione dell’art. 3, comma 2°, dell’O.M. 1/2001, scioglieva in senso favorevole la riserva gravante l’abilitazione A036 conseguita ai sensi dell’O.M. 33/2000.
Viceversa, con provvedimento n. 16063 del 20.11.2003, non scioglieva favorevolmente la riserva gravante le abilitazioni A043 e A050 (e conseguentemente la A037 che presuppone il possesso delle prime due) per la mancata tempestiva proposizione della domanda di scioglimento della riserva.
La sig.ra […] ha dunque impugnato, per i motivi precisati nell’atto introduttivo del giudizio, il provvedimento col quale il Centro servizi amministrativi di Sassari l’ha inserita nelle graduatorie definitive e permanenti per l’anno scolastico 2003/2004, classi di concorso A043 (italiano, storia, educazione civica) e A050 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria) con la dicitura “inclusione con riserva”.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.
Con ordinanza n. 50/04 del 21 gennaio 2004 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione.
Con ordinanza n. 6/2006 del 25 gennaio 2006 il giudizio è stato sospeso in relazione alla pendenza, presso il Consiglio di Stato, del giudizio d’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del TAR Lazio n. 10829/2003 che aveva negato il possesso in capo alla stessa ricorrente del titolo di partecipazione ai corsi di abilitazione di cui alle OO.MM. 153/1999 e 33/2000.
A seguito della definizione del predetto giudizio la causa è stata tempestivamente riassunta dalla ricorrente.
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2008, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.
In data 27 ottobre 2005 la difesa pubblica ha depositato la sentenza n. 10829/03 del 26 novembre 2003, con al quale l’adito TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Sig.ra […] in ordine al possesso dei titoli di servizio abilitanti alla partecipazione ai corsi di cui all’O.M. 153/1999 e 33/2000.
Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, ma il giudice di secondo grado, con decisione n. 5649/2006 del 27 settembre 2006, ha confermato le conclusioni sfavorevoli assunte nei suoi confronti dal Tribunale Amministrativo.
Per effetto di tale giudicato si è definitivamente conclusa la controversia in ordine al possesso da parte della ricorrente del titolo di partecipazione ai corsi di abilitazione di cui sopra, nel senso che la stessa non era in utile possesso dell’anzianità professionale richiesta ai fini dell’ammissione ad essi.
Ne segue la reiezione dei ricorsi avverso il suo inserimento nelle graduatorie definitive e permanenti per l’anno scolastico 2003/2004 con la dicitura inclusione con riserva, giacchè – per quanto sopra – la ricorrente dovrà essere del tutto esclusa dalle anzidette graduatorie.
In relazione a tali graduatorie, infatti, è privo di pregio l’assunto secondo il quale vi sarebbe stato da parte dell’Amministrazione un implicito scioglimento della riserva in senso ad essa favorevole con atto n. 5043 del 29.10.2001.
Sul punto si rivelano infatti condivisibili le argomentazioni contenute nella relazione difensiva dell’Amministrazione.
Ed invero, alla data dell’emanazione dell’O.M. 1/2001 la ricorrente aveva già conseguito in data 7 marzo 2000 le abilitazioni relative alle classi di concorso A043 e A050, sicchè, ai sensi dell’art. 3, comma 1°, dell’O.M. 1/2001, l’unico strumento di cui poteva disporre ai fini di un utile scioglimento in via amministrativa della riserva era la presentazione della relativa domanda entro i termini di scadenza indicati nell’art. 4 (30 giorni dalla pubblicazione dell’O.M. 1/2001 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20.2.2001).
Non avendo presentato la relativa domanda, e non essendo conseguentemente intervenuto alcun provvedimento risolutivo dell’originaria iscrizione con riserva, quest’ultima si è inevitabilmente protratta fino alla definizione in sede giurisdizionale della questione, come detto sfociata in un esito negativo per la ricorrente.
Del pari infondato si rivela il secondo motivo di impugnazione che, sostanzialmente, si connota nel tentativo di operare, rispetto all’inequivoco significato del richiamato art. 3 dell’O.M. 1/2001, un’inammissibile inversione dell’onere, senz’altro incombente sull’insegnante ammesso con riserva, di attivare il procedimento volto a procurare lo scioglimento della riserva, senza che a tal fine fosse prevista alcuna attività propulsiva da parte dell’Amministrazione.
Né può ritenersi fondata l’eccezione di ingiustizia manifesta contenuta nel terzo motivo di ricorso, esposta quale conseguenza del venir meno delle abilitazioni conseguite.
Ed invero, come accertato con sentenza definitiva, alla data di indizione dei corsi abilitanti la prof.ssa […] non era in possesso dei titoli professionali necessari ad accedervi.
Ne segue che non possono certamente ravvisarsi profili di ingiustizia nel venir meno degli effetti di un’ammissione meramente cautelativa, comunque subordinata al definitivo accertamento del titolo di partecipazione.
Di qui la reiezione del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
respinge il ricorso in esame.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione intimata delle spese dl giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 27 febbraio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Paolo Numerico, Presidente,
– Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere.
– Aru Tito, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria il 13/03/2008